Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 23. Avvocati degli enti pubblici 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco e' obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilita' dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilita' dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
Commentari • 31
- 1. Iscrizione elenco speciale avvocati enti pubblici: il parere del CNFRedazione · https://www.studiocataldi.it/ · 2 luglio 2025 · 45.29626
[…] La normativa di riferimento L'articolo 23 della legge n. 247/2012, che regola la professione forense, prevede l'iscrizione in un elenco speciale per gli avvocati dipendenti di enti pubblici. […] Il parere del CNF Nel suo parere, il CNF ha chiarito che l'iscrizione nell'elenco speciale è un obbligo imprescindibile, una "precondizione necessaria" affinché gli avvocati dipendenti possano esercitare, spendendo il titolo di avvocato, "tutte le attività previste dall'art. 23 della legge n. 247/2012, le quali presuppongano il possesso dello ius postulandi". […]
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Giurisprudenza • 462
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