CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17792 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AN VA TI, nato in [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 01/04/2025 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UB AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 1° aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Forlì n. 64 del 19 gennaio 2023, irrevocabile il 20 ottobre 2023. 2. La ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza del deposito della sentenza di condanna a suo carico quando era già passata in giudicato, in conseguenza del blocco del conto corrente su cui era delegata a operare. Lamenta che non aveva impugnato perché non aveva saputo del deposito dei motivi e insiste sul caso fortuito e la forza maggiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 19 gennaio 2023 con termine di 90 giorni per il deposito dei motivi. Il termine risulta rispettato perché i motivi sono stati depositati il 17 aprile 2023, ciò Penale Sent. Sez. 3 Num. 17792 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/01/2026 2 che ha esonerato la cancelleria da oneri di comunicazione, nonostante l’imputata sia rimasta assente (amplius, Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277470-01). Risulta agli atti che la difesa ha inoltrato la richiesta di trasmissione di copia della sentenza alla cancelleria del Tribunale il 14 e il 15 marzo 2023, in data anteriore alla scadenza del termine per il deposito dei motivi del 19 aprile 2023, e poi il 29 maggio 2024, in data largamente posteriore. Non rileva la circostanza secondo cui, nel vigore del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la difesa abbia nuovamente compulsato la cancelleria, sembrerebbe telefonicamente, per ottenere la sentenza. Sta di fatto che la sentenza è stata depositata il 17 aprile 2023, per cui, dal giorno stesso o da quelli immediatamente successivi, era a disposizione dell’interessata per le valutazioni del caso. Alla data di scadenza del termine, comunque, non si era verificato alcun evento avverso. E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della restituzione in termini, è necessario che il difensore dia la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, [...], Rv. 287051-01 e Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, [...], Rv. 284816 – 02). Nel caso in esame, è certo che il difensore ha effettuato le richieste, ma fuori tempo rispetto al termine per il deposito dei motivi. E’ corretta, pertanto, la decisione della Corte di appello che non ha ravvisato il caso fortuito e la forza maggiore giustificanti l’accoglimento dell’istanza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UB AC
udita la relazione svolta dal consigliere UB AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 1° aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Forlì n. 64 del 19 gennaio 2023, irrevocabile il 20 ottobre 2023. 2. La ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza del deposito della sentenza di condanna a suo carico quando era già passata in giudicato, in conseguenza del blocco del conto corrente su cui era delegata a operare. Lamenta che non aveva impugnato perché non aveva saputo del deposito dei motivi e insiste sul caso fortuito e la forza maggiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 19 gennaio 2023 con termine di 90 giorni per il deposito dei motivi. Il termine risulta rispettato perché i motivi sono stati depositati il 17 aprile 2023, ciò Penale Sent. Sez. 3 Num. 17792 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/01/2026 2 che ha esonerato la cancelleria da oneri di comunicazione, nonostante l’imputata sia rimasta assente (amplius, Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277470-01). Risulta agli atti che la difesa ha inoltrato la richiesta di trasmissione di copia della sentenza alla cancelleria del Tribunale il 14 e il 15 marzo 2023, in data anteriore alla scadenza del termine per il deposito dei motivi del 19 aprile 2023, e poi il 29 maggio 2024, in data largamente posteriore. Non rileva la circostanza secondo cui, nel vigore del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la difesa abbia nuovamente compulsato la cancelleria, sembrerebbe telefonicamente, per ottenere la sentenza. Sta di fatto che la sentenza è stata depositata il 17 aprile 2023, per cui, dal giorno stesso o da quelli immediatamente successivi, era a disposizione dell’interessata per le valutazioni del caso. Alla data di scadenza del termine, comunque, non si era verificato alcun evento avverso. E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della restituzione in termini, è necessario che il difensore dia la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, [...], Rv. 287051-01 e Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, [...], Rv. 284816 – 02). Nel caso in esame, è certo che il difensore ha effettuato le richieste, ma fuori tempo rispetto al termine per il deposito dei motivi. E’ corretta, pertanto, la decisione della Corte di appello che non ha ravvisato il caso fortuito e la forza maggiore giustificanti l’accoglimento dell’istanza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UB AC