Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B 3 REPUBBLICA ITALIANA 0 / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto 1 [responsabi- lite SEZIONE TERZA CIV 2 civile circolazione Composta dagli Ill.mi Sig 2 STRADA LE R.G.N.21890/01 Dott. Vincenzo Presidente 0 25873/01 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA 5124 Cron.Consigliere Dott. AN SABATINI Consigliere Rep.652 Dott. UI AN DI NANNI Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 03/12/02 ha pronunciato la seguente: S EN TENZA sul ricorso (R.G. 21890/01) proposto da: CU PE, CU AN, CU LO, sia in proprio che quali eredi di DÌ OS, elettiva- mente domiciliati in Roma, via Siracura n. 16, presso l'avv. PE Marsico che li difende anche disgiunta- mente all'avv. Antonio Marino, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI s.p.a.; MA UI AN;
intimati nonché sul ricorso (R.G. 25873/01) proposto da: LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI s.p.a. (già NORDITALIA 2419 T ASSICURAZIONI s.p.a.) in persona di BI ET, in forza di procura speciale notaio Cantù dell'8 febbraio 2001, rilasciata dall'amministratore delegato e legale rappresentante Menconi Ferdinando, elettivamente domi- ciliato in Roma, Piazza Adele Zoagli Mameli n. 9, pres- so l'avv. Giancarlo Bevilacqua, difso dall'avv. Domeni- co Antonio Marchese, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale
contro
CU PE, CU AN, CU LO, elettiva-sia in proprio che quali eredi di DÌ OS;
. mente domiciliati in Roma, via Siracura n. 16, presso l'avv. PE Marsico che li difende anche disgiunta- e t mente all'avv. Antonio Marino, giusta delega in atti;
e controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 239/00 del 24 maggio - 22 giugno 2000 (R.G. 185/1998). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Piero Abbritti,Sostituto che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Lamezia Terme, accertato il pari concorso di colpa di MA UI AN e di MAN- CU AN, in odine al sinistro stradale verifica- tosi il 10 maggio 1982 e in esito al quale il CU era deceduto, ha condannato MA UI AN nonché la NORDITALIA ASSICURAZIONI s.p.a. al pagamento in favore di CU PE e di DÌ OS della somma di lire 28 milioni ciascuno oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 10 maggio 1982 al saldo e con gli interessi legali graduali sulla somma via via rivalutata con la medesima decorrenza sino al soddisfo. Ha condannato, altresì, gli stessi MA UI Fran- cesco nonché la NORDITALIA ASSICURAZIONI s.p.a. al pa- gamento in favore di CU AN e CU Filo- mena, della somma di lire 13.500.000 oltre interessi e rivalutazione. Gravata tale pronunzia in via principale da CU PE, AN e LO, anche in qualità di eredi di DÌ OS, e in via incidentale dalla NORDI- TALIA ASSICURAZIONI, la corte di appello di Catanzaro 24 maggio 22 giugno 2000 ha rigettatocon sentenza - sia l'appello principale che quello incidentale. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso CU PE, AN e LO, anche 3 in qualità di eredi di DÌ OS affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Gli stessi, inoltre, giusta le puntuali richieste del P.G. sono entrambi manifestamente infondati, senza - quanto al ricorso principale - possa affermarsi, che come pure si sostiene nella memoria ex art. 378 c.p.c. che la manifesta infondatezza riguardi esclusivamente il ricorso proposto dai CU quali eredi di DÌ OS e non anche quello proposto dagli stessi in pro- prio [certo, tra l'altro, che nel contesto dell'unico ricorso sono state proposte dai ricorrenti le stesse censure sia in proprio e che nella qualità di eredi della defunta DÌ]. I ricorrenti principali (con il primo motivo), de- nunziando motivazione contraddittoria ed illogica cen- surabile ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.», nonché «violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.C., censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.>> censurano la sentenza gravata nella parte in cu questa, anziché ritenere la esclusiva responsabili- tà del MA in ordine al verificarsi del sinistro 4 per cui è causa, hanno accertato una concorrente pari responsabilità di entrambi i conducenti rimasti coin- volti nel sinistro stesso. Sempre con riguardo allo stesso capo della sentenza gravata la ricorrente incidentale denunzia, ancora , insufficienza ed illogicità dellacontraddittoretà, motivazione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», eviden- ziando che i gli elementi di causa poteva condurre a una diversa conclusione e, in particolare, alla affer- mazione dell'esclusiva responsabilità del CU in ordine al sinistro. Come anticipato entrambi i ricorsi sono manifesta- mente infondati. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 2054 C.C. per avere quei giudici ritenuto la concorrente responsabilità dei due conducenti, la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate ° con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente 5 dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (art. 2054 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la corretta>> interpretazione di tale norma. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa 6 valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente -pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deve escludersi, contemporaneamente, come del tutto apoditticamente si afferma nel ricorso principale come in quello incidentale che la motivazione della sentenza gravata sia «contraddittoria» «illogico» o «omessa». Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o con- con ricorso pertraddittoria motivazione denunciabile cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si confi- gura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti ○ rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- 7 duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n. 5 -- infatti contrariamente a quan- to suppongono sia i ricorrenti principali che quello incidentale non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il meri- to della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuri- dica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo 8 senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). E' palese, pertanto, concludendo sul punto, la ma- nifesta irrilevanza, al fine del decidere, di tutte le considerazioni svolte nel ricorso principale come in quello incidentale e dirette a dimostrare che, in real- tà, le risultanze di causa erano tali da consentire an- che una diversa soluzione della lite. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coin- l'accertamento e la graduazione della colpa,volti, l'esistenza ° l'esclusione del rapporto di causalità tra. i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento darnoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat- terizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista logico giuridico. (Specie in motiva- ww zicne, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980 n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980 n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- colo - in altri termini - sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979 n. 6232). Con il secondo motivo i ricorrenti principali de- nunziano, ancora, la sentenza gravata lamentando «vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., consurabile ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. [nonché] difetto di motivazione>>, per avere i giudici del merito compensato le spese del giudizio di appello. 10 Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei due profili in cui si articola. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, in tema di spese processuali sussiste viola- zione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - solo nell'ipotesi le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmente (o, eventual - mente, anche parzialmente) a carico della parte che ri- sulti totalmente vittoriosa (cfr., ad esempio, Cass., Cass. 29 aprile 1999, n. 4347). Certo che nella specie il giudice del merito, lungi dal porre - anche solo parzialmente le spese di lite a carico della parte risultata risultata totalmente vincitrice, si è limitato a disporre la compensazione delle spese stesse, tra le parti, è palese che la de- nunziata violazione di legge non sussiste. Quanto, ancora, alla denunzia della sentenza grava- ta sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., la censura è infondata alla luce delle considerazioni che seguono. Come noto, in particolare, la valutazione della op- portunità della compensazione totale o parziale delle 11 spese di causa rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito. Quest'ultimo, inoltre, può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazio- ne (Cass., 12 marzo 1999, n. 2216). Nell'ipotesi in cui il provvedimento con cui è di- sposta la compensazione sia motivato con ragioni pale- semente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, infine, è consentita la denunzia dello stesso in sede di legitti- mità. Certo quanto sopra, tenuto presente che le conside- razioni svolte dal giudice a quo (le spese del grado sono state integralmente compensate, ricorrendo giusti motivi «in considerazione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale>>) non appaiono in alcun modo incongrue, né irrazionali né tali da denun- ziare un vizio della motivazione della sentenza gravata è palese la manifesta infondatezza della deduzione in esame. AL rigetto di entrambi ricorso segue la compensa- ziɔne, tra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità. 12
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese di questo giudizio di legittimità compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002. il Consigliere relatore est. fhe Men il Presidente 1_CANCELWERE C1 Innocenzo TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C Innocenze TT 13