Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
. c n REPUBBLICA ITALIANA o C OME DEL POPOLO ITALIANO S a i o d a g a s g y o a s p n s s SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORT Oggetto 0447 9 /01 Ri cimento danni SEZIONE TERZĄ CIVILE gli Ill.mi Si Composta GIULIANO - Presidente R.G.N. 17903/98 Dott. Dott. Ugo FAVARA Consigliere SALLUZZO Rel. Consigliere - Cron. 9685 Dott. Vincenzo TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Francesco Consigliere Ud. 23/11/00Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA дв sul ricorso proposto da: LL CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell'avvocato che lo difende unitamenteMAURIZIO MASSATANI, all'avvocato MASSIMO VITULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA CASALE AGOSTINELLI 127; intimato avverso la sentenza n. 65/97 del Giudice conciliatore di ROMA, emessa e depositata il 10/11/97 (R.G. 214/93); 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1903 udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Pietro ABBRITTI l'inammissibilità del ricorso. " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 15.1.1993 IN RC conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Conciliatore di Roma il Condominio di via Casale Agostinelli 127 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva aver subito a causa di infiltrazioni di acqua nel box di sua proprietà verificatesi per la perdita di un rubinetto utilizzato per l'inaffiamento del giardinetto condomi- niale. A conclusione della disposta istruttoria la causa де veniva decisa con sentenza 20.10-10.11.1997 con la qua- le il Giudice Conciliatore rigettava la domanda e com- pensava tra le parti le spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il IN affidandone l'accoglimento ad un unico motivo. Il Condominio convenuto non ha invece svelto in questa sede alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza n. 6794 del 1991 (massime n. 472697, 472698, 472699 e 472700) le Sezioni Unite di 2 questa S.C., in parte sviluppando principi già espressi nella precedente elaborazione giurisprudenziale, in parte risolvendo questioni emerse in relazione ad alcu- ni punti controversi, enuclearono in maniera completa e sistematica i principi del giudizio secondo equità di- nanzi al giudice conciliatore;
tali principi, seguiti dalle successive pronunce sull'argomento (cfr. ex plu- rimis Cass. 9408883; 9411065; 9507545; 9604011; 9704275; 9705077 e 9709788) possono così sinteticamente riassumersi: 1) il giudizio secondo equità ai sensi dell'art. from 113 CO. 2° cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 3 L. n. 399 del 1984) attiene alle decisioni di merito, fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme processuali, e si traduce nel riferimento a valo- ri obiettivi formatisi nella società o nella comunità cui appartengono i litiganti, perciò con esclusione di valutazioni di tipo soggettivo;
2) tale giudizio è vincolato al rispetto delle di- sposizioni della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e delle norme che esprimono i principi regolatori della materia;
3) devono considerarsi pronunciate secondo equità anche le decisioni che abbiano espressamente applicato una norma di legge riconosciuta conforme all'equità, 3 ovvero quelle che abbiano applicato il diritto scritto senza alcun riferimento all'equità (e quindi con impli- cito giudizio circa la sua conformità ad essa). 4) Le pronunce secondo equità sono ricorribili per cassazione (oltre che per violazione di norme proces- suali), solo per violazione delle norme della Costitu- zione, dei principi generali dell'ordinamento о di quelli regolatori del rapporto dedotto in giudizio, mentre la censura non può investire la regola equitati- va applicata (neppure sotto il profilo di violazione di norme di legge esplicitamente o implicitamente ritenute conformi ad equità), né può investire la conformità del criterio equitativo adottato ai valori obiettivi emer- genti nella società. 5) La motivazione della pronuncia in ordine al cri- terio di equità adottato non può essere sottoposta al vaglio di legittimità se non nelle ipotesi di motiva- zione assolutamente mancante, ovvero nelle ipotesi di vizio motivazionale che, attenendo a punti decisivi della controversia, si risolva in motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria. Muovendo da tali premesse va rilevato che con l'unico mezzo il IN denuncia assoluta mancanza di motivazione sostenendo che, pur in presenza di sicu- re prove della fondatezza del suo assunto, il Giudice Conciliatore ne aveva pronunciato il rigetto senza in- dicarne minimamente le ragioni. La censura è fondata. Nella specie si versa in ipotesi di assoluta man- canza di motivazione o, quanto meno, di motivazione ap- parente. Ed invero il Giudice Conciliatore, con formula meramente di stile che non consente minimamente di ri- salire al processo logico attraverso il quale è perve- nuto al rigetto della domanda, si è limitato ad affer- mare che "dalla prova ammessa e dalla stessa c.t.u. non sono risultate provate le doglianze e le domande formu- late dall'attore”. Ma a ben vedere le svolte considerazioni non muovo- два no da una attenta disamina degli elementi probatori ac- quisiti in processo, non contengono l'esternazione del- le ragioni del suo convincimento e, in definitiva, esprimono solo delle immotivate conclusioni. L'impugnata sentenza va pertanto cassata e rinviata ad altro giudice anche per le spese del giudizio di cassazione. Quanto al giudice di rinvio esso va individuato, a seguito della soppressione del giudice conciliatore di- と sposta con L. 21 novembre 1991 n. 374, ed avuto riguar- do al combinato disposto degli artt. 39, 43 e 44 della stessa, nel Giudice di Pace di Roma. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte di Cassazione il 23.11.2000. IL PRESIDENTESIDENTEHupe Junition IL CONSIGLIERE EST. Tamofallon - CANCELLIERE,C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001. A IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U २४०० S N E E N O I Z A R T S I G E R A D n E o T N E C S E E 9