Sentenza 22 giugno 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento il legale rappresentante di un consorzio che abbia affidato in appalto la gestione dell'impianto di depurazione ad una società terza, al fine di esonero di responsabilità, deve dimostrare di avere posto in essere una pregnante vigilanza sull'operato dell'appaltatore ed avere tempestivamente riassunto le proprie funzioni una volta reso edotto della inefficiente gestione del depuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1998, n. 8821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8821 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza Pubblica
Dott. Giammanco Pietro Presidente del 22.6.1998
1. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere N. 2298
3. Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N. 10547/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Como
avverso la sentenza 12.12.1997 del Pretore di Como s.d. Cantù( in p. LL RI n. Figino 19.4.1956)
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Seraci Vincenzo
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12.12.1997,il Pretore di Como - sd Cantù - ha assolto LL RI dai reati previsti dall'art.21 c.1^ e 3^ L.319/1976 con la formula per non avere commesso il fatto. In sunto il Giudice ha rilevato che l'imputato - cui erano ascritte le contravvenzioni nella qualità di legale rappresentante di un consorzio aveva affidato in appalto la gestione dell'impianto di depurazione ad una società terza;
il LL, inoltre, aveva mantenuto, un comportamento diligente segnalando alla società il non corretto funzionamento del depurazione consortile e riprendendo la gestione dell'impianto una volta constatate le inadempienze dell'appaltatore.
Avverso la decisione il competente Procuratore della Repubblica ha proposto appello da qualificarsi ricorso per Cassazione essendo la sentenza pretorile - di proscioglimento per contravvenzioni punite con pena alternativa - solo sindacabile per il disposto dell'art.593 c.3^ cpp.
Nei motivi a sostegno dell'impugnazione il Procuratore della Repubblica deduce che, pur se il servizio di depurazione non era gestito direttamente dal legale rappresentante dei consorzio, ma da soggetto diverso, permanevano in capo al primo tutti gli obblighi connessi allo status di titolare del servizio ed, innanzi tutto, l'obbligo di vigilanza.
In concreto il ricorrente rileva che l'imputato non ha effettuato i necessari controlli o intrapreso attività risolutive per contenere l'inquinamento in atto limitandosi a segnalare alla società concessionaria il cattivo funzionamento dell'impianto. Le censure del ricorrente, a parere della Corte, sono meritevoli di accoglimento per cui si impone un annullamento della sentenza in esame con rinvio alla Pretura di Como.
È appena il caso di ricordare che, per il disposto dell'art.6 L.319/1976, i Comuni ed i Consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, nonché del controllo degli scarichi sul suolo e sul sottosuolo. Nell'ipotesi in esame - come è pacifico agli atti - il servizio di depurazione delle acque non era condotto direttamente dal Consorzio intecomunale, ma era stato dato in appalto con contratto del 13.4.1989,alla soc. Ecologia. Pertanto il primo problema che si presenta consiste nello stabilire se tale gestione indiretta dello scarico possa avere efficacia liberatoria, sul piano delle responsabilità penale, per il legale rappresentante del consorzio. Sul tema, pur in assenza di una specifica ed auspicata previsione non - nativa, la giurisprudenza ammette la trasferibilità di funzioni imprenditoriali - e connesse responsabilità penali - da un soggetto ad un altro in presenza di una delega dotata di precisi requisiti. Essa deve essere espressa, approvata dagli organi statutari, giustificata dalle dimensioni dell'azienda, effettiva cioè comportante reale trasferimento di poteri decisionali liberamente accettata dal delegato che deve avere di specifica preparazione tecnica ed autonomia finanziaria.
Ora, nel caso concreto, manca una formale delega ma esiste il ricordato contratto di appalto;
tale contratto può essere considerato equipolente ad una delega solo in presenza delle condizioni su menzionate ( alcune delle quali, all'evidenza, riferibili all'ente e non al singolo) la cui verifica - non potendo essere effettuata da questo Collegio stante la limitata cognizione di legittimità- è demandata al Giudice del rinvio.
Qualora il Pretore riterrà siano carenti anche uno dei requisiti necessari per la validità della delega, essa è da considerasi tamquam non esset e, pertanto, non idonea a provocare alcun effetto traslativo di responsabilità.
Nel caso contrario, la problematica non è esaurita;
necessita affrontare il discusso tema, sul quale esistono variegate opinioni, relativo al limiti, se esistenti, con i quali si trasferisce la penale responsabilità al preposto con conseguente efficacia liberatoria per il delegante.
A parere del Collegio la soluzione si presenta non univoca un quanto possono prospettarsi due differenti situazioni relative a reati propri o reati comuni.
Invero il delegante può trasferire ad altri funzioni di cui per legge è il diretto destinatario oppure funzioni che gravano su chiunque si trovi in una determinata situazione.
Nel primo caso che è quello all'esame , la delega costituisce una modalità di adempimento del precetto;
pertanto il dante causa conserva la titolarità dell'obbligo, assume il rischio dell'inadempimento del preposto ed è esonerato da penale responsabilità soltanto nel caso in cui l'inosservanza del delegato sia imprevedibile ed inevitabile.
Conseguentemente l'originano obbligo di adempiere del delegante muta di contenuto e si trasforma nel dovere di controllare il preposto e di riassumere le proprie funzioni in caso di incapacità dell'avente incarico. Nella seconda ipotesi, invece, la delega ha l'effetto di attribuire all'incaricato la stessa posizione del delegante con sostituzione nella titolarità dell'obbligo.
In tale contesto il dante causa ha esclusivamente il dovere di intervento se notiziato dell'attività antigiuridica dell'incaricato e, pertanto, della inidoneità della delega per incapacità del preposto.
Ora la sentenza da atto che l'imputato - nominato Presidente del Consorzio nel 1991 successivamente alla stipulazione del contratto di appalto - ha segnalato in reiterate occasioni alla soc. Ecologia le sue inadempienze contrattuali ed ha ripreso nel 1995 la diretta gestione dell'impianto.
Dalla decisione in oggetto non risulta, tuttavia, se l'imputato avesse adottato penetranti controlli sull'attività dell'appaltatore e sul funzionamento del depuratore e se, già in epoca antecedente al fatto per cui è processo (31.5.1994),la constatata inadeguatezza della soc. Ecologia era di tale entità da imporre al LL di assumere direttamente la gestione dell'impianto.
Pertanto il Giudice del rinvio dovrà esaminare il caso concreto al fine di accertare se l'imputato ha intrapreso le necessarie iniziative connesse al suo status di titolare del servizio, ha posto in essere una pregnante vigilanza sull'operato dell'appaltatore ed ha tempestivamente riassunto le sue funzioni una volta reso edotto della inefficiente gestione del depuratore.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Como. Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1998