Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
L'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2008, n. 11350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11350 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 287
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 025362/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AR, N. IL 21/04/1978;
2) MO GIUSEPPINA, N. IL 26/06/1951;
contro
RI EL, N. IL 13/11/1957;
avverso SENTENZA del 06/02/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore Avv. POMARICI Costanza per CI AR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udito l'Avv. SARTI Giuseppe, per l'imputato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di AT LO in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p.. L'imputazione riguarda un incidente verificatosi in un canale lagunare. Secondo l'ipotesi accusatoria l'imputato, alla guida di un'imbarcazione, determinava un incidente nel quale veniva coinvolta la barca guidata da CI RI che nell'occorso subiva lesioni personali letali.
2 Ricorrono per cassazione, tramite i difensori, due congiunti della vittima.
2.1 AR CI, figlia di RI, lamenta di non essere stata citata per l'udienza preliminare, sebbene in un verbale di restituzione in data 24 settembre 2005 redatto presso la Stazione Carabinieri di Campagna si desse atto della consegna nei suoi confronti di beni del defunto. Tale documento è acquisito agli atti del procedimento, sicché la compiuta identificazione avrebbe imposto la citazione per l'udienza in questione. Al ricorso è allegata copia del verbale in questione.
2.2 US MO, moglie della vittima, lamenta che la notificazione nei suoi confronti ha avuto luogo presso il suo difensore a mezzo di fax. Tuttavia il decreto con il quale è stata autorizzata la notificazione con tale procedura è privo di motivazione, in violazione degli artt. 125 e 150 c.p.p.. Se ne deduce la nullità della notificazione in questione.
2.3 Il difensore di AR CI ha depositato, a sostegno del ricorso, una memoria con allegato un altro atto di restituzione di beni in favore della ricorrente.
3. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria richiedendo il rigetto dei ricorsi. Si evidenzia che AR CI ha mancato di rappresentare tempestivamente al Pubblico ministero la sua veste di congiunta della vittima;
sicché non vi era obbligo alcuno di individuarla e citarla per l'udienza in questione. Quanto al ricorso della MO, si prospetta che la nullità dedotta è comunque relativa e non è stata tempestivamente dedotta.
4. Ambedue i ricorsi sono manifestamente infondati.
4.1 Quanto al gravame avanzato dalla CI, occorre rammentare che questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari è tenuto a far notificare alla persona offesa, a pena di nullità, l'avviso della data e del luogo dell'udienza preliminare, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. La violazione di siffatta prescrizione, peraltro, non comporta ne' una nullità assoluta, ne' una nullità a regime intermedio, bensì solo relativa e, come tale, suscettibile di essere dichiarata su eccezione di parte ed eccepita prima dell'atto conclusivo dell'udienza preliminare, costituito dal decreto che dispone il giudizio o dalla sentenza di non luogo a procedere (Cass. Sez. 1, 8 maggio 1995 Rv. 202261; Cass. 3, 29 marzo 1990, Rv. 184205). Si tratta di una conclusione obbligata, se si considera che l'art.418 c.p.p. riconduce alla categoria delle nullità di carattere generale soggette al regime di cui all'art. 180 c.p.p. solo l'omessa citazione della persona offesa per il giudizio. L'esclusione di qualunque riferimento alla fase dell'udienza preliminare induce inevitabilmente a concludere che si sia in presenza di una nullità relativa che, conseguentemente, è sanata, ai sensi dell'art. 181 c.p.p. se non dedotta prima dell'adozione di uno degli atti conclusivi dell'udienza preliminare previsti dall'art. 424 c.p.p.. Tale differenziato regime non è d'altra parte irrazionale, se si considera che l'udienza preliminare è tuttora permeata da una regola di giudizio di carattere processuale;
e che dal suo esito non discendono effetti preclusivi ne' pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile (in tal senso ad es. Cass. Sez. 5, 26.2.1992, rv. 189965).
4.2 Il ricorso proposto dalla MO è ancor più radicalmente infondato. Infatti, la dedotta nullità, con tutta evidenza non sussiste. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel senso che il telefax costituisce strumento tecnico valido per la notificazione di avvisi al difensore;
e che la procedura di trasmissione è regolare quando è confermata dall'apparecchio trasmittente. La previsione di un provvedimento del giudice costituisce norma "aperta" dettata dall'esigenza di avvalersi di mezzi tecnici che possono evolversi nel tempo. Tuttavia la mancanza di tale formale atto, tanto più nell'ambito di una procedura ormai standardizzata come quella del telefax, come pure è stato ritenuto da questa Corte, assume rilievo solo quando manchi la prova della ricezione del fax da parte del difensore (Cass. 3, 1 dicembre 1994, Rv. 200943) o quando la mancata ricezione sia stata formalmente dedotta (Cass. 4, 21 marzo 2007, Rv. 236870). Nel caso di specie, non solo l'atto autorizzatolo non difetta radicalmente, ma l'avviso ha raggiunto il suo scopo, tanto che è stato ricevuto dal difensore domiciliatario.
4. I ricorsi sono quindi inammissibili a causa della loro manifesta infondatezza. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna a quello della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008