CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16296 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: TO Natale, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto di inammissibile udite le conclusioni del difensore, Avv. Alessandro Casano, rigettare il ricorso Sostituto Procuratore dichiarare il ricorso il quale ha chiesto di Penale Sent. Sez. 3 Num. 16296 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ST MA Data Udienza: 02/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 1° ottobre 2025 con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di Natale TO, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mazara del Vallo, fino ad aprile 2022, (capo a) e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. b), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mazara del Vallo, il 29 agosto 2021 (capo s). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. 3. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che: il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari ha puntualmente indicato gli indici gravi, concreti e specializzanti che connotano la persistenza dell'attualità delle esigenze cautelari . . - -• es — ta ` da tali premesse il Tribunale del riesame si scostava in maniera illogica e contraddittoria nel momento in cui valorizzavao sostegno dell'insussistenza del pericolo di reiterazioneidati non pertinenti al tema del giudizio;
il presunto iato temporale tra il tempo del commesso reato e il momento della valutazione delle esigenze cautelari è stato colmato dall'inserimento in atti di due note di polizia giudiziaria del 9 aprile 2024 e 18 giugno 2025 nelle quali è stato dato conto della piena operatività criminale, nel corso del tempo, di molti degli indagati del procedimento;
a nulla rileva l'assenza dalle note in questione dell'TO; la delimitazione temporale della fattispecie nulla statuisce circa le esigenze cautelari sottese al procedimento, posto che solo la continuazione effettiva delle indagini, per un periodo successivo all'aprile 2022, avrebbe potuto fornire risposta, in positivo o negativo, in ordine alla dilatazione del periodo temporale di riferimento;
alla cessazione dell'attività captativa non corrisponde certamente e automaticamente la cessazione di attività criminose emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa;
nel caso di specie, l'TO si è reso protagonista dello specifico reato-fine di cui al capo s). Deduce, inoltre, che: il compendio probatorio ha messo in luce una struttura organizzata ben radicata e di enorme portata;
ritenere un "rilevante" arco 2 temporale la data finale di contestazione (aprile 2022) è operazione illogica e artificiosa posto che i momenti temporali vanno modulati in base alla durata delle effettive indagini;
solo a poche ore dalla sostituzione della misura cautelare a carico di uno dei componenti l'associazione (Lo OI DA) lo stesso si rendeva responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti;
tale dato, seppur indirettamente, corrobora, oltre modo, il dato dell'attualità delle esigenze cautelari sottese all'operatività dell'associazione in contestazione nel suo complesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procede a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito. Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver condiviso il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari con il quale è stata ravvisata la sussistenza del grave quadro indiziario in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere operante sul territorio di Mazara del Vallo, gestita da Vito SE e Gaspare TT, e al reato di cui al capo s), ha ritenuto di non condividere la gravata ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto nei confronti dell'TO la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva. In particolare, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tra il tempo del commesso reato e il momento della 3 valutazione delle esigenze cautelari si frapponga un significativo lasso temporale, occorre che vi siano specifici elementi in grado di dimostrare che le condizioni dell'attività illecita siano ancora persistenti, e ove tali elementi non sussistano, la conclusione non può che essere quella dell'assenza di esigenze cautelari. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura, costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato in termini di attualità, ma anche della necessità di dover applicare una misura custodiale per fronteggiare adeguatamente i "pericula libertatis" e, richiamando giurisprudenza di questa Corte in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153 - 01), ha evidenziato che, anche nell'ipotesi in cui opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, la sussistenza di tali esigenze deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità. Il Tribunale ha, quindi, escluso nel confronti dell'TO la sussistenza un concreto e attuale percolo di recidiva osservando che: la stessa Pubblica Accusa ha circoscritto l'operatività del sodalizio in esame al mese di aprile 2022; non è emerso alcun elemento sintomatico di un'attuale e persistente pericolosità sociale di Natale TO, mero partecipante;
nessun interesse comune sembra, a oggi, legare l'indagato con il sodalizio criminale;
non sono emersi elementi indicativi di un attuale inserimento dell'indagato nel traffico illecito di sostanze stupefacenti;
la prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis non può fondarsi sulla personalità dell'indagato data la sostanziale incensuratezza dello stesso (gravato solo da assoluzione per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. per particolare tenuità del fatto); la presenza di una "piazza di spaccio" nel quartiere Mazara Due, desumibile dalla nota redatta dalla Compagnia Carabinieri Mazara del Vallo del 9 aprile 2024 non può ritenersi indicativa dell'attuale operatività del sodalizio in contestazione non partecipandovi alcuno degli odierni indagati;
non vi sono elementi per sostenere che il gruppo facente parte a Vito SE abbia una tale capacità di controllo del territorio da esercitare ancora oggi il monopolio nella zona. Ciò premesso, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuna delle censure proposte dal ricorrente, essendo stata sviluppata una motivazione del tutto solida poiché pienamente aderente ai principi di diritti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Deve, infatti, rammentarsi che secondo il consolidato principio da questa Corte «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta 4 nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01). Inoltre, con riferimento ai reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, in materia di associazioni per delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, questa Corte ha affermato che "In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, delle tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo" (così Sez. 4, n. 19751 del 17/07/2024, Monticelli, Rv. 286527 — 01, analogamente Sez. 6, n. 21809 del 04/06/205, Bathorja, Rv. 288276 — 01). Nel caso di specie il Tribunale, preso atto della concreta contestazione associativa elevata con riferimento alla data finale dell'aprile 2022 e della risalenza del contributo dell'indagato a epoca non successiva a tale data, ha ritenuto, senza alcuna contraddittorietà o illogicità, che fossero carenti indici concreti e attuali di condotte dell'indagato, soggetto sostanzialmente incensurato, valevoli a comprovarne l'attuale inserimento nel sodalizio criminale o, comunque, nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le note della polizia giudiziaria del 9 aprile 2024 e 18 giugno 2025 non sono state allegate al ricorso (in osservanza al principio di autosufficienza dello stesso) sicché non è verificabile se, come sostenuto dal ricorrente in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, nella prima delle due note vi sia qualcuno degli indagati. In ogni caso, il ricorrente stesso ha evidenziato che Natale TO non è presente nelle note. Né può assumere rilevanza nei confronti di quest'ultimo la commissione (anche in questo caso non documentata) di un reato da parte di uno degli indagati di un reato in materia di stupefacenti dopo la sostituzione della misura cautelare. 5 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto di inammissibile udite le conclusioni del difensore, Avv. Alessandro Casano, rigettare il ricorso Sostituto Procuratore dichiarare il ricorso il quale ha chiesto di Penale Sent. Sez. 3 Num. 16296 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ST MA Data Udienza: 02/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 1° ottobre 2025 con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di Natale TO, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mazara del Vallo, fino ad aprile 2022, (capo a) e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. b), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mazara del Vallo, il 29 agosto 2021 (capo s). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. 3. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che: il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari ha puntualmente indicato gli indici gravi, concreti e specializzanti che connotano la persistenza dell'attualità delle esigenze cautelari . . - -• es — ta ` da tali premesse il Tribunale del riesame si scostava in maniera illogica e contraddittoria nel momento in cui valorizzavao sostegno dell'insussistenza del pericolo di reiterazioneidati non pertinenti al tema del giudizio;
il presunto iato temporale tra il tempo del commesso reato e il momento della valutazione delle esigenze cautelari è stato colmato dall'inserimento in atti di due note di polizia giudiziaria del 9 aprile 2024 e 18 giugno 2025 nelle quali è stato dato conto della piena operatività criminale, nel corso del tempo, di molti degli indagati del procedimento;
a nulla rileva l'assenza dalle note in questione dell'TO; la delimitazione temporale della fattispecie nulla statuisce circa le esigenze cautelari sottese al procedimento, posto che solo la continuazione effettiva delle indagini, per un periodo successivo all'aprile 2022, avrebbe potuto fornire risposta, in positivo o negativo, in ordine alla dilatazione del periodo temporale di riferimento;
alla cessazione dell'attività captativa non corrisponde certamente e automaticamente la cessazione di attività criminose emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa;
nel caso di specie, l'TO si è reso protagonista dello specifico reato-fine di cui al capo s). Deduce, inoltre, che: il compendio probatorio ha messo in luce una struttura organizzata ben radicata e di enorme portata;
ritenere un "rilevante" arco 2 temporale la data finale di contestazione (aprile 2022) è operazione illogica e artificiosa posto che i momenti temporali vanno modulati in base alla durata delle effettive indagini;
solo a poche ore dalla sostituzione della misura cautelare a carico di uno dei componenti l'associazione (Lo OI DA) lo stesso si rendeva responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti;
tale dato, seppur indirettamente, corrobora, oltre modo, il dato dell'attualità delle esigenze cautelari sottese all'operatività dell'associazione in contestazione nel suo complesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procede a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito. Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver condiviso il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari con il quale è stata ravvisata la sussistenza del grave quadro indiziario in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere operante sul territorio di Mazara del Vallo, gestita da Vito SE e Gaspare TT, e al reato di cui al capo s), ha ritenuto di non condividere la gravata ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto nei confronti dell'TO la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva. In particolare, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tra il tempo del commesso reato e il momento della 3 valutazione delle esigenze cautelari si frapponga un significativo lasso temporale, occorre che vi siano specifici elementi in grado di dimostrare che le condizioni dell'attività illecita siano ancora persistenti, e ove tali elementi non sussistano, la conclusione non può che essere quella dell'assenza di esigenze cautelari. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura, costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato in termini di attualità, ma anche della necessità di dover applicare una misura custodiale per fronteggiare adeguatamente i "pericula libertatis" e, richiamando giurisprudenza di questa Corte in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153 - 01), ha evidenziato che, anche nell'ipotesi in cui opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, la sussistenza di tali esigenze deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità. Il Tribunale ha, quindi, escluso nel confronti dell'TO la sussistenza un concreto e attuale percolo di recidiva osservando che: la stessa Pubblica Accusa ha circoscritto l'operatività del sodalizio in esame al mese di aprile 2022; non è emerso alcun elemento sintomatico di un'attuale e persistente pericolosità sociale di Natale TO, mero partecipante;
nessun interesse comune sembra, a oggi, legare l'indagato con il sodalizio criminale;
non sono emersi elementi indicativi di un attuale inserimento dell'indagato nel traffico illecito di sostanze stupefacenti;
la prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis non può fondarsi sulla personalità dell'indagato data la sostanziale incensuratezza dello stesso (gravato solo da assoluzione per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. per particolare tenuità del fatto); la presenza di una "piazza di spaccio" nel quartiere Mazara Due, desumibile dalla nota redatta dalla Compagnia Carabinieri Mazara del Vallo del 9 aprile 2024 non può ritenersi indicativa dell'attuale operatività del sodalizio in contestazione non partecipandovi alcuno degli odierni indagati;
non vi sono elementi per sostenere che il gruppo facente parte a Vito SE abbia una tale capacità di controllo del territorio da esercitare ancora oggi il monopolio nella zona. Ciò premesso, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuna delle censure proposte dal ricorrente, essendo stata sviluppata una motivazione del tutto solida poiché pienamente aderente ai principi di diritti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Deve, infatti, rammentarsi che secondo il consolidato principio da questa Corte «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta 4 nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01). Inoltre, con riferimento ai reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, in materia di associazioni per delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, questa Corte ha affermato che "In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, delle tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo" (così Sez. 4, n. 19751 del 17/07/2024, Monticelli, Rv. 286527 — 01, analogamente Sez. 6, n. 21809 del 04/06/205, Bathorja, Rv. 288276 — 01). Nel caso di specie il Tribunale, preso atto della concreta contestazione associativa elevata con riferimento alla data finale dell'aprile 2022 e della risalenza del contributo dell'indagato a epoca non successiva a tale data, ha ritenuto, senza alcuna contraddittorietà o illogicità, che fossero carenti indici concreti e attuali di condotte dell'indagato, soggetto sostanzialmente incensurato, valevoli a comprovarne l'attuale inserimento nel sodalizio criminale o, comunque, nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le note della polizia giudiziaria del 9 aprile 2024 e 18 giugno 2025 non sono state allegate al ricorso (in osservanza al principio di autosufficienza dello stesso) sicché non è verificabile se, come sostenuto dal ricorrente in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, nella prima delle due note vi sia qualcuno degli indagati. In ogni caso, il ricorrente stesso ha evidenziato che Natale TO non è presente nelle note. Né può assumere rilevanza nei confronti di quest'ultimo la commissione (anche in questo caso non documentata) di un reato da parte di uno degli indagati di un reato in materia di stupefacenti dopo la sostituzione della misura cautelare. 5 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/04/2026.