Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari che possono legittimare la proroga dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen. sono tutte quelle previste dall'art. 274 cod. proc. pen.. Non è infatti sostenibile che tale istituto possa trovare applicazione solo per il soddisfacimento della esigenza di cui alla lettera a) della predetta disposizione. Ciò si ricava non solo dalla lettera della norma, che non richiama in particolare questa o quella esigenza cautelare, riferendosi espressamente a "gravi esigenze cautelari"; ma anche dalla sua portata logica, posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento particolarmente complesso non significa affatto che tale accertamento si identifichi nella (unica) esigenza cautelare valutabile in concreto, ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità della proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. D'altro canto, il fatto che l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) sia considerata dall'art. 301 cod. proc.pen., in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica nemmeno che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere (art. 305 cod.proc.pen.) e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (art. 301 cod. proc. pen.). Non osta a una simile conclusione l'impiego del termine "proroga" adoperato dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all'art. 301 cod.proc.pen., dato che, malgrado tale improprio termine, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono contenutisticamente sempre all'istituto della rinnovazione.
In tema di proroga dei termini di custodia cautelare, ex art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., seppure può ammettersi che tale istituto, di carattere eccezionale, possa trovare applicazione non solo quando gli accertamenti particolarmente complessi siano ancora da compiere ma anche quando occorra valutare i risultati di accertamenti già eseguiti, è da escludere che tale presupposto ricorra nel caso in cui una simile valutazione sia stata positivamente già effettuata, ed occorra esclusivamente riprodurre in altra forma i risultati di accertamenti già acquisiti e utilizzati a fini processuali, come nel caso delle operazioni di trascrizione di intercettazioni, già utilizzate, sulla base dei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1/03/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N.790
3. Dott. US La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.31299/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento nei confronti di IT HE, n. il 21.6.1953 e di SI OL, n. il 12.3.1958
avverso l'ordinanza in data 29 maggio 1998 del Tribunale di Torino Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di entrambi gli indagati, avv. Antonio Foti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 7 maggio 1998, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino disponeva la proroga dei termini di custodia cautelare ex art. 305 comma 2 c.p.p. in relazione alla misura disposta dal medesimo giudice in data 20 maggio 1997 nei confronti di IT HE e SI OL in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 cpv. d.P.R. n. 309 del 1990 perché, in concorso con D'ST US e AN GE, detenevano kg. 200 circa di cocaina destinata all'uso di terzi, con l'aggravante di riguardare il fatto un'ingente quantità di sostanza stupefacente (in Feletto Canavese, il 17 maggio 1997).
L'ordinanza applicativa era stata emessa a seguito del rinvenimento e sequestro del predetto quantitativo di sostanza stupefacente, relativo a un traffico tra la Spagna e l'Italia. Con successiva ordinanza, in data 18 novembre 1997, sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche nel frattempo avviate, veniva contestato ai predetti indagati il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La proroga concessa dal G.i.p. era basata sulla esigenza di consentire la trascrizione della corposa mole delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, determinanti ai fini della prova del reato associativo, avendo i periti all'uopo incaricati richiesto una proroga del termine per il completamento del lavoro, scadente in data successiva a quella di decorrenza dei termini di custodia cautelare (20 maggio 1998) e versandosi in ipotesi di accertamenti particolarmente complessi, trattandosi di procedimento con 50 indagati, di cui un terzo detenuti all'estero con plurimi addebiti associativi.
In accoglimento dell'appello proposto dagli indagati, il Tribunale di Torino, decidendo ex art. 310 c.p.p., annullava l'ordinanza di proroga del 7 maggio 1998, disponendo la liberazione del D'IN e del SS per decorso del termine di fase. Osserva il Tribunale che mancava qualsivoglia collegamento funzionale concreto tra il completamento dell'incarico peritale e il prolungamento della custodia, aspetto pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro. Ponendo in relazione tra loro i presupposti indicati dall'art. 305 c.p.p. (gravità delle esigenze cautelari;
necessità di accertamento particolarmente complesso;
indispensabilità della proroga), emerge, ad avviso del Tribunale, che in tanto la custodia cautelare può essere prorogata in quanto la proroga sia necessaria "in rapporto" al compimento dell'accertamento:
ne consegue che la proroga può essere giustificata solo con riferimento alla esigenza di tipo probatorio di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p., come affermato, sia pure in via di principio,
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 21 aprile 1995, Maccari. A prescindere dalla considerazione che l'ordinanza applicativa non prendeva in considerazione tale esigenza, individuando solo quella del rischio di reiterazione criminosa di cui alla lett. c) dell'art. 274, nel caso di specie non poteva sussistere alcuna interferenza sull'attività di trascrizione delle intercettazioni da parte degli indagati, trattandosi di attività che ha ad oggetto un risultato di indagine già definitivamente acquisito che si intende solo rendere leggibile e formalmente opponibile alle parti. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha denunciato l'erronea applicazione di legge e la mancanza di motivazione.
Osserva l'Ufficio ricorrente che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la lettura congiunta e coordinata degli artt. 301 e 305 comma 2 c.p.p. porta proprio ad escludere che quest'ultimo possa trovare applicazione per salvaguardare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p.. In realtà al soddisfacimento di tale esigenza provvede esclusivamente l'art. 301 c.p.p., che significativamente stabilisce un regime più restrittivo e garantito rispetto a quello previsto in presenza di esigenze di cautela "finale", quali quelle del pericolo di fuga o di reiterazione criminosa. Tale interpretazione, ad avviso del ricorrente, risulta ulteriormente rafforzata a seguito del nuovo testo dell'art. 301 c.p.p., derivante dalla legge n. 332 del 1995, in cui è contenuto il termine "proroga", con ciò chiaramente implicando che, in presenza della esigenza suddetta, non può farsi ricorso all'istituto di cui all'art. 305 c.p.p., attivabile solo in presenza delle esigenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p., ma solo a quello dell'art. 301 comma 2 c.p.p.. Diritto
Il ricorso è infondato.
Ha ragione il pubblico ministero a dolersi della erroneità della interpretazione data all'art. 305 comma 2 c.p.p. dal Tribunale, secondo cui l'esigenza cautelare che può legittimare la proroga sarebbe solo quella di cui alla lett. a) dell'art. 274 C.P.P.. Nulla invero autorizza una simile interpretazione: non la lettera della norma, che non richiama in particolare questa o quella esigenza cautelare, e anzi si riferisce espressamente a "gravi esigenze cautelari"; non la sua portata logica, posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento particolarmente complesso non significa affatto che tale accertamento si identifichi nella (unica) esigenza cautelare valutabile in concreto ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità della proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. In altri termini, il fatto che la norma si riferisca alla necessità del compimento di un accertamento probatorio (che giustifica, ricorrendo gli altri presupposti, la proroga del termine di custodia cautelare prossimo a scadere) non ha nulla a che fare con la ricorrenza dell'esigenza cautelare rappresentata dal "concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuità della prova" di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p.. È peraltro il caso di sottolineare che è in errore anche lo stesso Ufficio ricorrente quando assume che l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p. non possa mai essere considerata ai fini dell'istituto della proroga ex art. 305 comma 2 c.p.p., che, a suo avviso, potrebbe fondarsi solo sulle altre esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 274. In realtà, il fatto che l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) sia considerata dall'art. 301 c.p.p., in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica affatto che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere (art.305 c.p.p.) e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (art. 301 c.p.p.). È stato infatti sottolineato, da un lato, come la proroga ex art. 305 c.p.p. è in sostanza un autonomo titolo di detenzione rispetto all'originaria misura imposta, mentre la rinnovazione ex art. 301 c.p.p. costituisce una semplice ripetizione dell'originario provvedimento applicativo della misura cautelare, sulla base degli stessi presupposti;
e, dall'altro, che con il termine "proroga" adoperato dall'art. 14 della l. 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2-bis e 2-t:er all'art. 301 c.p.p., il legislatore non ha introdotto una nuova ipotesi di proroga oltre quelle considerate dall'art. 305 c.p.p., atteso che, malgrado l'uso improprio del termine (come rilevato anche dalla dottrina), le disposizioni aggiunte dalla novella attengono sempre all'istituto della rinnovazione (cfr. Cass., sez. I, c.c. 12 febbraio 1996, Russello, rv. 204370; Cass., sez. I, c.c. 27 aprile 1993, Mansueto, rv. 194732; Cass., sez. I, c.c. 15 gennaio 1993, Cavallaro, rv. 193315).
Ciò premesso, deve ritenersi che la decisione impugnata, seppure fondata su una erronea interpretazione dell'art. 305 c.p.p., sia comunque conforme alla legge.
La proroga era stata richiesta sulla base della prospettata esigenza di consentire la trascrizione di una corposa mole di intercettazioni telefoniche e ambientali.
Ora, seppure può ammettersi che l'istituto della proroga, di carattere eccezionale, possa trovare applicazione non solo quando gli accertamenti particolarmente complessi siano ancora da compiere ma anche quando occorra valutare i risultati di accertamenti (particolarmente complessi) già eseguiti (Cass., sez. I, c.c. 25 ottobre 1995, Bontempo, Cass., sez. I, c.c. 31 gennaio 1994, Parisi;
Cass., sez. I, c.c. 31 gennaio 1994, Monti;
Cass., sez. I, c.c. 24 febbraio 1993, Musumeci;
Cass., sez. VI, c.c. 19 marzo 1992, Bascin), nel caso in esame è inconfutabile che tale valutazione era stata positivamente già effettuata, come è provato dall'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in sede di richiesta e poi di applicazione della seconda misura custodiale, emessa sin dal 18 novembre 1997, e cioè circa sei mesi prima della scadenza del termine di custodia cautelare di cui qui si discute.
I risultati delle intercettazioni possono infatti essere utilizzati sia nella fase delle indagini sia in sede processuale anche prescindendo dalla loro trascrizione, in quanto quest'ultima formalità consiste in una mera riproduzione, su supporto cartaceo (pur se con l'osservanza delle forme della perizia), di un materiale già valutabile attraverso l'ascolto delle bobine magnetofoniche o l'esame dei verbali (cosiddetti "brogliacci") di ascolto, che costituiscono la vera e originaria fonte di documentazione dei risultati della attività di intercettazione (cfr. Cass., sez. I, c.c. 11 febbraio 1998, Seseri, rv. 210552; Cass., sez. I, u.p. 13
luglio 1995, Pappalardo, rv. 202464; Cass., sez. VI, u.p. 5 ottobre 1994, Celone, rv. 201853): il che è quello che, a quanto è dato presumere, nel caso in esame il giudice ha fatto nel momento in cui si è risolto ad applicare la misura cautelare del 18 novembre 1997, fondandosi appunto su intercettazioni non ancora trascritte. Non sussisteva dunque alcuna indispensabilità di procedere a tale formalità prima dell'eventuale passaggio di fase (rinvio a giudizio), che avrebbe aperto un nuovo termine custodiale: il che implica che correttamente è stata negata dal Tribunale la proroga ex art. 305 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1999