Sentenza 11 febbraio 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 570 comma 2 cod. pen. costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella del comma 1 dello stesso articolo, per cui non è possibile operare il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. ed accogliere la richiesta di patteggiamento che presupponga, nel giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1998, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11/02/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Candela " N.155
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N.30631/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IO IN nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere il 7.4.97 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. E. Paciotti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Pretore di Pretore Maria Capua Vetere.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione
Con sentenza 7.4.97 il Pretore di Santa Maria Capua Vetere applicava ex art. 444 c.p.p. a IO IN - imputato del reato di cui all'art. 570 c. 1 e 2 c.p. - la pena concordemente indicata dalla parti, dichiarando le concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del c.2 cit. art.
Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello deducendo violazione degli artt. 69, 570 c.p.: in particolare ha rilevato che non avrebbe potuto essere operato il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche in quanto l'ipotesi prevista dal c.2 dell'art. 570 c.p. costituisce figura autonoma di reato.
Il ricorso è fondato.
Il Pretore, partendo dalla pena base di 4 mesi di reclusione e Lire 400.000 di multa, per effetto delle attenuanti generiche prevalenti e della diminuente del rito ha applicato la pena di mesi 2 di reclusione così adottando un trattamento sanzionatorio corrispondente al parametro del c.1 dell'art. 570 c.p., il quale sancisce alternativamente la pena pecuniaria o quella detentiva mentre il c. 2 le commina congiuntamente.
Orbene l'operazione suddetta risulta illegale.
Il comma 2 dell'art. 570 c.p. configura invero un'autonoma ipotesi criminosa e non già una forma aggravata del reato contemplato dal comma 1 (Cass.
8.5.84 n. 0 4094 RV 16402; Cass.
5.10.95 n. 101154 RV 202976).
Al proposito deve considerarsi che la condotta integrante la violazione degli obblighi di assistenza economica è diversa dall'inosservanza degli ulteriori doveri famigliari dai quali può prescindere e dei quali quindi non si atteggia ad elemento di connotazione.
Ne deriva che non è possibile operare in rapporto alla suddetta ipotesi il giudizio di comparazione con eventuali circostanze attenuanti secondo l'art. 69 c.p.: pertanto la sanzione da adottare è sempre quella congiunta della reclusione e della multa. Nel caso in esame è stata dunque erroneamente omessa l'applicazione della multa per cui s'impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Pretore di Santa Maria Capua Vetere.
Le parti, qualora ritengano di avervi interesse, potranno ad divenire a nuovo "patteggiamento" nel rispetto dell'art. 570 c.p.: in caso contrario dovrà procedersi col rito ordinario.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza ed ordine trasmettersi gli atti al Pretore di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1998