Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2016, n. 50675
CASS
Sentenza 6 ottobre 2016

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Integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche gli atti di distrazione o di dissipazione del patrimonio commessi successivamente all'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori e al provvedimento giudiziale di omologa, a condizione che il soggetto proponente il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti abbia utilizzato la procedura concordataria in frode al ceto creditorio, mediante una chiara ed indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che la frode non può consistere in una mera diversa lettura dei dati esposti nel piano, presupponendo una volontaria indicazione di attività o passività inesistenti ovvero un qualunque altro comportamento oggettivamente decettivo che legittimerebbe la revoca del concordato ex art. 173 legge fall.; potendo peraltro il giudice penale attivarsi prima che tale revoca sia disposta dagli organi fallimentari, stante il principio di tendenziale autosufficienza della giurisdizione penale che, ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen., le consente di risolvere ogni questione da cui dipenda la decisione).

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  • 1Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo
    Marco Gambardella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dello schema di decreto legislativo, clicca qui. 1. Le considerazioni che seguono concernono gli aspetti penali dello “schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017. L'atto del Governo (n. 53) è al momento sottoposto al parere parlamentare. Lo schema di decreto legislativo consiste in un corpo legislativo poderoso di ben 390 articoli; un codice di notevole complessità che quasi paradossalmente si chiude con la clausola di invarianza finanziaria: una riforma da compiersi quindi “a costo zero” «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 390 c.c.i). Il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2016, n. 50675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50675
Data del deposito : 6 ottobre 2016

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