Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto in flagranza (obbligatorio o facoltativo), il giudice per le indagini preliminari deve verificare le ragioni dell'arresto non solo in base al contenuto descrittivo del verbale ma, ove possibile e necessario, anche in base ad atti complementari presenti nel fascicolo e acquisiti prima dell'adozione del provvedimento precautelare. (Nel caso di specie, relativo a un arresto facoltativo eseguito per violazione dell'art. 319-quater cod. pen., la Corte ha annullato un'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida nella quale il giudice si era "laconicamente ancorato a un'assertiva insussistenza del requisito della flagranza", trascurando gli atti del fascicolo che, documentando il rapporto tra il pubblico ufficiale e il privato, avrebbero conferito significato rilevante alla dazione di denaro documentata dal verbale di arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2013, n. 34090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34090 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 959
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 13676/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA;
nei confronti di:
PL AN N. IL 27/12/1968;
avverso l'ordinanza n. 504/2013 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del 15/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette le conclusioni del PG in sede intese all'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Imperia in data 15- 03-2013 che non aveva convalidato l'arresto di PL AN in ordine al reato di cui all'art. 319 quater c.p., in punto di asserita non comprovata sussistenza del requisito della flagranza, il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi de gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della legge penale. Al riguardo ha testualmente precisato che "non trattandosi di arresto estemporaneo ma inserito in una ben precisa attività di indagine, la flagranza, infatti, si deve valutare considerando non solo il verbale di arresto, citato dal GIP nell'ordinanza, ma tutti gli atti fino a quel momento compiuti, totalmente trascurati dal Giudice,anche se posti a sua disposizione in quanto inseriti nel fascicolo del PM e trasmessi per la convalida".
Ex art. 611 c.p.p., il PG in sede ha concluso "la requisitoria scritta, con richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sussistendo, nella specie, il requisito della flagranza, avuto riguardo ai tempi e modalità dell'arresto rispetto all'accertata condotta dell'indagato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che, nella specie, in relazione al reato ipotizzato ex art.319 quater c.p., comma 1, l'arresto è facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p., giova ribadire il principio di diritto secondo cui in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza il controllo che il GIP è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria, alla quale e istituzionalmente attribuita una sfera di discrezionalità nell'apprezzamenti dei presupposti stessi. Ne consegue che, ai fini di consentire l'esercizio del potere di convalida, è sufficiente che la p.g. - cui, peraltro non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 c.p.p., comma 4. Ciò posto, ai fini de qua, è corretto il richiamo del PM ricorrente quanto al potere dovere del GIP di valutare il complesso degli atti messigli a disposizione nel fascicolo del PM e tramessigli per la convalida dell'arresto, di guisa che è intuibilmente necessario ed opportuno verificare da parte del giudice procedente le ragioni dell'arresto non solo dal contesto descrittivo del verbale ma, ove necessario, anche da atti complementari (nella specie l'accertato rapporto Berio-Deplano e le ragioni del loro incontro) in modo da consentire al giudice di prendere piena conoscenza dei fatti e sindacarne la portata agli effetti della legittimità della arresto operato dalla pg e della conseguente correttezza della sua convalida. Orbene, nella specie, il provvedimento impugnato si è laconicamente ancorato ad un'assertiva di non sussistenza del requisito della flagranza, trascurando, in termini di evidente omissione, non solo gli atti di significative portata accusatoria tramessigli con il fascicolo del PM, ma addirittura il pur sostanzialmente inequivoco portato dello stesso verbale di arresto, nel richiamo al momento della dazione del denaro tra le parti (cfr. verbale arresto in data 13-03-2013).
Tanto vale a giustificare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impu-gnata limitatamente all'omessa convalida dell'arresto, che va ritenuto legittimo.
È appena il caso di segnalare che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del PM avverso l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto (come nel caso in esame), l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di PG, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 8-10-2007 n. 37099, PM in proc. Ilievski ed altri RV237I92).
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa convalida dell'arresto, che ritiene legittimo.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013