Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa, previsto a pena di nullità dall'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen., costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere, che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45511 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 565
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 4633/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera in data 12.3.2013;
nei confronti di:
DU NN IA NT, nata a [...] l'1. 11.1959;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera;
udito per il ricorrente, l'avv. Comi Vincenzo, del Foro di Roma, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Buccico Nicola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la DU, l'avv. Rossi Camillo, del Foro di Roma, che ha concluso rimettendosi alla decisione della Corte.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 12.3.2013, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera dichiarava non doversi procedere nei confronti di DU NN IA NT, imputata del reato di cui all'art. 595 c.p., commi 2 e 3, commesso, secondo la prospettazione accusatoria,
il 1 febbraio 2011 in danno di RI EL, sindaco pro tempore del comune di Ferrandna.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa RI EL, lamentando il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 419, comma 7, art. 428, comma 3, per mancato avviso della data di celebrazione dell'udienza preliminare innanzi al giudice procedente alla suddetta persona offesa.
3. Il ricorso è fondato.
4. Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa previsto a pena di nullità dall'art. 419 c.p.p., commi 1 e 7, costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere ,che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428 c.p.p., comma 3, costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa (cfr. Cass, sez. sez. 2^, 21/02/2013, n. 25416, rv. 256483; Cass., sez. 2^, 17/06/2009, n. 30524, rv. 244881; Cass., sez. 5^, 18/12/2008, n. 2513, rv. 242553). Orbene, nel caso in esame, si è verificata proprio la menzionata nullità.
Come si evince, infatti, dalla lettura degli atti, consumabili, essendo stato dedotto un error in procedendo, al RI, persona offesa nell'ambito del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 595 c.p., sorto a carico della DU in seguito alla querela presentata dal suddetto RI in data 29.4.2011, non risulta essere stato notificato, in violazione palese dell'art. 419 c.p.p., comma 1, l'avviso della data di celebrazione dell'udienza preliminare fissata dal giudice per le indagini preliminari per il giorno 18.12.2012, per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero il 18.10.2012, ne' l'avviso del rinvio per repliche, disposto dallo stesso giudice all'udienza del 18.12.2012, alla successiva udienza del 12.3.2013, all'esito della quale veniva pronunciata la sentenza di proscioglimento oggetto di ricorso.
L'avviso di fissazione dell'udienza del 18.12.2011, in particolare, non veniva notificato, perché, come si desume dalla relata del 5.11.2012, in un primo momento la persona offesa non era stata identificata, mentre, successivamente, una volta identificato compiutamente il RI, il 26.11.2012 l'ufficio del giudice procedente aveva inviato via fax al comando stazione dei Carabinieri di Ferrandina l'avviso da notificare alla "persona offesa RI EL", per l'udienza del 18.12.2012, rimanendo, tuttavia, tale richiesta senza alcun seguito.
5. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Gip del tribunale di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014