Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45511
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Sentenza 22 aprile 2014

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L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa, previsto a pena di nullità dall'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen., costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere, che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45511
    Data del deposito : 22 aprile 2014

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