Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 61. Impugnazioni 1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilita', e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato e' iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
Commentari • 12
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 29 marzo 2025 · 6.18845
[…] Tale pronuncia assume particolare rilievo nell'interpretazione dell'art. 61 della legge n. 247/2012, che indica il Procuratore della Repubblica quale titolare dell'iniziativa ad impugnare dinanzi al CNF ogni decisione del CDD. […]
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Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2020, n. 19676Provvedimento: […] irrogandola, solo per gli addebiti effettivamente valutati come sussistenti, nel limiti dell'avvertimento. 2. - Il primo motivo è fondato. 3 2.1. - Ai sensi dell'art. 61 iella legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinarne to della professione forense, avverso le decisioni del consiglio distr ttuale di disciplina è ammesso ricorso, […] che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall'art. 61 della legge n. 247 del 2012, trova applicazione per i prov- vedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di en- trata in vigore del regoiamedto del CNF 21 febbraio 2014, n. 2; […]Leggi di più...
- termine per impugnazione·
- inammissibilità ricorso·
- giudizio disciplinare·
- sospensione esecutorietà decisione·
- compensazione spese·
- art. 61 legge professionale forense·
- Consiglio nazionale forense·
- art. 50 regio decreto-legge n. 1578/1933