Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16296
CASS
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non può risolversi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il Tribunale ha correttamente valutato la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva, considerando il significativo lasso temporale tra il commesso reato e la valutazione delle esigenze cautelari, e la carenza di specifici elementi che dimostrassero la persistenza dell'attività illecita. Le note di polizia giudiziaria non sono state prodotte e non è verificabile la presenza di indagati, né rileva la commissione di un reato da parte di un altro indagato nei confronti di TO Natale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16296
    Data del deposito : 6 maggio 2026

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