Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A / - R 6 A T 2 B I S . I . R R 0 1 2 8 3 / 0 1 L . G L A P E . A T D R . U RE L B A E T A I D D T R I A 1 S E T I 3 N T 1 E R N S . E E I S N T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E Oggetto A Tulosta sercermine M D.P.R u. 637/72, aut 80.0 SEZIONE TRIBUTARIA Rique horse- Deficatività (rafp. Frib. Fattisterye Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18672/98 CANTILLODott. Michele Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.2683 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep.Dott. Antonio MERO NE Consigliere Ud. 06/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 RAFFAELA, D'ANNA FERDINANDO, elettivamente GEN. 2001 PONTICELLI IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 71, presso lo studio LIFE 3000 dell'avvocato ACETO ANTONIO, difesi dall'avvocato CANCELLERIA ALTIERI ANTONIO, giusta procura in calce;
- ricorrente CG408428
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CG408429 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente - 1637 nonchè
contro
UFF REGISTRO NAPOLI SUCCESSIONI;
intimato avversO la decisione n. 4270/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 04/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 In data 7 ottobre 1979 decedette in Casoria Orlando Castaldo, già dichiarato interdetto per infer- mità di mente con sentenza del Tribunale di Napoli n.2171 del 17 marzo 1978, cui erano seguite l'apertura della tutela e la confezione dell'inventario dei suoi beni. A seguito della presentazione, da parte de- gli eredi, di due dichiarazioni di successione in data 31 dicembre 1979 e 26 febbraio 1980, l'Ufficio del Re- gistro di Napoli notificò loro avvisi di liquidazione dell'imposta principale, applicando la presunzione di cui all'art.8 comma 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazio- ni), secondo cui, tra l'altro, si considerano compresi 2 nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore comples- sivo netto dell'asse ereditario. L'imposta venne regolarmente pagata dagli eredi.
1.2 Con istanza all'Ufficio del Registro di Napoli del 9 luglio 1982, presentata ai sensi dell'art. 47 com- mi 1 n.3, 2 e 3 del d.P.R. n.637 del 1972, gli eredi chiesero il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, in ragione della pretesa, erronea applicazione della predetta presunzione, trattandosi di successione di soggetto interdetto, i cui beni avevano formato oggetto di inventario analitico. Con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Napoli dell'11 gennaio 1983, gli eredi im- pugnarono il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, insistendo nella domanda di rimborso. La Commissione adita, con decisione n.87 del 9 maggio 1989, respinse il ricorso. A seguito di appello degli eredi, la Commis- sione tributaria di II° grado di Napoli, con decisone n.4489 del 19 marzo 1991, accolse il gravame, ordinando il rimborso richiesto.
1.3 La Commissione tributaria centrale, adita dall'Ufficio, con decisione n.4270/97 del 4 settembre 3 1997, accolse il gravame, annullò senza rinvio la deci- sione impugnata e dichiarò inammissibile la domanda di rimborso. In particolare, la Commissione ha così moti- vato la decisione: "Al riguardo è da osservare come, ai sensi dell'art.16 DPR 26.10.1972 n.636 prima delle mo- difiche introdotte dall'art.7 DPR 3.11.1981 n.739 il ricorso al giudice tributario per il rimborso di somme che si assumono indebitamente versate postula il prov- vedimento negativo di rimborso, ancorché nella forma del silenzio rifiuto. Nella specie gli atti di liquida- zione del tributo sono intervenuti prima della novella del 1981, mentre il ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado è stato proposto successivamente al 1981. Se si dovesse ritenere applicabile la disposizione di cui al testo originario dell'art.16 DPR n.636/1972, il ricorso dei contribuenti andrebbe dichiarato inammissi- bile per mancanza del silenzio rifiuto come deciso dal- la Commissione di 1° grado. Se invece si vuole applica- re la nuova normativa, il ricorso dei contribuenti è ugualmente inammissibile sotto altro aspetto. Infatti il nuovo testo dell'art.16 citato.... dispone che il ri- corso alla commissione tributaria può essere proposto contro l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione ecc. OV- vero avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso qualora non siano stati notificati l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione o altri atti. Il termine per proporre il ricorso è di 60 giorni dalla notifica- zione di uno degli atti sopraccennati. Pertanto quando il diritto al rimborso si fonda sulla illegittimità della pretesa tributaria espressa in uno degli atti in- dicati... (nella specie avviso di liquidazione), il con- tribuente deve impugnare tale atto entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Poiché tale termine non è stato rispettato, in quanto gli avvisi di liquidazione sono stati notificati nel 1980 ed il ricorso è stato per cui proposto nel 1983, detto ricorso è tardivo, l'impugnazione dell'Ufficio merita accoglimento”.
1.4 Avverso tale decisione LL ON e ND D'NA hanno proposto ricorso per cassazio- ne, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE dichiararsi, preliminarmen- 2.1 Deve te, l'inammissibilità del controricorso per intempesti- vità: infatti, posto che il ricorso è stato notificato al Ministro delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato in data 27 ottobre 1998, il controricorso, anziché entro il termine del 6 dicembre 1998, risulta notificato ai ricorrenti il 10 maggio 1999. 2.2 Con il primo (con cui deducono "violazione dell'art. 16 ult.co. d. P. R. 26.10.1972 n. 636 così come n.739"), il se- sostituito dall'art. 7 d. P.R.
3.11.1981 condo (con cui deducono "violazione dell'art.11 co.l del R.D. 16 marzo 1942 n.262") ed il terzo motivo (con cui deducono "violazione dell'art.47 co.
2 - che possono essere esaminati d.P.R.26.10.1972 n.637") congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta con- - i ricorrenti criticano la decisione impugna- nessione ta, sostenendo che: a) - in base al principio tempus re- git actum, alla fattispecie sarebbe applicabile, non n.636 già il testo originario dell'art.16 del d. P.R. del 1972, bensì quello, sopravvenuto e più favorevole al contribuente, risultante dalla sostituzione operata dall'art.7 del d.P.R. n. 739 del 1981, in vigore dal 1 presentazione gennaio 1982 e, quindi, alla data di dell'istanza di rimborso;
b) - dal coordinamento dell'art.47 comma 2 del d. P.R. n.637 del 1972 con il nuovo testo dell'art. 16 del d. P.R. n. 636 del 1972 di- scenderebbe che, siccome gli eredi, alla data di pre- sentazione dell'istanza di rimborso (9 luglio 1982), non erano decaduti dal relativo diritto, si appliche- rebbe il comma 7 dell'art. 16 cit., secondo cui il ter- 6 mine entro il quale può essere presentato il ricorso finanziariaavversO il "silenzio" dell'Amministrazione riguardo ad una istanza di rimborso corrisponderebbe a quello della prescrizione ordinaria decennale, stabili- to dall'art.2946 cod.civ. Con il quarto motivo (con cui deducono "violazione e falsa applicazione dell'art.8 co.2 d.P.R. 26.10.1972 n.637"), i ricorrenti ripropongono la tesi della inapplicabilità, alla fattispecie, della presun- del d. P. R. n. 637 del zione di cui all'art. 8 comma 1972. 2.3 I primi tre motivi del ricorso non sono fonda- ti. E' utile premettere che l'oggetto sostanzia- le del giudizio a quo è costituito dalla domanda di rimborso di quella parte dell'imposta principale di successione, pagata dagli attuali ricorrenti a seguito della sua liquidazione agli stessi notificata, conse- guente all'applicazione dell'art.8 comma 2 del d. P.R. n.637 del 1972 (applicabile alla specie ratione tempo- ris), che, nell'individuare l'attivo ereditario, dispo- ne che "nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non 7 assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analitica- mente indicati in inventario per il minore importo ido- neamente dimostrato"; domanda fondata, appunto, sulla ricorrenza, nella fattispecie, dell'eccezione alla pre- sunzione prefigurata dal legislatore. Ciò premesso, la ratio decidendi della deci- sione impugnata è individuabile in ciò, che il ricorso introduttivo del presente giudizio deve considerarsi inammissibilmente proposto, vuoi che ad esso sia appli- cabile la disciplina processuale dettata dal testo ori- ginario dell'art.16 del d. P. R. n. 636 del 1972 (ante- riormente alla sua sostituzione, operata dall'art.7 del n. 739 del 1981, entrata in vigore il 1 gennaio d. P. R. 1982) per omessa formazione del silenzio-rifiuto e, - quindi, del provvedimento impugnabile vuoi che allo stesso sia applicabile quella dettata dal nuovo testo dell'art. 16 cit., in ragione della definitività del rapporto tributario in questione, determinata dalla mancata, tempestiva impugnazione dell'avviso di liqui- dazione dell'imposta principale ritualmente notifica- to a gli eredi. Dal momento che i ricorrenti lamentano la mancata applicazione, alla specie, della disciplina prevista dall'art. 47 del d. P. R. n.637 del 1972 - che 8 regola le ipotesi, le forme ed i termini del "rimborso dell'imposta regolarmente percetta" (così, testualmen- te, la rubrica della disposizione) sia pure coordina- tamente alle statuizioni contenute nell'art.16 del d. P.R. n.636 del 1972, è necessario prendere posizione su tale preliminare questione. Orbene, non v'è alcun dubbio che la fatti- -specie sostanziale dedotta nel giudizio a quo quale dianzi individuata: e cioè, domanda di rimborso parzia- le dell'imposta principale già riscossa, in ragione della pretesa inapplicabilità della presunzione di cui all'art.8 comma 2 del d.P.R. n.637 del 1972 - è affatto estranea alla ratio unitaria sottostante alle ipotesi prefigurate dall'art. 47 dello stesso decreto. Tale di- sposizione, infatti, disciplina diversi e "speciali" casi di rimborso, il cui comune "titolo" è costituito dalla sopravvenuta carenza, totale o parziale, del pre- supposto impositivo (art.1 del d.P.R. n.637 del 1972), in ragione di fatti giuridici verificatisi successiva- mente alla riscossione dell'imposta. Anche a voler ri- tenere che l'enumerazione dell'art.47 non sia tassativa e possano esservi ricompresi casi "analoghi" (cfr., ad es., Cass. n.5238 del 1994), è certo, tuttavia, che la sua disciplina non può essere applicata ad ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili in alcun modo 9 . alla predetta ratio unitaria: infatti, nella fattispe- cie, la domanda di rimborso non si fonda sulla soprav- venuta carenza parziale del presupposto d'imposta, ma si basa sulla parziale contestazione della legittimità fatta valere della pretesa impositiva, concretatasidall'Amministrazione e finanziaria nell'avviso di liquidazione conseguente alla dichiara- zione di successione, per pretesa, erronea determina- zione dell'attivo ereditario. Ed allora, alla specie è applicabile unica- mente la disciplina generale dettata dall'art. 16 del d. P. R. n. 636 del 1972: non rileva, in questa sede, sta- bilire se nella sua formulazione originaria, ovvero in quella risultante dalla sostituzione operata dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981, quanto, piuttosto, ribadire il principio sottostante ad ambedue, e cioè che il pro- cesso tributario, pur comportando un giudizio su rap- porti, può essere instaurato soltanto mediante impugna- zione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguente formazione di preclusioni in forza dell'omesso, tempestivo esercizio del diritto di impu- gnazione (cfr., e pluribus e da ultima, Cass. n. 5206 del 1999). Ne consegue che - siccome non si è mai dubi- originariotato, nemmeno nella vigenza del testo dell'art.16 cit., che anche l'avviso di liquidazione 10 (ivi non espressamente menzionato) integrasse atto im- positivo autonomamente impugnabile (cfr., e pluribus, Cass. nn. 6262 del 1980, 2941 del 1991, 4178 del 1994; nonché Corte costituzionale, sent. n.313 del 1985) - la pacifica, omessa impugnazione, da parte degli attuali ricorrenti, dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale loro notificato nel 1980 (in cui l'attivo ereditario era stato determinato, applicando anche la presunzione di cui all'art.8 comma 2 del d. P. R. n.637 del 1972), ha reso definitivamente incontestabile la о non, alla fattispecie, questione dell'applicabilità, della presunzione medesima e, quindi, inammissibile la domanda di rimborso fondata su tale titolo.
2.4 Il quarto motivo che attiene proprio al me- rito della questione definitivamente preclusa - resta, ovviamente, assorbito.
2.5 Le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do alle spese, che vengono liquidate in complessive £.5.200.000, ivi comprese £.
5.000.000 per onorario, ol- tre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2000 11 Il Presidente Il atore ed estensore lvatore Di Palma Michele Cant CORT * N O IL CANCELLIERE C1 I Z AL NO A S S U P R S A C SITATO IN CANCESITATO | 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 AL NO Calor E N IO 6 8 Z 9 1 A / R 5 4 / T . 6 S N 2 I . - G .R E B A .P R . I L D R L A L A A D E . T D E B I U T A S B T N N I E E 1 A S R S I 3 I E T 1 R A . E N T A M 12