Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 790
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari che possono legittimare la proroga dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen. sono tutte quelle previste dall'art. 274 cod. proc. pen.. Non è infatti sostenibile che tale istituto possa trovare applicazione solo per il soddisfacimento della esigenza di cui alla lettera a) della predetta disposizione. Ciò si ricava non solo dalla lettera della norma, che non richiama in particolare questa o quella esigenza cautelare, riferendosi espressamente a "gravi esigenze cautelari"; ma anche dalla sua portata logica, posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento particolarmente complesso non significa affatto che tale accertamento si identifichi nella (unica) esigenza cautelare valutabile in concreto, ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità della proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. D'altro canto, il fatto che l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) sia considerata dall'art. 301 cod. proc.pen., in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica nemmeno che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere (art. 305 cod.proc.pen.) e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (art. 301 cod. proc. pen.). Non osta a una simile conclusione l'impiego del termine "proroga" adoperato dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all'art. 301 cod.proc.pen., dato che, malgrado tale improprio termine, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono contenutisticamente sempre all'istituto della rinnovazione.

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare, ex art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., seppure può ammettersi che tale istituto, di carattere eccezionale, possa trovare applicazione non solo quando gli accertamenti particolarmente complessi siano ancora da compiere ma anche quando occorra valutare i risultati di accertamenti già eseguiti, è da escludere che tale presupposto ricorra nel caso in cui una simile valutazione sia stata positivamente già effettuata, ed occorra esclusivamente riprodurre in altra forma i risultati di accertamenti già acquisiti e utilizzati a fini processuali, come nel caso delle operazioni di trascrizione di intercettazioni, già utilizzate, sulla base dei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 790
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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