CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29616 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EP nato a [...] il [...] ND IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Vittorio Platì, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro Penale Sent. Sez. 5 Num. 29616 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/04/2023 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato RP IU e DO AN per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "Biofrutta s.r.l.", fallita il 19 luglio 2011. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, RP IU, nella qualità di legale rappresentante della società sino al 30 agosto 2010, e DO AN, nella qualità di legale rappresentante della società dal 30 agosto 2010 sino alla data del fallimento, avrebbero distratto svariati beni e ingenti somme di denaro della società nonché avrebbero tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 3. I due ricorsi possono essere esposti congiuntamente, avendo a oggetto motivi del tutto sovrapponibili. 3.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 441 cod. proc. pen. Rappresentano che: con l'atto di appello, la difesa aveva evidenziato che, all'esito del giudizio abbreviato, era emerso che la società fallita e la società "La frutta s.n.c." facevano parte di un unico centro di interessi;
alla luce di tale circostanza, la difesa aveva lamentato l'omessa attivazione da parte del giudice di primo grado dei poteri attribuitigli dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., al fine di verificare se la distrazione dei beni aziendali fosse stata effettiva oppure i beni fossero rimasti nella disponibilità dell'unico centro di interessi. Tanto premesso, contestano la decisione della Corte di appello che avrebbe ritenuto infondata la questione, evidenziando che il giudice di primo grado aveva il potere ma non l'obbligo di esercitare i poteri di integrazione probatoria e che la difesa non aveva allegato elementi a supporto della propria tesi che inducessero il giudice a esercitare il suddetto potere. Motivazione, a parere dei ricorrenti, infondata e illogica. 3.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostengono che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla distrazione dei beni societari. 3.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostengono che la sentenza, nella parte relativa alla bancarotta documentale, sarebbe contraddittoria, poiché, da un lato, affermerebbe che, per integrare il reato in questione, sarebbe necessario che la documentazione contabile non renda possibile la ricostruzione del volume degli affari e del patrimonio della società della fallita e, dall'altro, riconoscerebbe che, nel caso di specie - anche grazie alle informazioni fornite dall'imputato DO -, sarebbe stata ricostruita la situazione patrimoniale della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. Va rilevato, infatti, che i ricorrenti, attraverso il presunto vizio di motivazione della sentenza di appello, in realtà, tendono a sindacare l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. Al riguardo, deve essere ribadito che «in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, Provenza, Rv. 282395; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V., Rv. 265905). In ogni caso, alcun vizio logico è riscontrabile nella motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte di appello ha rilevato che: in tema di giudizio abbreviato, la possibilità che il giudice disponga, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., un'integrazione della prova costituisce manifestazione di un suo potere discrezionale;
nel caso in esame, non vi erano i presupposti per esercitare tale potere al fine di effettuare gli accertamenti prospettati dagli appellanti, che, peraltro, in sede di abbreviato, non erano stati sollecitati neppure dalla difesa. Ha, infatti, evidenziato che la difesa e gli imputati non avevano dimostrato l'effettiva esistenza di un gruppo e, tantomeno, avevano offerto elementi dai quali poter desumere che le presunte operazioni infragruppo avessero comportato un saldo finale positivo per il presunto gruppo. Si tratta di affermazioni prive di qualsiasi vizio logico e perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, 3 elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata» (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato anche in ordine alle condotte distrattive (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza impugnata), concentrandosi particolarmente sulle questioni che erano state sollevate con l'atto di gravame. Va, peraltro, evidenziato che le condotte distrattive erano state già oggetto di valutazione della sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si "salda", atteso che le due decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico- argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, va ricordato che «ai fini dei controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale>> (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha rilevato che la documentazione contabile della società era tenuta in modo tale da impedire o comunque render notevolmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. E tale affermazione non si pone in contrasto con il rilievo riconosciuto dalla stessa Corte territoriale alle informazioni fornite dall'imputato DO al curatore fallimentare. Invero, la circostanza che la ricostruzione della situazione patrimoniale della società era stata possibile solo successivamente - anche grazie alle informazioni fornite dall'imputato DO nel corso degli incontri con il curatore - rende evidente che le scritture contabili, in sé considerate, non erano in grado di rappresentare tale situazione. E, cioè, che erano tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Al riguardo, deve essere ribadito che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la situazione contabile della società venga ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire da altra fonte i dati documentali costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cfr. Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346). 4 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Vittorio Platì, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro Penale Sent. Sez. 5 Num. 29616 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/04/2023 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato RP IU e DO AN per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "Biofrutta s.r.l.", fallita il 19 luglio 2011. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, RP IU, nella qualità di legale rappresentante della società sino al 30 agosto 2010, e DO AN, nella qualità di legale rappresentante della società dal 30 agosto 2010 sino alla data del fallimento, avrebbero distratto svariati beni e ingenti somme di denaro della società nonché avrebbero tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 3. I due ricorsi possono essere esposti congiuntamente, avendo a oggetto motivi del tutto sovrapponibili. 3.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 441 cod. proc. pen. Rappresentano che: con l'atto di appello, la difesa aveva evidenziato che, all'esito del giudizio abbreviato, era emerso che la società fallita e la società "La frutta s.n.c." facevano parte di un unico centro di interessi;
alla luce di tale circostanza, la difesa aveva lamentato l'omessa attivazione da parte del giudice di primo grado dei poteri attribuitigli dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., al fine di verificare se la distrazione dei beni aziendali fosse stata effettiva oppure i beni fossero rimasti nella disponibilità dell'unico centro di interessi. Tanto premesso, contestano la decisione della Corte di appello che avrebbe ritenuto infondata la questione, evidenziando che il giudice di primo grado aveva il potere ma non l'obbligo di esercitare i poteri di integrazione probatoria e che la difesa non aveva allegato elementi a supporto della propria tesi che inducessero il giudice a esercitare il suddetto potere. Motivazione, a parere dei ricorrenti, infondata e illogica. 3.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostengono che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla distrazione dei beni societari. 3.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostengono che la sentenza, nella parte relativa alla bancarotta documentale, sarebbe contraddittoria, poiché, da un lato, affermerebbe che, per integrare il reato in questione, sarebbe necessario che la documentazione contabile non renda possibile la ricostruzione del volume degli affari e del patrimonio della società della fallita e, dall'altro, riconoscerebbe che, nel caso di specie - anche grazie alle informazioni fornite dall'imputato DO -, sarebbe stata ricostruita la situazione patrimoniale della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. Va rilevato, infatti, che i ricorrenti, attraverso il presunto vizio di motivazione della sentenza di appello, in realtà, tendono a sindacare l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. Al riguardo, deve essere ribadito che «in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, Provenza, Rv. 282395; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V., Rv. 265905). In ogni caso, alcun vizio logico è riscontrabile nella motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte di appello ha rilevato che: in tema di giudizio abbreviato, la possibilità che il giudice disponga, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., un'integrazione della prova costituisce manifestazione di un suo potere discrezionale;
nel caso in esame, non vi erano i presupposti per esercitare tale potere al fine di effettuare gli accertamenti prospettati dagli appellanti, che, peraltro, in sede di abbreviato, non erano stati sollecitati neppure dalla difesa. Ha, infatti, evidenziato che la difesa e gli imputati non avevano dimostrato l'effettiva esistenza di un gruppo e, tantomeno, avevano offerto elementi dai quali poter desumere che le presunte operazioni infragruppo avessero comportato un saldo finale positivo per il presunto gruppo. Si tratta di affermazioni prive di qualsiasi vizio logico e perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, 3 elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata» (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato anche in ordine alle condotte distrattive (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza impugnata), concentrandosi particolarmente sulle questioni che erano state sollevate con l'atto di gravame. Va, peraltro, evidenziato che le condotte distrattive erano state già oggetto di valutazione della sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si "salda", atteso che le due decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico- argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, va ricordato che «ai fini dei controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale>> (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha rilevato che la documentazione contabile della società era tenuta in modo tale da impedire o comunque render notevolmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. E tale affermazione non si pone in contrasto con il rilievo riconosciuto dalla stessa Corte territoriale alle informazioni fornite dall'imputato DO al curatore fallimentare. Invero, la circostanza che la ricostruzione della situazione patrimoniale della società era stata possibile solo successivamente - anche grazie alle informazioni fornite dall'imputato DO nel corso degli incontri con il curatore - rende evidente che le scritture contabili, in sé considerate, non erano in grado di rappresentare tale situazione. E, cioè, che erano tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Al riguardo, deve essere ribadito che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la situazione contabile della società venga ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire da altra fonte i dati documentali costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cfr. Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346). 4 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 aprile 2023.