CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27338 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANO con l'ordinanza del 23/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. PIETRO GAETA, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27338 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 28 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento nei confronti di AL RR e ED DU, imputati del delitto in concorso di cui all'art. 642 cod. pen., per aver falsamente denunciato ad VA LI s.p.a., al fine di conseguire il risarcimento previsto dal contratto di assicurazione, un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, fatto commesso il 13 dicembre 2018. Ha a tal fine rilevato che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata, oggetto di contestazione, si radica nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro è presentata senza che sia necessario che essa giunga a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa. Ha quindi affermato che la falsa denuncia presentata presso la sede territoriale della Compagna assicurativa è concretamente offensiva del patrimonio della Compagnia;
in conseguenza, siccome il falso sinistro è stato denunciato nel territorio del circondario di Napoli, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale ricettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e quindi presso la sede legale della Compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano. 4. Successivamente è intervenuto il difensore della parte civile, compagnia assicurativa VA LI (ora Allianz Viva), che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento 1 nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Milano. In quella città vi è la sede legale della Compagnia assicuratrice e questo dato è di rilievo decisivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria)" - Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663; v., conforme, Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Rv. 268349 -. Il reato in imputazione si connota per essere a consumazione anticipata e la sua integrazione non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere quello scopo. Questi caratteri della condotta si apprezzano allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, procedendo alla liquidazione del sinistro. A tal fine è irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 14 aprile 2023.
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. PIETRO GAETA, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27338 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 28 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento nei confronti di AL RR e ED DU, imputati del delitto in concorso di cui all'art. 642 cod. pen., per aver falsamente denunciato ad VA LI s.p.a., al fine di conseguire il risarcimento previsto dal contratto di assicurazione, un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, fatto commesso il 13 dicembre 2018. Ha a tal fine rilevato che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata, oggetto di contestazione, si radica nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro è presentata senza che sia necessario che essa giunga a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa. Ha quindi affermato che la falsa denuncia presentata presso la sede territoriale della Compagna assicurativa è concretamente offensiva del patrimonio della Compagnia;
in conseguenza, siccome il falso sinistro è stato denunciato nel territorio del circondario di Napoli, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale ricettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e quindi presso la sede legale della Compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano. 4. Successivamente è intervenuto il difensore della parte civile, compagnia assicurativa VA LI (ora Allianz Viva), che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento 1 nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Milano. In quella città vi è la sede legale della Compagnia assicuratrice e questo dato è di rilievo decisivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria)" - Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663; v., conforme, Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Rv. 268349 -. Il reato in imputazione si connota per essere a consumazione anticipata e la sua integrazione non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere quello scopo. Questi caratteri della condotta si apprezzano allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, procedendo alla liquidazione del sinistro. A tal fine è irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 14 aprile 2023.