Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
Integra un'ipotesi di nullità a regime intermedio l'omesso avviso al difensore di fiducia della udienza cui il processo sia stato rinviato per legittimo impedimento del medesimo nel caso in cui, presente il difensore di ufficio, il compito della predetta comunicazione sia stato assegnato dal giudice alla cancelleria. (La Corte ha precisato che l'ordinanza con cui la Corte incarica la cancelleria di provvedere ad avvisare il difensore di fiducia della nuova udienza esonera il patrono di ufficio dall'onere di comunicazione della nuova data).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 25173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25173 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1401
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 032858/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA RG EL HABIB, N. IL 12/06/1973;
avverso SENTENZA del 30/06/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. CENTANINO Antonio - Messina. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15 aprile 2005, il Tribunale di Salerno ha ritenuto l'imputato responsabile del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c (per avere detenuto per la vendita 95 CD
musicali, 70 per play station, 35 programmi per computer abusivamente riprodotti) e lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 350,00 di multa. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Con la prima censura deduce violazione di legge per non essere stato dato avviso al difensore di fiducia del rinvio del dibattimento dal 13 al 30 giugno 2006 con conseguente nullità del giudizio di secondo grado. La censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dal prendere in esame le residue deduzioni del ricorrente.
Dagli atti di causa (che questo Collegio è facoltizzato a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) risulta che la censura è puntuale in fatto. Come emerge dal relativo verbale, la Corte territoriale, alla udienza del 13 giugno 2006, aveva incaricato la Cancelleria di provvedere ad avvisare il difensore di fiducia dello imputato, assente perché impedito, del rinvio del dibattimento al 30 giugno 2006; tale avviso non è stato inoltrato. Il preciso contenuto della ordinanza 13 giugno 2006 esonerava il patrono di ufficio dal comunicare al collega assente la data della udienza rinvio (alla quale il difensore di fiducia non si è presentato).
Tale situazione ha comportato una nullità a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa a sensi dell'art. 178 sub c c.p.p. (tempestivamente dedotta con il presente ricorso) che determina la nullità dell'intero giudizio di appello e la caducazione della impugnata sentenza.
Di conseguenza, il Collegio annulla la decisione in esame con rinvio alla Corte di Appello di Napoli dal momento che quella di Salerno è munita di una sola sezione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007