Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
L'eventuale illegittimità della perquisizione per l'omissione dell'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore non inficia la validità dell'arresto in flagranza, operato all'esito dell'esecuzione dell'atto, e del conseguente sequestro obbligatorio di cose costituenti corpo del reato. (Fattispecie relativa all'arresto in flagranza per la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata all'esito di perquisizione domiciliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2009, n. 16094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16094 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 21/01/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 00140
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 030712/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RJ VL N. IL 12/11/1984;
2) KU ER N. IL 30/03/1986;
avverso ORDINANZA del 09/03/2007 TRIB. TERAMO SEZ. DIST. di GIULIANOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
JA LA e CI RV congiuntamente ricorrono, per il tramite del comune difensore, avverso l'ordinanza del 9 marzo 2007 con la quale il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, ha convalidato l'arresto eseguito nei loro confronti dalla polizia giudiziaria che, nel corso delle perquisizioni veicolare, domiciliare e personale, avvenuta presso il domicilio dei prevenuti, hanno rilevato la presenza di vari proiettili e di sostanza stupefacente.
Deducono i ricorrenti: a) violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., posto che il personale di P.G. operante, nel procedere alle operazioni di perquisizione e di sequestro, non aveva provveduto ad avvertire gli indagati della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
b) violazione della L. 22 gennaio 1989, n. 7 di ratifica della convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o trattamenti degradanti, adottata a Strasburgo il 26.11.87, nonché delle circolari ministeriali di riferimento, ed ancora, violazione del diritto di difesa;
c) violazione di norme processuali attestanti il diritto della persona arrestata in flagranza o fermata di conferire con il difensore dopo l'arresto o il fermo;
d) violazione dell'art. 293 c.p.p., in relazione all'art. 391 c.p.p., e nullità dell'interrogatorio di garanzia, violazione del diritto di difesa per omissione degli adempimenti normativamente previsti.
I ricorsi sono infondati.
Con riguardo al primo dei motivi proposti, il giudice del merito ha accertato che il difensore degli indagati era stato regolarmente avvisato, nel rispetto del disposto di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.; donde la legittimità della perquisizione e del sequestro delle munizioni e della droga. In ogni caso, come è stato correttamente sostenuto nel provvedimento impugnato, richiamando i principi in proposito affermati dalle sezioni unite di questa Corte (n. 5021/96), l'eventuale arbitrarietà della perquisizione non inficia la legittimità dell'arresto, in quanto eseguito sulla base di un sequestro obbligatorio di cose costituenti corpo di reato. Irrilevanti, nel senso che non comportano nullità di alcun genere, sono, ove realmente avvenute, le violazioni denunciate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, come già affermato da questa Corte, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 386 c.p.p., comma 2, c.p.p., con sentenza n. 246/2000. Non pertinenti, infine, sono le doglianze contenute nell'ultimo dei motivi proposti, concernenti pretese violazioni di norme che non attengono alla procedura di convalida dell'arresto, oggetto d'esame. I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati ed i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009