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15 giugno 2012
15 giugno 2012
Art. 23. Norme finali 1. Per l'Universita' della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442 .
2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , che, nell'abrogare l' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 , e nella legge 14 agosto 1982, n. 590 , nonche' nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti alla legge n. 442 del 1968 , si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010), recita:
"109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 ; in conformita' con quanto disposto dall' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 , sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti.".
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011.
- La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita'), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 23 agosto 1982, S. O.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , che, nell'abrogare l' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 , e nella legge 14 agosto 1982, n. 590 , nonche' nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti alla legge n. 442 del 1968 , si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010), recita:
"109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 ; in conformita' con quanto disposto dall' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 , sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti.".
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011.
- La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita'), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 23 agosto 1982, S. O.
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 17/05/2021, n. 5796Provvedimento: […] Lgs. n. 68/2012, come disciplinati dal D.M. n. 672/2016, con conseguente mantenimento della qualifica di Collegio universitario di merito inizialmente acquisita ex lege ai sensi dell'art. 23 co. 2 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012 ”; […] Riferisce altresì che, nel mese di marzo del 2018, il MIUR ha comunicato l'apertura di un apposito sito dedicato ai Collegi di merito “ riconosciuti ed accreditati ex lege ” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 68/2012, al fine di consentire il caricamento dei dati relativi al Collegio, agli studenti ospiti ed ai requisiti previsti per il riconoscimento del contributo statale. […]Leggi di più...
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