Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 38.
Eleggibilita' e incompatibilita'
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Eleggibilita' e incompatibilita'
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Commentari • 2
- 1. Ragione - Pagina 18https://www.brocardi.it/ · 1
Consulenza legale Q202332821 (Articolo 1121 Codice Civile - Innovazioni gravose o voluttuarie) «Il concetto di innovazione utilizzato dagli artt. 1120 e ss. del c.c. viene definito dalla giurisprudenza assolutamente dominante come: " la modificazione della cosa...» Quesito Q202332867 (Articolo 720 Codice Civile - Immobili non divisibili) «Buona sera. La mia domanda riguarda un mio dubbio per un problema di successione che io con gli altri due fratelli dobbiamo concludere. Io ho vissuto nella casa dei genitori,...» Quesito Q202332848 (Articolo 24 Legge equo canone - Aggiornamento del canone) «Buonasera. Mi occorrerebbe capire e sapere come effettuare il calcolo dell'incremento dell'istat …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 21316Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da ET RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/09/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'avvocato Concetta Marazzetti, difensore di ET RO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di …Leggi di più...
- Regio decreto legge n. 1578 del 1933·
- sospensione cautelare·
- art. 348 cod. pen.·
- giurisdizione disciplinare·
- provvedimento amministrativo cautelare·
- effetto sospensivo ricorso·
- revisione sentenza·
- sospensione sanzione disciplinare·
- art. 630 cod. proc. pen.