Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
04 0 9 9 / 02 C.C. 65833 r.g.17140/99;ud. 12/12/01;oggetto: registro, accertamento valore;
CRON. 9690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Pasquale Reale presidente consigliere Giulio Graziadei rel. Vincenzo Di Nubila Giuseppe Falcone 66 Aldo Ceccherini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RL CI, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Cavami n. 21, presso l'avv. Francesco Vanzetta, che la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge 3 difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima 6 5 domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; M 2 1 resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 87/37 del 22 maggio-22 giugno 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Vanzetta, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio del registro di Salerno, in relazione alla compravendita di un fondo rustico con annesso deposito per attrezzature, stipulata nell'aprile del 1993 per il complessivo prezzo di lire 50.000.000, ha notificato alla compratrice RL CI avviso di accertamento, determinando i valori imponibili in lire 120.000.000 con riguardo al terreno ed in lire 150.000.000 con riguardo al deposito;
-che la Commissione tributaria provinciale di Salerno, in parziale accoglimento dell'impugnazione della contribuente, ha ridotto detti valori, rispettivamente, a lire 77.300.000 e lire 81.000.000; -che la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 22 giugno 1998, respingendo i gravami di entrambe le parti, ha confermato la pronuncia di primo grado;
2 -che la CI, con ricorso notificato il 27 luglio 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, sotto il profilo della violazione dell'art. 52 quarto comma del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di non aver rilevato che la rettifica era preclusa dalla circostanza che il fondo, del quale il deposito costituiva semplice pertinenza, era iscritto in catasto con l'attribuzione di rendita e con un valore tabellare risultante da tale rendita in misura non superiore al prezzo dichiarato;
-che l'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso;
-che la ricorrente ha depositato memoria;
-che il citato art. 52, ove esclude l'assoggettamento a rettifica del trasferimento immobiliare il cui corrispettivo sia dichiarato in importo non inferiore al valore discendente dalla rendita catastale, determina l'invalidità, non l'inesistenza, dell'accertamento di valore notificato nonostante il verificarsi di detta situazione, vertendosi in tema d'illegittimo esercizio nel caso concreto del potere di accertamento, non di carenza del potere stesso, e, dunque, implica un vizio deducibile con l'impugnazione dell'accertamento; -che la CI ha denunciato l'inosservanza di detta norma non con l'atto introduttivo del giudizio, rivolto a contestare l'avviso di accertamento per difetto di motivazione ed incongruità della stima, ma solo in fase d'appello; -che la Commissione regionale, pertanto, correttamente si è astenuta dall'esaminare la deduzione, in ragione della sua novità 3 ed inammissibilità in secondo grado, ai sensi dell'art. 57 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (novità segnata dal mutamento della causa petendi, cioè della ragione per la quale si chiedeva l'annullamento del provvedimento impositivo); -che le ulteriori critiche mosse dalla CI all'operato dell'Amministrazione con la memoria, in cui si richiama l'esito di una separata controversia promossa dal venditore ai fini dell'invim, non sono scrutinabili, in quanto il predetto atto difensivo non può introdurre questioni non sollevate con il ricorso e non rilevabili d'ufficio; -che il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, con la conseguenziale condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
p.q.m.
-rigetta il ricorso proposto da RL CI, e la condanna al rimborso, in favore dell'Amministrazione delle finanze, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 2.650.000, di cui lire 2.500.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 12 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est filio frenzi fichie moble Adol Arnaldo Casanc нак IL CANCELLIERE C:CANCE DEPOSITATO IN CANC ERIA Oggi 22 MAR. 2002 IN CANCELLE ECT 4 Amaigo Casano صمة