Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 1
La inutilizzabilità di un atto di acquisizione probatoria, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell'art.191, è sanzione conseguente al compimento di esso "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge". Un atto è, cioè, inutilizzabile quando, nel compierlo, vengano violati specifici divieti previsti dalla legge e non quando, nel porlo in essere, non vengano rispettate determinate disposizioni di legge che lo regolano. (Ha precisato la Corte che, non solo l'assunzione di dichiarazioni testimoniali attraverso un sistema di impianto audiovisivo a circuito chiuso non è affatto vietato, ma essa è addirittura prevista dalla stessa legge, che la autorizza in presenza di determinati presupposti. L'art.147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede infatti la possibilità di disporre che l'esame in dibattimento possa svolgersi mediante un collegamento audiovisivo, anche a distanza, quando si tratti di persone sottoposte a programmi o misure di protezione, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone che devono essere sottoposte ad esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 04.12.1997
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 1780
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 37824/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) LI IO n. il 09.09.1954
avverso sentenza del 15.03.1997 C. ASS. APP. di CATANIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dal Dr. VANCHERI ANGELO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO, che ha conclusa per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. GIUSEPPE FRENI, che ha concluso come da comparsa;
Udito il difensore Avv. ANGELO PENNISI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Intorno alle ore 23 del 10.8.1993 un individuo con il volto travisato ed armato di pistola faceva irruzione all'interno della sala giochi "Papillon", ubicata nella via V.Emanuele di S.Maria di Licodia, gestita da OT AL, e, direttosi verso la cassa, esplodeva numerosi colpi nei riguardi del giovane OT RO KO, figlio del gestore, colpendolo in diverse parti del corpo e procurandogli gravi lesioni guarite nel termine di un anno. Nell'avviarsi verso l'uscita, lo sparatore si trovava di fronte il giovane RO IO fermo dinanzi all'ingresso, al che il predetto individuo lo attirava a sè afferrandolo per gli indumenti e quindi, dopo avergli puntato la pistola al collo, faceva fuoco, procurandone la morte quasi istantanea per rottura della vena giugulare sinistra. Una volta fuori dal locale, l'aggressore esplodeva un altro colpo di pistola all'indirizzo di OT AR, fratello di AL, che stava accorrendo attratto dagli spari, senza tuttavia colpirlo in quanto il destinatario dello sparo si acquattava a terra. Quindi saliva su di una autovettura FORD Fiesta diesel furgonata di colore bianco, targata CT ma senza targhe, con il motore lasciato acceso, e si allontanava velocemente verso la periferia del paese. Alcuni mesi dopo il fatto, grazie alle informazioni fornite dai genitori della vittima, l'omicida veniva individuato in LI IO, noto pregiudicato della zona e indicato come appartenente alla cosca mafiosa del cosiddetto "Malpassotu", e l'autovettura usata per l'azione criminosa, risultata rubata a Belpasso il 23 luglio 1993, veniva rinvenuta in contrada "Cavaliere Bosco" completamente distrutta dal fuoco.
In particolare, alla identificazione dell'assassino si perveniva grazie alle dichiarazioni rese ai carabinieri da due testi, UG VI e UG AT (padre e figlia), i quali asserivano che la sera del delitto, mentre si trovavano davanti la loro casa, subito dopo aver sentito degli spari, avevano visto arrivare ad andatura sostenuta prima una FIAT Uno guidata da tale TO e subito dopo una macchina furgonata bianca priva di targa, marciante anch'essa a grande velocità, che rallentava ad un incrocio per l'arrivo di un'altra autovettura in senso inverso, faceva marcia indietro perché il transito era impedito dalla presenza di una terza autovettura in sosta e, quindi, ripartiva a gran velocità verso la strada dell'Etna. Aggiungevano i due UG che, nel momento in cui la macchina priva di targhe aveva fatto marcia indietro, si erano trovati di fronte il guidatore, che avevano riconosciuto immediatamente per il RA NZ, detto "Manu unchia". Aggiungevano entrambi che non erano disposti a ripetere le medesime dichiarazioni in presenza del LA per paura di rappresaglie da parte di costui.
Sulla scorta di tali elementi il RA veniva sottoposto a fermo di P.G., poi convalidato e seguito da ordinanza di custodia cautelare e, in occasione della esecuzione del fermo. il predetto colpiva con un pugno al volto il Maresciallo dei CC. Biondi.
A seguito di rinvio a giudizio, sulla base delle testimonianze e degli altri elementi acquisiti, con sentenza del 17.6.1996 la Corte di Assise di Catania dichiarava il LA colpevole dei reati, legati dalla continuazione, di omicidio aggravato dal nesso teleologico e dai motivi abietti e futili, di duplice tentato omicidio parimenti aggravato, di porto e detenzione abusivi di pistola e di resistenza aggravata a P.U., condannandolo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, a pene accessorie e risarcimento danni in favore della costituita parte civile.
Tale condanna veniva confermata in toto dalla Corte di Assise di Appello, adita su impugnazione dell'imputato, con sentenza del 15.3.1997. Osservava la suddetta Corte, dopo avere ricostruito lo svolgimento dei fatti sulla scorta delle risultanze probatorie:
- che solo in dibattimento i due testi, che avevano riconosciuto l'imputato come autore dei suddetti fatti criminosi, avevano introdotto nelle rispettive deposizioni un margine di incertezza nel riconoscimento, che era del tutto assente nelle prime dichiarazioni e che, quindi, erano pienamente legittime le contestazioni del P.M. e la conseguente acquisizione in atti dei relativi verbali ai sensi del quarto comma dell'art.500 c.p.p.;
- che la notevole caratura criminale dell'imputato giustificava pienamente le reticenze manifestate dai predetti testi nel corso del dibattimento;
- che la testimonianza dei UG, reciprocamente riscontrata, aveva trovato conforto in plurimi elementi di riscontro, fra cui l'esatta indicazione dell'autovettura usata e di quella che la precedeva, la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'omicida, fatta dagli altri testi presenti nel locale al momento dei fatti ecc.;
- che il movente del tentativo di omicidio in persona del giovane OT KO, figlio del gestore della sala giochi, era da ricercare in contrasti sorti nella "gestione" delle estorsioni nella zona, nel fatto che agli occhi della organizzazione criminosa si era resa necessaria una eclatante azione dimostrativa per riaffermare il proprio "prestigio", turbato dalle iniziative "irrispettose" del OT AL, e che il bersaglio iniziale dell'azione criminosa, costituito proprio dal gestore della sala giochi, era stato cambiato all'ultimo momento a causa dell'assenza della vittima designata, potendo lo scopo essere ugualmente raggiunto sparando pubblicamente contro il figlio di costui;
- che il movente dell'omicidio del RO, maturato in maniera contingente, era invece ravvisabile nella necessità per lo sparatore di superare velocemente un ostacolo che gli impediva di guadagnare immediatamente l'uscita;
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori del RA, lamentando:
a) Violazione dell'art.500, quarto comma, c.p.p., sotto il profilo che le dichiarazioni dei due testi, in base alle quali si era pervenuti alla individuazione dell'imputato come autore dei fatti criminosi, avevano sempre contenuto un margine di incertezza, ragion per cui faceva difetto il presupposto della diversità delle dichiarazioni, necessario sia per le contestazioni del P.M. che per l'acquisizione agli atti dei relativi verbali;
b) violazione del quinto comma del medesimo art.500 c.p.p., in quanto i giudici di merito avevano fatto ricorso alla norma in esso contenuta, nonostante da nessun atto processuale fosse emerso che le deposizioni rese in dibattimento dai due testi suddetti fossero state determinate da violenze o minacce, ne' tanto meno erano emerse circostanze che avrebbero potuto compromettere la genuinità dell'esame;
c) violazione dell'art.603 c.p.p. in quanto la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, nonostante fosse assolutamente indispensabile procedere ad un esperimento giudiziale sul luogo in cui i due testi si trovavano al momento del passaggio della autovettura usata dall'omicida;
d) difetto ed illogicità manifesta della motivazione, non essendo state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali erano state preferite le dichiarazioni rese dai UG alla polizia giudiziaria rispetto a quelle rese al dibattimento e non essendosi tenuto conto dello stretto legame di parentela esistente fra i due suddetti testi e, quindi, della scarsa rilevanza della uniformità delle loro deposizioni.
Inoltre, i medesimi difensori, con atto depositato lo stesso giorno dell'udienza, eccepivano la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi UG VI e UG AT, assunte al dibattimento di primo grado con il sistema della "videoconferenza", da ritenere atto processuale abnorme perché contrario al principi fondamentali che regolano lo svolgimento del dibattimento penale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto presa in esame la eccezione, astrattamente proponibile in ogni stato e grado del procedimento a norma del secondo comma dell'art.191 c.p.p., di inutilizzabilità delle testimonianze, acquisite attraverso il sistema di collegamento audiovisivo a circuito chiuso, impropriamente definito sistema della cc "videoconferenza".
A tal proposito va precisato che la inutilizzabilità di un atto di acquisizione probatoria, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado ai sensi del citato art.191, è sanzione conseguente al compimento di esso "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge". Un atto è, ci è, inutilizzabile quando, nel compierlo, vengano violati specifici divieti imposti dalla legge e non quando, nel porlo in essere, non vengano rispettate determinate disposizioni di legge che lo regolano.
La distinzione è importante, altrimenti sarebbero colpiti dalla grave sanzione della inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni grado e stato del processo, semplici irregolarità, non rilevanti a fini processuali, o inosservanze che, nei congrui casi, possono dar luogo ad altre conseguenze, come la dichiarazione di nullità secondo il sistema delineato agli artt. 177 e segg. c.p.p., con tutte le preclusioni e le distinzioni in essi previsti (v. in tal senso, anche Cass., Sez. I, 1. 7,1994 n. 7491, ric. Mazzuoccolo, che ha ribadito che "l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., può derivare soltanto dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito, può riconoscersi come implicito soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non invece in relazione alle modalità della sua assunzione").
Ora, con riferimento al caso di specie, non solo l'assunzione di dichiarazioni testimoniali attraverso un sistema di impianto audiovisivo a circuito chiuso non è affatto vietato dalla legge, ma essa è addirittura prevista dalla stessa legge, che la autorizza in presenza di determinati presupposti.
L'art.147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede infatti la possibilità di disporre che l'esame in dibattimento possa svolgersi mediante un collegamento audiovisivo, anche a distanza, quando si tratti di persone sottoposte a programmi o misure di protezione, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone che devono essere sottoposte ad esame.
L'ipotesi della "grave difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone da sottoporre ad esame" poteva chiaramente configurarsi nella specie, nella quale i due testi suddetti avevano più volte manifestato gravi timori di rappresaglie da parte del gruppo criminale del quale il RA faceva parte e avevano palesato la loro indisponibilità a ripetere le loro dichiarazioni al cospetto dell'imputato (v. pag. 11 sentenza impugnata).
La loro assunzione con il sistema dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso appare quindi tutt'altro che "abnorme" o avvenuta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", per cui la proposta eccezione va totalmente disattesa.
Passando, ora, all'esame del ricorso vero e proprio, non può non rilevarsi la infondatezza di tutte le censure mosse all'impugnata sentenza.
Con la prima delle doglianze si deduce la violazione dell'art.500, quarto comma, c.p.p., perché farebbe difetto il presupposto della diversità delle dichiarazioni, necessario perché potesse disporsi l'acquisizione agli atti del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni a suo tempo rese al P.M. dai testi UG VI e AT.
In verità neanche lo stesso ricorrente nega che la difformità fra il contenuto delle deposizioni dibattimentali e quello delle dichiarazioni precedentemente rese dai testi al P.M. era chiaramente percepibile, laddove i medesimi testi hanno manifestato in dibattimento qualche incertezza in ordine alla identificazione dell'imputato, rispetto alla categoricità delle asserzioni circa il riconoscimento da parte dei medesimi, fatte invece dinnanzi ai carabinieri, prima, e avanti al P.M., poi, a pag.10 della sentenza impugnata sono state testualmente riportate le dichiarazioni dibattimentali rese dai due testi "a me è sembrato il signor NZ RA" e quelle rese agli organi inquirenti "Ho subito riconosciuto l'autista per RA NZ inteso 'NZ u direttu o manu NC. Egli in quel momento era con gli occhiali e con il viso scoperto e pertanto, ripeto, l'ho riconosciuto" (UG VI);
"Colui che guidava la Ford Fiesta.....l'ho riconosciuto e trattasi del compaesano inteso 'NZ ManNC. Egli aveva gli occhiali ed era a viso scoperto" (UG AT).
La difformità tra la manifestazione di perplessità circa il riconoscimento del RA e la manifestazione di assoluta certezza in ordine al riconoscimento dello stesso è talmente evidente che non mette conto insistervi ulteriormente, sicché le contestazioni fatte dal P.M. in dibattimento erano più che legittime e altrettanto legittima è da ritenersi la conseguente acquisizione agli atti dei precedenti verbali. Ad analoga conclusione deve per venirsi in ordine alla seconda delle doglianze, con la quale si deduce lavorazione del quinto comma dell'art.500 c.p.p.- Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero utilizzato la disposizione sopra citata come "scorciatoia probatoria diretta a svilire ancora di più il dibattimento", essendosi resi conto "della insufficienza del meccanismo probatorio" di cui al quarto comma del medesimo art. 500.
Orbene - a prescindere dalla considerazione che il ricorso alla norma di cui al quinto comma è stato fatto "ad abundantiam" e non è stato fatto in conseguenza della ritenuta insufficienza delle risultanze processuali acquisite ex quarto comma - nessun tipo di violazione della suddetta norma processuale è rilevabile nella specie, dal momento in cui sono stati gli stessi testi a manifestare i gravi timori di rappresaglie, cui pensavano di potere andare incontro a seguito delle loro rivelazioni.
In un caso come questo, il richiamo della disposizione in esame è perfettamente aderente sia alla lettera che alla ratio di essa, dovendosi inquadrare nella medesima previsione normativa che sancisce che le dichiarazioni, acquisite a seguito delle contestazioni, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati non solo quando "risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia ecc." per costringerlo a non deporre o a deporre il falso, come sembra voler sostenere il ricorrente, ma anche quando - ed è il caso in esame - "risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame", potendosi sicuramente ritenere come "situazione compromettente la genuinità dell'esame" le vive e pressanti preoccupazioni e i gravi timori di rappresaglia manifestati dai testi, a nulla rilevando che tali timori si siano, per fortuna, rivelati infondati.
La norma in questione fa infatti chiaro riferimento, al fine di porre il giudice nelle condizioni migliori per valutare i fatti, essenzialmente alla situazione di non serenità psicologica in cui può venirsi a trovare il teste nel momento in cui viene escusso, situazione che può ovviamente verificarsi non soltanto al caso in cui egli abbia di fatto subito violenza o minaccia o sia stato blandito con promesse o dazioni di denaro, ma anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ed anche per una soggettiva, sia pure errata, impressione, si senta minacciato e sia quindi non sereno, e perciò si possa ritenere "non genuina" la sua deposizione.
Questa Corte ha del resto già precisato che "al fine di poter valutare, come prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni acquisite a seguito delle contestazioni - allorquando risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame testimoniale - non è richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della deposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice che è soltanto tenuto ad esternare il suo convincimento con motivazione esente da vizi logici." (v. Cass., Sez, I, sent. n. 8542 del 17-09- 1993, Mezzapelle). Anche la suddetta doglianza va pertanto respinta.
Passando all'esame del terzo motivo, va osservato che, a fondamento di esso, il ricorrente pone la affermazione secondo cui la rinnovazione della istruzione dibattimentale, per procedere ad un esperimento giudiziale, sarebbe stata "assolutamente indispensabile". Trattasi di una affermazione tanto perentoria quanto infondata, Ed invero, stando alle congrue e convincenti argomentazioni della Corte di Catania, nulla autorizzava a ritenere che la effettuazione dell'esperimento giudiziale richiesto potesse appalesarsi assolutamente necessario e che, senza di esso, il giudice non fosse in grado di decidere.
A giustificazione di tale convincimento, oltre all'accenno relativo alla modificazione dello stato dei luoghi, che avrebbe reso quanto meno discutibili i risultati dell'esperimento stesso, la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento anche al fatto che "le condizioni di luce e di luogo consentivano agevolmente ai testi di ben vedete il volto dei conducenti che transitavano in automobile innanzi alla loro casa, in una zona perfettamente illuminata, oltre che dall'impianto pubblico, anche dalle insegne del bar antistante la casa dei UG".
Trattasi comunque di considerazioni, basate sulle risultanze processuali (molteplicità e convergenza delle dichiarazioni testimoniali, possibilità di vedere bene in viso il conducente della Ford Fiesta, sicuramente utilizzata dall'assassino perché lo stesso fu costretto a fare manovra e a mostrarsi di fronte per il sopraggiungere di altra macchina in senso inverso e per la presenza di una terza autovettura in sosta ne' pressi della abitazione dei UG), che, in quanto sorrette da argomentazioni ineccepibili sul piano logico-giuridico, non sono censurabili in sede di legittimità. Come più volte precisato da questa Corte, ai sensi della disposizione normativa contenuta nel primo comma dell'art. 603 c.p.p., spetta al giudice di merito la decisione in ordine alla assoluta necessità, ai fini della pronuncia, di procedere alla assunzione di nuove prove.
Senza dire che la norma che prevede la rinnovazione, parziale o totale, dell'istruzione dibattimentale ha carattere eccezionale, sicché il potere del giudice del gravame di disporla, oltre ad avere natura discrezionale, trova un preciso limite nella esistenza della constatata impossibilità "di decidere allo stato degli atti", impossibilità che è stata esclusa dalla Corte di Catania con argomentazioni ineccepibili e del tutto immuni da vizi logici. (cfr. Cass., Sez.VI, 17.4.1996 n. 3986, Mazza;
Sez.III, 23. 2,1996 n. 2012, Quaranta ecc.).
Parimenti infondato il quarto motivo di gravame. Contrariamente all'affermazione del ricorrente, i giudici di merito hanno ampiamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dai UG alla polizia e al P.M. potevano essere poste a base della loro decisione di condanna, superando quel margine di incertezza insito nelle deposizioni rese dai medesimi al dibattimento. Per altro, non è corretta l'asserzione secondo cui la corte territoriale avrebbe "preferito" le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari a quelle dibattimentali, per la semplice ragione che con queste ultime i testi non hanno affatto smentito le precedenti, ponendosi in contrapposizione con esse. Essi si sono limitati ad introdurre soltanto un margine di dubbio in ordine alla individuazione dell'assassino.
Non si trattava, quindi, di scegliere &a l'una o l'altra deposizione, ma soltanto di superare quel tanto di incertezza che i testi avevano introdotto nelle loro dichiarazioni dibattimentali e di colmare gli eventuali dubbi che avrebbero potuto derivarne, dovere cui i giudici di merito hanno puntualmente adempiuto.
Quanto alla osservazione circa la scarsa rilevanza della assoluta uniformità delle loro deposizioni con riguardo allo stretto legame parentale esistente fra i due testi, occorre tenere presente che si trattava di fatti ai quali essi avevano assistito, contemporaneamente e contestualmente, dal medesimo punto di osservazione, per cui non si vede sotto quale profilo la Corte di Catania avrebbe dovuto porsi il problema, dovendo la stessa, semmai, farsi carico delle discordanze eventualmente rilevabili nelle deposizione dei due. Rispetto all'altra osservazione, secondo cui non era rilevante il fatto che la UG avesse poco prima riconosciuto la persona che stava alla guida della macchina che precedette l'arrivo di quella guidata dall'assassino "perché è più facile riconoscere un amico che circola sulla propria auto rispetto ad un estraneo su un auto sconosciuta", è agevole osservare che il RA era tutt'altro che uno sconosciuto, essendo stato descritto ed individuato persino con il suo soprannome di "manu unchia" (mano gonfia), ed anche la macchina da lui guidata è stata descritta in maniera precisa come un'autovettura "furgonata bianca priva di targa", caratteristiche pienamente coincidenti con quelle - della macchina ritrovata incendiata e pacificatamente individuata come quella usata dall'assassino.
Tali argomentazioni, utilizzate dalla Corte di Catania per spiegare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato, si inseriscono in una motivazione ampia, articolata, penetrante e convincente, così come è stata riassunta nella parte dedicata allo svolgimento del processo, ed in essa non sono ravvisabili vizi di sorta.
Si tratta di osservazioni strettamente attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito e, in quanto tali, non possono essere oggetto di riconsiderazione in questa sede nell'ottica di una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il RA va inoltre condannato al rimborso delle spese in favore della parte civile La ME ET, che si stima equo liquidare in complessive L. 4.000.000, di cui L.
3.000.000 per onorario di avvocato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessive L. 4.000.000, di cui L.
3.000.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1998