Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A 01 189/01 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio In nome del popolo italiano IL SOLE 24 ORE dal Sig. 30 per diritti L. LA CORTE DI CASSAZIONE CG57565 27 GEN. 2001 Sezione Lavoro IL CANCELLIERE Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 14324/1998 Annunziata - Presidente Dott. Michele Spanò - Consigliere 66 Alberto Z 66 Mario Putaturo Donati Viscido 66 Rep. Cron. 2410 6666 Luciano Vigolo 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud.
6.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- 5214
contro
Fal. Marc. società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 524 in data 5 agosto 1997 (R.G. 92/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fonzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo R Il Tribunale di Arezzo ha giudicato fondato l'appello proposto dalla Fal.Marc. s.r.l. contro la sentenza del Pretore della stessa sede, dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto che le ingiungeva di pagare all'Inps la somma di £ 553.913.833 e, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto opposto e rigettato la pretesa azionata dall'Istituto. Il Pretore aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perché la procura rilasciata a margine del ricorso non recava, per mancata compilazione della stampigliatura, né l'indicazione del procuratore, né il nome della persona che ricopriva, all'epoca, la carica che conferiva la rappresentanza della società. Il Tribunale, rilevato che il procuratore era indicato nell'intestazione del ricorso e che dal contenuto del ricorso si ricavava il nominativo del soggetto che aveva la legale rappresentanza della società, senza che fossero sorte contestazioni sul potere di rappresentanza, ha ritenuto valida la procura. 2 Nel merito, il credito azionato dall'Inps si fondava sul verbale di ispezione 26 luglio 1995, dal quale, a giudizio dell'Istituto, emergeva che la società aveva indebitamente fruito degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le assunzioni di lavoratori collocati in mobilità, atteso che la società Fal.Marc. aveva continuato la stessa impresa già esercitata dalla società che aveva collocato i cd. "assunti" in mobilità (società Bemyș.a.s.). Il Tribunale ha ritenuto, invece, che si trattasse di realtà aziendali diverse, con inizio della nuova impresa dopo la cessazione dell'attività di quella precedente e senza che potesse negarsi la diversità per il solo fatto che il rappresentante legale della s.r.l. Fal.Marc. (RC Fulcini) era anche socio accomandatario della Bemir. Anche se questo secondo elemento, ha aggiunto il Tribunale, dovesse considerarsi rilevante alla stregua delle disposizioni contenute nel comma 4-bis 1. 223/1991, aggiunto dal d.l. 19 luglio 1994, n. 40, il nuovo dato normativo non poteva trovare applicazione per le assunzioni poste in essere in epoca precedente la sua entrata in vigore. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps per due motivi. Non si è costituita nel giudizio di cassazione la società Fal.Marc. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 75, comma 3°, e 163, comma 2°, c.p.c., in relazione all'art. 156 dello stesso codice, dell'art. 2703, commi 1° e 2°, c.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, con riguardo alla statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che l'atto di opposizione al decreto di ingiunzione contenesse una valida procura al difensore. 3 Deduce il ricorrente che il nome del legale rappresentante della società opponente non risultava da testo della procura e la firma autenticata era illeggibile, né si ricavava comunque dall'atto, nel quale era menzionato soltanto il verbale ispettivo che individuava nella persona di RC CI il legale rappresentante all'epoca di redazione del verbale stesso (26 luglio 1995), sicché non poteva pretendersi che fosse contestato il potere di rappresentanza di un soggetto non individuato, potere che comunque era stato anche contestato espressamente nella memoria difensiva.
1.1. Il motivo non è fondato. Risolvendo il contrasto verificatosi in sede di giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite della Corte (sent. 5 febbraio 1994, n. 1167) hanno ritenuto che è nulla la procura alle liti ed è di conseguenza inammissibile l'atto introduttivo della lite di una società (o di una persona giuridica), quando la firma apposta dal rappresentante sulla procura risulti illeggibile e nell'intestazione del ricorso o nello stesso mandato non ne venga specificato il nome, a meno che la parte interessata non provveda a dimostrare l'ammissibilità del ricorso mediante la produzione di atti esistenti al momento del conferimento, che dimostrino il riferimento dell'indicata qualità di legale rappresentante ad una ben determinata persona fisica (in senso conforme Cass. 17 maggio 1995, n. 5398, 18 maggio 1995, n. 5455, 24 agosto 1995, n. 8969, 9 agosto 1996, n. 7382). Sulla base di questo principio, la giurisprudenza della Corte ha precisato che l'indicazione della persona fisica del legale rappresentante può essere dimostrata anche sulla base di atti già acquisiti al processo. In tale prospettiva, è stata affermata la validità della procura quando risulti in corso di causa che la firma illeggibile è stata apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza (Cass. 9 giugno 1995, n. 6520), ovvero, più in generale, quando è possibile identificare aliunde la persona che ha apposto la firma (Cass. 24 febbraio 1997, n. 1681; 26 luglio 1997, n. 7011; Cass., sez. un., 10 giugno 1998, n. 5398).
1.2. Dai richiamati orientamenti la Corte non ha motivo di discostarsi, ribadendo la validità della procura, pur in mancanza di un'indicazione del nome nel corpo della procura del soggetto che l'ha firmata in modo illeggibile, ed anche nell'intestazione dell'atto giudiziale sul quale la procura è apposta, le quante volte risulti comunque possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica e riferire la firma dell'atto di procura a tale soggetto.
1.3. Nella fattispecie, anche a prescindere dal contenuto degli atti di causa, lo A stesso ricorrente riferisce che dal contenuto ricorso in opposizione si ricavava il 4 nome del legale rappresentante della società in quanto veniva riportato il verbale ispettivo che individuava nella persona di RC CI il legale rappresentante, della società. Ma vi è di più: nell'ambito delle argomentazioni svolte dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, ad un certo punto, compare accanto al norme RC CI, la precisazione "attuale amministratore della società". Individuato con certezza il nome del soggetto che doveva presumersi avesse sottoscritto la procura, la contestazione del potere rappresentativo, cui l'Istituto accenna, deve ritenersi comunque priva di fondamento, come prova tutto il complessivo contenuto della controversia che fornisce il dato pacifico della sussistenza della qualità nella persona del CI.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2°, della legge 23 luglio 1991, n. 223, degli art. 1344 e 2112 c.c. in relazione agli art. 2697 e 2729 dello stesso codice, nonché vizio della motivazione. Deduce che non era in questione l'applicazione dello ius 5 superveniens rappresentato dal d.l. n. 40 del 1994, ma soltanto la spettanza dei benefici contributivi, secondo il testo originario della legge, per il caso di assunzione di lavoratori posti in mobilità, assunzione che non vi era stata perché i rapporti di lavoro erano continuati con la seconda società in virtù di una vicenda riconducibile all'art. 2112 c.c. Tale vicenda risulterebbe dal fatto che, costituita la s.r.l. Fal.Marc. due mesi prima della cessazione dell'attività della s.a.s. Bemy R, con il CI già socio accomandatario e poi legale rappresentante della s.r.l., i macchinari già concessi in comodato dalla proprietaria impresa Confezioni Magni s.r.l. alla s.a.s. erano stati concessi in comodato alla s.r.l. e i dipendenti della prima società avevano iniziato a lavorare nei laboratori della seconda ancor prima della cessazione dell'impresa dalla quale erano dipendenti senza soluzione di 4 continuità. Su tali circostanze, risultanti dal verbale ispettivo e da presunzioni, oltre che oggetto della prova testimoniale articolata dall'Istituto, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione al fine di accertare se ci fosse stato trasferimento di azienda o una preordinazione dell'operazione in frode alla legge.
2.2. Anche questo motivo deve essere giudicato infondato. In punto di diritto, il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della 1. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. 6 Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accertino elementi idonei a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è, quindi, incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi (come, per es., deve dirsi quando fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali: cfr. Cass. 4 marzo 2000, n. 2443).
2.3. Ma, nella fattispecie, il Tribunale ha osservato che, nel pacifico presupposto dell'avvenuta assunzione da parte della Fal.Marc. di ventidue lavoratori compresi nelle liste di mobilità, unico motivo di contestazione da parte dell'Inps 4 dell'agevolazione contributiva era la presunta coincidenza degli assetti societari dell'impresa che aveva effettuato le assunzioni e di quella di provenienza e del rapporto di controllo o di collegamento fra le due. Contestazione ritenuta priva di fondamento dal Tribunale perché la coincidenza degli assetti societari non poteva farsi derivare dalla sola circostanza che RC CI, legale rappresentante della s.r.l., fosse anche socio accomandatario della s.a.s., mentre l'attività di quest'ultima era definitivamente cessata in epoca anteriore all'assunzione, come risultava dal verbale di ispezione. Emerge con evidenza, pertanto, che il giudice del merito ha escluso la configurabilità di una fattispecie riconducibile alla fattispecie successoria di cui all'art. 2112 c.c.
2.4. Il ricorrente, da una parte, contesta inammissibilmente gli accertamenti di fatto, come tale insindacabili, dall'altra afferma la sussistenza di altre, diverse, circostanze che dimostrerebbero una fattispecie di trasferimento di azienda o 7 comunque una fraudolenta preordinazione dell'operazione a lucrare indebitamente gli sgravi contributivi. Si tratta però di circostanze che risultano estranee al tema della controversia quale risultante dalla sentenza impugnata, né il ricorrente deduce violazione degli art. 115 e 115 c.p.c. deduzione, peraltro, che avrebbe comportato l'onere di indicare con precisione le modalità di rituale introduzione nella causa degli elementi di fatto in questione. L'istituto accenna anche ad una prova per testimoni che avrebbe articolato proprio per dimostrare questi fatti, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la deduzione non supera la soglia della genericità.
3. Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in difetto di costituzione della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000. м. Амишиново Il Consigliere estensoreтоприм Il Presidente сам 3 0 3 1 A I Shill 5 S . D S . T , A R N O T A L , ' L 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L A O S L 7 - E E B Depositata in Cancelleria 8 P I D - S 1 D I I S 27 GEN. 2001 1 N A N G T oggi, E E S O S G O I A OLCA IL LABORATORE A P G M A D E E M I E R L DI CANCELLERIA O , P T A A O T A D I R L R T E I L S I T E D N G D E E O S R E 8