Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0.0 6 63702 ONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 6700/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.1736 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 16/10/01 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: OR GI ST, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, 3898 CANTARINI LUIGI, MORIELLI VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 75/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 22/01/99 R.G.N. 7768/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ⚫ udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Brescia, AN TI NA esponeva che lo stesso, già dipendente dell'Azienda dei Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia, era stato dimesso dal servizio con effetto dal 30 giugno 1989, ai sensi dell'art.3 della legge 12 luglio 1988 n.270. Aggiungeva di essersi rivolto con ricorso del 26 settembre 1989 all'Autorità Giudiziaria per sentir dichiarare l'illegittimità della sua iscrizione nelle liste del personale da dimettere e, conseguentemente, per essere reintegrato nel posto di lavoro. Soggiungeva che nel corso del giudizio, con sentenza del 28 gennaio-8 febbraio 1991 n.60, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.3 della citata legge n.270 del 1988, nella parte in cui non escludeva dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati, entro la data del 20 giugno 1986, inidonei rispetto alla qualifica di provenienza che successivamente abbiano svolto mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei. Precisava che, trovandosi in tale situazione, veniva reintegrato nel posto di lavoro con effetto dal 18 marzo 1991 e, successivamente, per effetto della sentenza 1525/95 del Tribunale di Brescia, otteneva il riconoscimento del suo diritto a tale reintegra con effetto dalla data della sua "esodazione” e, conseguentemente, la ricostituzione ad ogni effetto della carriera con la corresponsione, a titolo di danno, delle retribuzione non percepite per il periodo 1 luglio 1989-19 marzo 1991. Chiariva che, nel periodo di tempo compreso dal licenziamento alla reintegra spontanea nel posto di lavoro, aveva percepito dall'INPS, a titolo di pensione di anzianità, la somma di lire 33.390.675, ma che tale somma era stata interamente recuperata dall'Istituto, che aveva trattenuto interamente la pensione di vecchiaia, di cui egli aveva diritto con decorrenza da 1° novembre 1996. Tanto esposto, il NA, ritenendo indebito il recupero della predetta somma, chiedeva, in via principale, dichiararsi non dovuta all'INPS la somma di lire 33.390.675, pretesa in restituzione e già recuperata;
in subordine, dichiarasi non dovuto il recupero nei limiti di un quarto dell'importo riscosso;
dichiararsi il proprio diritto a procedere alla restituzione dell'importo dovuto con trattenuta diretta sulla pensione di vecchiaia, di cui lo stesso era titolare, in misura superiore ad un quinto, senza interessi;
condannarsi l'Istituto convenuto a versargli i quattro quinti della pensione di vecchiaia, di cui aveva diritto, indebitamente ritenuti dall'INPS, con interessi di legge, dal dovuto al saldo. L'INPS, costituitosi, contestava la fondatezza della pretesa, non ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art. 1, commi 262 e 263,della legge 662/96, che postulavano la presenza dei presupposti di irripetibilità previsti dall'art.52 L. 88/89, tra cui l'errore di qualsiasi natura dell'ente nell'attribuzione, erogazione e M riliquidazione della prestazione;
errore, nella specie, non ravvisabile, essendo l'indebito derivato dalla perdita, da parte del ricorrente, del diritto al trattamento pensionistico in conseguenza della ripresa del lavoro, tant'è che l'A.S.M., a causa della reintegrazione, gli aveva corrisposto tutte le retribuzioni spettantegli dall'1 luglio 1989. Con sentenza del 22 gennaio 1999, il Pretore risolveva la controversia negando la fondatezza della tesi dell'INPS, secondo cui l'applicabilità delle invocate disposizioni presupporrebbe la presenza di un errore rilevante ai sensi dell'art.52 L. 88/89, posto che la nuova legge, chiaramente inconciliabile con la disciplina previgente, introduceva una disciplina generale dell'indebito previdenziale. Riteneva, pertanto, illegittimo il recupero dell'intera somma percepita a titolo di pensione di anzianità, effettuato mediante la trattenuta integrale degli arretrati 2 della pensione di vecchiaia dei quali il ricorrente aveva diritto con decorrenza 1° novembre 1996, in quanto, non sussistendo dolo del pensionato, ai sensi dell'art.1, commi 261 e 262 legge n.662/96, l'INPS avrebbe potuto recuperare l'indebito solo entro il limite dei tre quarti della somma erogata, pari a lire 25.043.007. Inoltre il recupero avrebbe dovuto essere effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, ratealmente e senza interessi. Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal NA. Quest'ultimo si costituiva resistendo al gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la statuizione con la quale era stato affermato il carattere indebito della corresponsione della pensione di anzianità. Con sentenza del 7-22 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Brescia, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava dovuta in restituzione all'INPS l'intera somma di lire 33.390.675, ferme le modalità di restituzione già fissate M nella decisione del Pretore. Osservava il Giudice a quo che, poiché al momento della corresponsione della pensione di anzianità il NA doveva considerarsi non pensionato ma lavoratore subordinato, egli non poteva beneficiare del regime speciale di ripetibilità dell'indebito previdenziale, e, conseguentemente era tenuto a restituire per intero la somma percepite mediante trattenuta nel limite di un quinto sui singoli ratei di pensione di vecchiaia in pagamento. Per la cassazione di tale decisione ricorre AN TI NA con un unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento agli artt. 52 legge n. 88/89, 1, 3 commi 260-263, legge 23 dicembre 1996 n.662, 2697 c.c. e 115 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), deduce, reiterando quanto già espresso dinanzi al Giudice di secondo grado, che il disposto dell'art.52 della legge n. 88 del 1989, deve ritenersi non più fonte regolatrice dell'ipotesi de qua, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 260-265 dell'art. 1 della legge n.662 /96 cit., che, innovando retroattivamente ed in via transitoria la precedente normativa costituente eccezione all'art.2033 c.c., disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamento familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria senza distinzione alcuna né tra i tipi di pensione, né fra cause dell'indebito, stabilendo la ripetibilità e relativi limiti e modalità ovvero la irripetibilità, a seconda del reddito del pensionato e salvo solo il dolo di quest'ultimo. Il Tribunale di Brescia ad avviso del ricorrente- anziché considerare il mero requisito reddituale e la condizione soggettiva del percipiente nonché la funzione retroattiva e totalmente sostitutiva della novella legislativa, avrebbe erroneamente M e contraddittoriamente continuato a dare rilevanza all'art.2033 c.c. affermando che era mancante una valida posizione pensionistica. Il motivo è infondato. Giova premettere che, a seguito dell'entrata in vigore (1 gennaio 1997) dell'art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 17 marzo 1997, n.2333) hanno stabilito che l'art.52 della legge 9 marzo 1989, n.88 non trova applicazione per effetto, appunto, della normativa introdotta con la citata legge n.662 del 1996 la quale sostituendo retroattivamente e per il periodo di tempo sino alla data della sua entrata in vigore la precedente normativa (costituente eccezione all'art.2033 c.civ.), disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al 1^ gennaio 1996, di prestazioni 4 pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria senza distinzione tra i vari tipi di pensione (come invece prevedeva l'art.52 cit.), stabilendo la ripetibilita' a seconda del reddito del pensionato, e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo, con riferimento esclusivo agli enti erogatori a carico dei quali sono poste tali prestazioni (e tra questi e' da ricomprendere l' INPS.). Sennonché, questa Corte ha anche avuto modo di affermare che la sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro, a norma dell'art.18 della legge n.300 del 1970, fa venire meno la soluzione di continuità del rapporto lavorativo;
con la conseguenza che, nel caso in cui sia dichiarato illegittimo l'anticipato collocamento in quiescenza (prepensionamento) di lavoratore autoferrotranviario per esonero dal servizio a norma dell'art.3 della legge n.270 del 1988, il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perse dal lavoratore a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, perché la dichiarazione di illegittimità della risoluzione del rapporto fa venire meno il titolo al trattamento pensionistico (cfr. Cass. 6 settembre 2000 n.11742). Correttamente il Tribunale, adeguandosi a tale insegnamento, ha ritenuto che la disciplina di totale o parziale irripetibilità dell'indebito previdenziale, per il periodo antecedente l'1 gennaio 1996, introdotta dall'art. 1, commi 260 e seguenti, della legge 662/96, avente carattere speciale rispetto alla generale disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c., in tanto può operare in quanto sia configurabile nella fattispecie una valida posizione pensionistica, non potendosi attribuire ad altri che al pensionato il beneficio di tale più favorevole regime;
e poiché, nel caso in oggetto, la sentenza del Tribunale, - che aveva posto nel nulla il provvedimento espulsivo ordinando la reintegrazione del lavoratore in azienda- 5 aveva determinato il venir meno delle condizioni legittimanti la pensione, si era verificata l'estinzione della posizione pensionistica a favore del NA. Del tutto coerentemente con tali premesse, ne è conseguito che, dovendo il NA, al momento della corresponsione della pensione di anzianità, considerarsi non pensionato ma lavoratore subordinato, egli non poteva beneficiare del regime speciale di ripetibilità dell'indebito previdenziale, e, conseguentemente, era tenuto a restituire per intero la somma percepita mediante trattenuta nel limite di un quinto sui singoli ratei di pensione di vecchiaia in pagamento. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Roma, 16 ottobre 2001. Il Consigliere est Il Presidente Семейно редкий Tebst Levelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 GEN 2002 oggi IL CANCELLIERE I mere D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B . A A I ' N E L D L S 3 A E I 7 T D - S N I 8 G O - S 1 P O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I I E R S G A I E E L D R L E O D