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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19078 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NT US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da AN NT US avverso la sentenza del Tribunale di Catania, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. La Corte territoriale ha rilevato, in merito al primo motivo, con cui si chiedeva applicarsi l’art. 131 bis cod. pen., come l’atto di impugnazione facesse riferimento a due appellanti diversi (VA e IN) e a fatti del tutto estranei al procedimento in oggetto, quali il danneggiamento di una sbarra del parcheggio di Taormina. Con riguardo al secondo motivo di appello, vòlto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ulteriormente osservato che l’atto di impugnazione richiamava il comportamento processuale dell’imputato nel giudizio di appello, non ancora svoltosi, l’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti Penale Sent. Sez. 4 Num. 19078 Anno 2026 Presidente: RE AT Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/04/2026 2 generiche, espressamente negate dal Tribunale, facendo ancora riferimento agli «odierni imputati», elementi tutti inconferenti rispetto alla posizione di AN. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NT US AN, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 591 cod. proc. pen. Si assume che l’atto di appello, pur contenendo alcuni refusi e imprecisioni, presentasse tuttavia argomentazioni giuridicamente strutturate e chiaramente riferibili alla sua posizione, sicché il relativo contenuto sostanziale avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della particolare tenuità del fatto, osservandosi come il giudice di secondo grado sia tenuto a valutare d’ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbe, invece, precluso ogni accertamento in ordine alle concrete modalità di realizzazione del fatto, al contesto in cui esso si è verificato e alle caratteristiche soggettive dell’agente. La difesa sostiene, pertanto, che la pronuncia di inammissibilità non possa essere utilizzata per eludere l’obbligo di un esame integrale delle questioni rilevanti sollevate. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione del concordato sulle sanzioni accessorie ai sensi degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte di appello, pur dichiarando l’inammissibilità dei primi due motivi, non si sia pronunciata sull’autonomo motivo relativo all’istanza di concordato. Anche a fronte dell’inammissibilità del gravame principale, il giudice di appello avrebbe comunque dovuto esaminare nel merito la richiesta di concordato, trattandosi di un istituto caratterizzato da una procedura autonoma e semplificata, fondata essenzialmente sull’accordo intervenuto tra le parti. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che l’inammissibilità dell’appello è disciplinata dall’art. 591 cod. proc pen., che richiama, tra l’altro, la violazione dei requisiti di forma e contenuto previsti dall’art. 581 cod. proc pen., a mente del quale «l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la 3 data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Quest’ultima norma è stata, poi, integrata dall’art. 33, comma 1 lett. d), d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150 con il comma 1-bis, che ha codificato il requisito della c.d. specificità “estrinseca” dei motivi di appello già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e fonte di «diritto vivente» a seguito della pronuncia di Sez. U Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01: «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata»). 2. Con il primo motivo di ricorso la difesa non deduce alcuno dei vizi enunciati nella rubrica ma si limita a contestare la decisione impugnata proponendo una diversa valutazione dei «refusi e riferimenti testuali a soggetti e fatti estranei al procedimento» sulla base di richiami giurisprudenziali del tutto inconferenti ed errati nei dati identificativi. Per converso, la Corte territoriale ha chiaramente e logicamente enunciato le ragioni del suo convincimento, essendo legittimo ritenere che l’erroneo riferimento al nome e al numero degli imputati nonché l’errata indicazione della condotta contestata non costituiscano errori marginali ininfluenti sul giudizio di ammissibilità dell’impugnazione in quanto riguardano dati che concorrono a identificare la decisione impugnata. A tale conclusione si perviene osservando che un siffatto atto d’impugnazione potrebbe adattarsi a un’altra decisione riferibile ad altri imputati e ad altre imputazioni (Sez. 6, n.21939 del 7/02/2024, [...], non mass.), costituendo in tal caso un’ipotesi di aspecificità intrinseca, ed è comunque privo di adeguato confronto con il provvedimento sottoposto a critica, integrando ipotesi di aspecificità estrinseca. Si tratta, pertanto, di motivo che non supera il vaglio di ammissibilità. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono del pari inammissibili. In disparte il rilievo per cui, contrariamente a quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione anche l’istanza di concordato, è sufficiente osservare che l’inammissibilità dell’atto 4 d’impugnazione preclude l’instaurazione del rapporto processuale e, conseguentemente, la disamina di qualsivoglia questione di rito o di merito. Da un lato, l’art. 591 cod.proc.pen., nel prevedere la declaratoria di inammissibilità con ordinanza, delinea un provvedimento che chiude il giudizio di impugnazione con effetto di esecuzione del provvedimento impugnato. Se l’appello è giuridicamente inefficace come mezzo di gravame perché inammissibile, il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze in quanto difetta ogni potere di riforma. Né la difesa può legittimamente invocare l’applicazione d’ufficio della causa di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen. In via generale, perché l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un valido rapporto di impugnazione;
pertanto, in caso di impugnazione inammissibile, il giudice non può rilevare e dichiarare cause di proscioglimento (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01. Con particolare riferimento alla causa di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen., in quanto non si tratta di applicare una sopravvenuta legge più favorevole. Come specificato da Sez. U Tushaj, l'istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, qualora si discuta dell’applicazione di una legge più favorevole a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, [...], Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità dell’impugnazione preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). D’altro canto, l’art. 599 bis cod. proc. pen. stabilisce che «le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi» e disciplina termini e forme del concordato. Dal tenore letterale della disposizione si evince che se l’appello è dichiarato inammissibile, non vi sono “motivi” suscettibili di accoglimento perché l’impugnazione non supera il vaglio che consente al giudice di procedere alla cognizione devolutiva. L’istituto negoziale è, infatti, logicamente e giuridicamente indipendente dai motivi, dunque dipendente da un gravame ammissibile. 5 4. Alle considerazioni che precedono segue l’inammissibilità del ricorso, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AT RE
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da AN NT US avverso la sentenza del Tribunale di Catania, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. La Corte territoriale ha rilevato, in merito al primo motivo, con cui si chiedeva applicarsi l’art. 131 bis cod. pen., come l’atto di impugnazione facesse riferimento a due appellanti diversi (VA e IN) e a fatti del tutto estranei al procedimento in oggetto, quali il danneggiamento di una sbarra del parcheggio di Taormina. Con riguardo al secondo motivo di appello, vòlto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ulteriormente osservato che l’atto di impugnazione richiamava il comportamento processuale dell’imputato nel giudizio di appello, non ancora svoltosi, l’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti Penale Sent. Sez. 4 Num. 19078 Anno 2026 Presidente: RE AT Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/04/2026 2 generiche, espressamente negate dal Tribunale, facendo ancora riferimento agli «odierni imputati», elementi tutti inconferenti rispetto alla posizione di AN. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NT US AN, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 591 cod. proc. pen. Si assume che l’atto di appello, pur contenendo alcuni refusi e imprecisioni, presentasse tuttavia argomentazioni giuridicamente strutturate e chiaramente riferibili alla sua posizione, sicché il relativo contenuto sostanziale avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della particolare tenuità del fatto, osservandosi come il giudice di secondo grado sia tenuto a valutare d’ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbe, invece, precluso ogni accertamento in ordine alle concrete modalità di realizzazione del fatto, al contesto in cui esso si è verificato e alle caratteristiche soggettive dell’agente. La difesa sostiene, pertanto, che la pronuncia di inammissibilità non possa essere utilizzata per eludere l’obbligo di un esame integrale delle questioni rilevanti sollevate. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione del concordato sulle sanzioni accessorie ai sensi degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte di appello, pur dichiarando l’inammissibilità dei primi due motivi, non si sia pronunciata sull’autonomo motivo relativo all’istanza di concordato. Anche a fronte dell’inammissibilità del gravame principale, il giudice di appello avrebbe comunque dovuto esaminare nel merito la richiesta di concordato, trattandosi di un istituto caratterizzato da una procedura autonoma e semplificata, fondata essenzialmente sull’accordo intervenuto tra le parti. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che l’inammissibilità dell’appello è disciplinata dall’art. 591 cod. proc pen., che richiama, tra l’altro, la violazione dei requisiti di forma e contenuto previsti dall’art. 581 cod. proc pen., a mente del quale «l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la 3 data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Quest’ultima norma è stata, poi, integrata dall’art. 33, comma 1 lett. d), d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150 con il comma 1-bis, che ha codificato il requisito della c.d. specificità “estrinseca” dei motivi di appello già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e fonte di «diritto vivente» a seguito della pronuncia di Sez. U Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01: «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata»). 2. Con il primo motivo di ricorso la difesa non deduce alcuno dei vizi enunciati nella rubrica ma si limita a contestare la decisione impugnata proponendo una diversa valutazione dei «refusi e riferimenti testuali a soggetti e fatti estranei al procedimento» sulla base di richiami giurisprudenziali del tutto inconferenti ed errati nei dati identificativi. Per converso, la Corte territoriale ha chiaramente e logicamente enunciato le ragioni del suo convincimento, essendo legittimo ritenere che l’erroneo riferimento al nome e al numero degli imputati nonché l’errata indicazione della condotta contestata non costituiscano errori marginali ininfluenti sul giudizio di ammissibilità dell’impugnazione in quanto riguardano dati che concorrono a identificare la decisione impugnata. A tale conclusione si perviene osservando che un siffatto atto d’impugnazione potrebbe adattarsi a un’altra decisione riferibile ad altri imputati e ad altre imputazioni (Sez. 6, n.21939 del 7/02/2024, [...], non mass.), costituendo in tal caso un’ipotesi di aspecificità intrinseca, ed è comunque privo di adeguato confronto con il provvedimento sottoposto a critica, integrando ipotesi di aspecificità estrinseca. Si tratta, pertanto, di motivo che non supera il vaglio di ammissibilità. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono del pari inammissibili. In disparte il rilievo per cui, contrariamente a quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione anche l’istanza di concordato, è sufficiente osservare che l’inammissibilità dell’atto 4 d’impugnazione preclude l’instaurazione del rapporto processuale e, conseguentemente, la disamina di qualsivoglia questione di rito o di merito. Da un lato, l’art. 591 cod.proc.pen., nel prevedere la declaratoria di inammissibilità con ordinanza, delinea un provvedimento che chiude il giudizio di impugnazione con effetto di esecuzione del provvedimento impugnato. Se l’appello è giuridicamente inefficace come mezzo di gravame perché inammissibile, il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze in quanto difetta ogni potere di riforma. Né la difesa può legittimamente invocare l’applicazione d’ufficio della causa di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen. In via generale, perché l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un valido rapporto di impugnazione;
pertanto, in caso di impugnazione inammissibile, il giudice non può rilevare e dichiarare cause di proscioglimento (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01. Con particolare riferimento alla causa di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen., in quanto non si tratta di applicare una sopravvenuta legge più favorevole. Come specificato da Sez. U Tushaj, l'istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, qualora si discuta dell’applicazione di una legge più favorevole a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, [...], Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità dell’impugnazione preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). D’altro canto, l’art. 599 bis cod. proc. pen. stabilisce che «le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi» e disciplina termini e forme del concordato. Dal tenore letterale della disposizione si evince che se l’appello è dichiarato inammissibile, non vi sono “motivi” suscettibili di accoglimento perché l’impugnazione non supera il vaglio che consente al giudice di procedere alla cognizione devolutiva. L’istituto negoziale è, infatti, logicamente e giuridicamente indipendente dai motivi, dunque dipendente da un gravame ammissibile. 5 4. Alle considerazioni che precedono segue l’inammissibilità del ricorso, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AT RE