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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13801 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MARTINA ORSINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato NICOLA LUONGO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza dell'11/12/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- collocare presso la madre;
Per_1
1 - assegnare a la casa coniugale ubicata in Montaione, via Chiarenti n. 12; Parte_1 il padre si impegna a pagare a metà con la madre l'utenza relativa alla telefonia fissa e
Internet della casa coniugale;
- disporre che le parti paghino al 50% ciascuno l'assicurazione volontaria relativa alla casa coniugale, analoga a quella scaduta nell'anno 2025;
- disporre che il padre, salvi diversi accordi, frequenti il sabato pomeriggio Per_1 recandosi presso la casa coniugale per prelevare la figlia e trascorrere del tempo fuori con lei;
- considerato che l'a.d.s. versa alla madre un importo di € 700,00 mensili per far fronte alle esigenze di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Per_1 Controparte_1
a l'importo mensile di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che le spese straordinarie necessarie per vengano sostenute con la Per_1 pensione di invalidità di quest'ultima;
- prevedere che prosegua ad utilizzare l'autovettura Fiat Punto targata FI Parte_1
N46012, tenendo indenne di tutto quanto lo stesso fosse tenuto a Controparte_1 pagare a qualsiasi titolo in relazione alla circolazione del veicolo;
in caso di sanzioni con decurtazione di punti, si impegna a trasmettere la propria patente, Parte_1 affinché la decurtazione di punti avvenga a proprio carico o a carico di terzi soggetti, con esclusione di si impegna altresì a pagare Controparte_1 Parte_1 direttamente la polizza RC auto relativa a tale autovettura;
si impegna a comunicare tempestivamente a eventuali Controparte_1 Parte_1 sanzioni o comunque richieste di pagamento relative alla circolazione del veicolo;
si impegna a comunicare al marito il pagamento della polizza onde Parte_1 scongiurare le relative conseguenze;
- le parti concordano di mettere in vendita l'immobile in comproprietà tra le stesse parti ubicato a Montaione, via Cresci n. 41, piano primo;
si impegna a Controparte_1 restituire a l'importo a lei dovuto di € 10.000,00, contestualmente alla Parte_1 ricezione della quota di sua spettanza del prezzo di vendita della predetta casa;
tale restituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/12/2030, a prescindere dalla intervenuta venduta;
2 - rinuncia alle ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
2.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che la separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia nata il [...], maggiorenne con disabilità, sottoposta ad amministrazione Per_1 di sostegno.
In particolare, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti, e del fatto che percepisce un reddito Per_1 pari a circa € 1.200,00 mensili.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a PONTEDERA Parte_1
(PI), l'1/08/1965, e , n. a CASELLE IN PITTARI (SA), il Controparte_1
29/05/1961 (matrimonio contratto a San Miniato (PI) il 13/08/1983, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN MINIATO (PI) al n. 67, parte 2, serie A, anno 1983);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
3 Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13801 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MARTINA ORSINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato NICOLA LUONGO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza dell'11/12/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- collocare presso la madre;
Per_1
1 - assegnare a la casa coniugale ubicata in Montaione, via Chiarenti n. 12; Parte_1 il padre si impegna a pagare a metà con la madre l'utenza relativa alla telefonia fissa e
Internet della casa coniugale;
- disporre che le parti paghino al 50% ciascuno l'assicurazione volontaria relativa alla casa coniugale, analoga a quella scaduta nell'anno 2025;
- disporre che il padre, salvi diversi accordi, frequenti il sabato pomeriggio Per_1 recandosi presso la casa coniugale per prelevare la figlia e trascorrere del tempo fuori con lei;
- considerato che l'a.d.s. versa alla madre un importo di € 700,00 mensili per far fronte alle esigenze di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Per_1 Controparte_1
a l'importo mensile di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che le spese straordinarie necessarie per vengano sostenute con la Per_1 pensione di invalidità di quest'ultima;
- prevedere che prosegua ad utilizzare l'autovettura Fiat Punto targata FI Parte_1
N46012, tenendo indenne di tutto quanto lo stesso fosse tenuto a Controparte_1 pagare a qualsiasi titolo in relazione alla circolazione del veicolo;
in caso di sanzioni con decurtazione di punti, si impegna a trasmettere la propria patente, Parte_1 affinché la decurtazione di punti avvenga a proprio carico o a carico di terzi soggetti, con esclusione di si impegna altresì a pagare Controparte_1 Parte_1 direttamente la polizza RC auto relativa a tale autovettura;
si impegna a comunicare tempestivamente a eventuali Controparte_1 Parte_1 sanzioni o comunque richieste di pagamento relative alla circolazione del veicolo;
si impegna a comunicare al marito il pagamento della polizza onde Parte_1 scongiurare le relative conseguenze;
- le parti concordano di mettere in vendita l'immobile in comproprietà tra le stesse parti ubicato a Montaione, via Cresci n. 41, piano primo;
si impegna a Controparte_1 restituire a l'importo a lei dovuto di € 10.000,00, contestualmente alla Parte_1 ricezione della quota di sua spettanza del prezzo di vendita della predetta casa;
tale restituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/12/2030, a prescindere dalla intervenuta venduta;
2 - rinuncia alle ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
2.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che la separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia nata il [...], maggiorenne con disabilità, sottoposta ad amministrazione Per_1 di sostegno.
In particolare, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti, e del fatto che percepisce un reddito Per_1 pari a circa € 1.200,00 mensili.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a PONTEDERA Parte_1
(PI), l'1/08/1965, e , n. a CASELLE IN PITTARI (SA), il Controparte_1
29/05/1961 (matrimonio contratto a San Miniato (PI) il 13/08/1983, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN MINIATO (PI) al n. 67, parte 2, serie A, anno 1983);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
3 Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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