CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14908 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IO DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Luigi DA, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 resa nel procedimento n. 424/2025 R. S.I.E.S., il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione all'istanza presentata nell'interesse di DO GI volta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione delle pene 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14908 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MI MI Data Udienza: 17/03/2026 concorrenti del 16 settembre 2025 con il quale, a seguito del cumulo delle pene di anno uno e mesi tre di reclusione di cui alla sentenza n. 182/15 del Tribunale di Locri e di mesi otto di reclusione di cui alla sentenza n. 1503/21 del Tribunale di Catanzaro, è stata determinata la pena residua da espiare nella misura di anno uno e mesi undici di reclusione con decorrenza dal 2 maggio 2025 e fine pena nella data dell'i aprile 2027. Il Giudice ha premesso che il GI è in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, giusta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n 3886/22 R.G.N.R. a seguito della consegna operata dalla Slovenia in esecuzione di mandato di arresto europeo. Ha rimarcato che la difesa del detenuto ha eccepito «l'improcedibilità della esecuzione della pena di cui al cumulo...giacché quest'ultimo risulta emesso in violazione del principio di specialità sancito dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2022, anche per come reso esecutivo in Italia dalla legge n. 69/2005». Ha però evidenziato come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con successivo provvedimento del 14 novembre 2025, abbia determinato la pena residua da espiare in relazione alle due sentenze di condanna oggetto del provvedimento di cumulo in giorni «zero», atteso che dalla disamina della posizione giuridica del GI era emerso che questi avesse sofferto, in epoca successiva alla commissione dei fatti per i quali ha riportato condanna, un periodo di detenzione in custodia cautelare, dal 18 maggio 2023 al 17 aprile 2025 (pari, quindi, ad anno uno e mesi undici), in relazione ad altro fatto, periodo che poteva essere computato in detrazione della pena complessiva da espiare per il principio di fungibilità. Ha, sulla scorta di ciò, ritenuto che il provvedimento del 16 settembre 2025, oggetto di censura, non debba ritenersi più sussistente («perché integralmente e tacitamente revocato dal decreto anzidetto del 14/11/2025»), qualificato come legittimo il provvedimento sostitutivo adottato il 14 novembre 2025, in quanto coerente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., e pronunciato declaratoria di non luogo a provvedere. 2. DO GI propone, con l'assistenza dell'avv. Pier Paolo Emanuele, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 656 e 657 cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 26 e 27, par. 3, lett. c) della decisione quadro n. 2002/584 GAI ed agli artt. 26, comma 2, lett. c) e 32 legge n. 69/2005. Il difensore lamenta che il provvedimento di non luogo a provvedere è stato adottato in violazione del principio di specialità operante nella materia che regola le procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione Europea a seguito di 2 emissione del mandato di arresto europeo. Censura, in particolare, che il successivo provvedimento con il quale è stata dichiarata la fungibilità della pena cumulata con un periodo di detenzione cautelare non è in grado di sanare ex tunc la nullità del primigenio titolo esecutivo adottato in palese violazione del principio di specialità. Evidenzia come, a fondamento del provvedimento di non liquet, non possa richiamarsi una carenza di interesse in concreto del GI, posto che il sopraggiunto riconoscimento della fungibilità ha dato luogo in fatto ad un'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale ab origine non applicabile nell'assenza di uno specifico mandato di arresto europeo per detti reati («di talché, proprio a seguito del ragguaglio operato ex art 657 cod. proc. pen, è derivato l'assorbimento di un presofferto, maturato a titolo di custodia cautelare eseguita in forza di specifico M.A.E., all'interno di un periodo detentivo applicato, per converso, in violazione del principio di specialità»), ciò in violazione degli artt. 26 e 27, par. 3 lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e degli artt. 26, comma 2, lett. c) e 32 della legge 22 aprile 2025 n. 69 che detta decisione quadro ha recepito in ambito nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si è evidenziato in premessa come il GI sia stato estradato dalla Slovenia in Italia, in quanto attinto da mandato di arresto europeo, in relazione e limitatamente ai reati ascrittigli nell'ambito del procedimento penale n. 3866/22 R.G.N.R. Orbene, l'art. 26 della legge 69/25 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), espressamente richiamato, quanto all'ipotesi di procedura attiva di consegna, dall'art. 32 della medesima legge, stabilisce che quest'ultima è «sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale». La disposizione in questione introduce, cioè, una causa di improcedibilità a vantaggio del soggetto attinto dal mandato di arresto e, per l'effetto, consegnato allo Stato italiano in ordine a tutti gli ulteriori procedimenti penali relativi a fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali l'estradizione è stata concessa dallo Stato estero, fatto salvo che non ricorrano le condizioni di cui alle lett. a), b), c), 3 d) e) e f) dell'art. 26, comma 2, della medesima legge (tra esse, a puro titolo esemplificativo, il caso che la persona consegnata abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati asseritamente commessi in epoca anteriore alla sua consegna). Alla luce di ciò, fermo restando che, da quanto è dato apprezzare dalla lettura degli atti, non emerge la sussistenza di alcuna delle condizioni che possa legittimare il superamento del principio di specialità, il GI non può essere allora sottoposto a procedimenti penali diversi da quello per il quale l'estradizione è stata concessa né, tanto meno, possono essere portate ad esecuzione nei suoi confronti le pregresse sentenze di condanna delle quali sia stato destinatario - e tra esse, le due pronunce oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti qui in esame - e ciò sino a quando non sia stato eventualmente attivato il meccanismo di estensione del mandato di cui all'art. 26, comma 3, legge 69/05. Quanto appena evidenziato delinea, in termini di patente evidenza, il profilo di criticità del provvedimento impugnato laddove ha avallato la legittimità dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nella data del 14 novembre 2025 che ha addebitato - procedendo ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. - il presofferto di anno uno e mesi undici di reclusione di custodia cautelare già patito dal ricorrente in relazione al procedimento penale per il quale è stata concessa l'estradizione (trattasi del periodo temporale compreso tra il 18 maggio 2023 e il 17 aprile 2025) alla pena complessivamente inflitta al predetto con le sentenze n. 182/2015 del Tribunale di Locri e n. 1503/21 del Tribunale di Catanzaro. Detto argomentare si rivela, infatti, palesemente erroneo nella misura in cui presuppone che la pena detentiva cui il GI è stato condannato con le sentenze appena menzionate sia in concreto eseguibile (art. 657, comma 1, cod. proc. pen.), cosa che, come detto, non è, stante la previsione di cui all'art. 26 legge n. 69/25. Esso realizza, pertanto, un patente effetto sfavorevole per il ricorrente che patisce un'indebita imputazione del periodo di custodia cautelare già sofferto in relazione a procedimenti penali per i quali opera allo stato una condizione di improcedibilità. Sotto questo profilo, impropri si atteggiano i richiami che il Giudice dell'esecuzione catanzarese a operato a supporto del proprio argomentare (Sez. 5, n. 47536 del 12/07/2018, B., Rv. 274139 - 01; Sez. 1, n. 13801 del 21/03/2025, Andreica, Rv. 287816 - 01), posto che dette pronunce concernono casi radicalmente opposti rispetto a quello in esame nei quali il periodo di custodia cautelare presofferto nell'ambito di pregressi procedimenti penali per i quali non era stata concessa l'estradizione è stato computato a favore del condannato proprio sul presupposto 4 TDIZIARIO ni FUNZI A che in tal modo non si sono poste in esecuzione condanne diverse da quelle per le quali il mandato di arresto è stato eseguito. 3. Alla luce di quanto evidenziato, si impone, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, emendato dal vizio Processuale sopra ricostruito, al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 17/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Luigi DA, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 resa nel procedimento n. 424/2025 R. S.I.E.S., il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione all'istanza presentata nell'interesse di DO GI volta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione delle pene 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14908 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MI MI Data Udienza: 17/03/2026 concorrenti del 16 settembre 2025 con il quale, a seguito del cumulo delle pene di anno uno e mesi tre di reclusione di cui alla sentenza n. 182/15 del Tribunale di Locri e di mesi otto di reclusione di cui alla sentenza n. 1503/21 del Tribunale di Catanzaro, è stata determinata la pena residua da espiare nella misura di anno uno e mesi undici di reclusione con decorrenza dal 2 maggio 2025 e fine pena nella data dell'i aprile 2027. Il Giudice ha premesso che il GI è in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, giusta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n 3886/22 R.G.N.R. a seguito della consegna operata dalla Slovenia in esecuzione di mandato di arresto europeo. Ha rimarcato che la difesa del detenuto ha eccepito «l'improcedibilità della esecuzione della pena di cui al cumulo...giacché quest'ultimo risulta emesso in violazione del principio di specialità sancito dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2022, anche per come reso esecutivo in Italia dalla legge n. 69/2005». Ha però evidenziato come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con successivo provvedimento del 14 novembre 2025, abbia determinato la pena residua da espiare in relazione alle due sentenze di condanna oggetto del provvedimento di cumulo in giorni «zero», atteso che dalla disamina della posizione giuridica del GI era emerso che questi avesse sofferto, in epoca successiva alla commissione dei fatti per i quali ha riportato condanna, un periodo di detenzione in custodia cautelare, dal 18 maggio 2023 al 17 aprile 2025 (pari, quindi, ad anno uno e mesi undici), in relazione ad altro fatto, periodo che poteva essere computato in detrazione della pena complessiva da espiare per il principio di fungibilità. Ha, sulla scorta di ciò, ritenuto che il provvedimento del 16 settembre 2025, oggetto di censura, non debba ritenersi più sussistente («perché integralmente e tacitamente revocato dal decreto anzidetto del 14/11/2025»), qualificato come legittimo il provvedimento sostitutivo adottato il 14 novembre 2025, in quanto coerente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., e pronunciato declaratoria di non luogo a provvedere. 2. DO GI propone, con l'assistenza dell'avv. Pier Paolo Emanuele, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 656 e 657 cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 26 e 27, par. 3, lett. c) della decisione quadro n. 2002/584 GAI ed agli artt. 26, comma 2, lett. c) e 32 legge n. 69/2005. Il difensore lamenta che il provvedimento di non luogo a provvedere è stato adottato in violazione del principio di specialità operante nella materia che regola le procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione Europea a seguito di 2 emissione del mandato di arresto europeo. Censura, in particolare, che il successivo provvedimento con il quale è stata dichiarata la fungibilità della pena cumulata con un periodo di detenzione cautelare non è in grado di sanare ex tunc la nullità del primigenio titolo esecutivo adottato in palese violazione del principio di specialità. Evidenzia come, a fondamento del provvedimento di non liquet, non possa richiamarsi una carenza di interesse in concreto del GI, posto che il sopraggiunto riconoscimento della fungibilità ha dato luogo in fatto ad un'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale ab origine non applicabile nell'assenza di uno specifico mandato di arresto europeo per detti reati («di talché, proprio a seguito del ragguaglio operato ex art 657 cod. proc. pen, è derivato l'assorbimento di un presofferto, maturato a titolo di custodia cautelare eseguita in forza di specifico M.A.E., all'interno di un periodo detentivo applicato, per converso, in violazione del principio di specialità»), ciò in violazione degli artt. 26 e 27, par. 3 lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e degli artt. 26, comma 2, lett. c) e 32 della legge 22 aprile 2025 n. 69 che detta decisione quadro ha recepito in ambito nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si è evidenziato in premessa come il GI sia stato estradato dalla Slovenia in Italia, in quanto attinto da mandato di arresto europeo, in relazione e limitatamente ai reati ascrittigli nell'ambito del procedimento penale n. 3866/22 R.G.N.R. Orbene, l'art. 26 della legge 69/25 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), espressamente richiamato, quanto all'ipotesi di procedura attiva di consegna, dall'art. 32 della medesima legge, stabilisce che quest'ultima è «sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale». La disposizione in questione introduce, cioè, una causa di improcedibilità a vantaggio del soggetto attinto dal mandato di arresto e, per l'effetto, consegnato allo Stato italiano in ordine a tutti gli ulteriori procedimenti penali relativi a fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali l'estradizione è stata concessa dallo Stato estero, fatto salvo che non ricorrano le condizioni di cui alle lett. a), b), c), 3 d) e) e f) dell'art. 26, comma 2, della medesima legge (tra esse, a puro titolo esemplificativo, il caso che la persona consegnata abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati asseritamente commessi in epoca anteriore alla sua consegna). Alla luce di ciò, fermo restando che, da quanto è dato apprezzare dalla lettura degli atti, non emerge la sussistenza di alcuna delle condizioni che possa legittimare il superamento del principio di specialità, il GI non può essere allora sottoposto a procedimenti penali diversi da quello per il quale l'estradizione è stata concessa né, tanto meno, possono essere portate ad esecuzione nei suoi confronti le pregresse sentenze di condanna delle quali sia stato destinatario - e tra esse, le due pronunce oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti qui in esame - e ciò sino a quando non sia stato eventualmente attivato il meccanismo di estensione del mandato di cui all'art. 26, comma 3, legge 69/05. Quanto appena evidenziato delinea, in termini di patente evidenza, il profilo di criticità del provvedimento impugnato laddove ha avallato la legittimità dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nella data del 14 novembre 2025 che ha addebitato - procedendo ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. - il presofferto di anno uno e mesi undici di reclusione di custodia cautelare già patito dal ricorrente in relazione al procedimento penale per il quale è stata concessa l'estradizione (trattasi del periodo temporale compreso tra il 18 maggio 2023 e il 17 aprile 2025) alla pena complessivamente inflitta al predetto con le sentenze n. 182/2015 del Tribunale di Locri e n. 1503/21 del Tribunale di Catanzaro. Detto argomentare si rivela, infatti, palesemente erroneo nella misura in cui presuppone che la pena detentiva cui il GI è stato condannato con le sentenze appena menzionate sia in concreto eseguibile (art. 657, comma 1, cod. proc. pen.), cosa che, come detto, non è, stante la previsione di cui all'art. 26 legge n. 69/25. Esso realizza, pertanto, un patente effetto sfavorevole per il ricorrente che patisce un'indebita imputazione del periodo di custodia cautelare già sofferto in relazione a procedimenti penali per i quali opera allo stato una condizione di improcedibilità. Sotto questo profilo, impropri si atteggiano i richiami che il Giudice dell'esecuzione catanzarese a operato a supporto del proprio argomentare (Sez. 5, n. 47536 del 12/07/2018, B., Rv. 274139 - 01; Sez. 1, n. 13801 del 21/03/2025, Andreica, Rv. 287816 - 01), posto che dette pronunce concernono casi radicalmente opposti rispetto a quello in esame nei quali il periodo di custodia cautelare presofferto nell'ambito di pregressi procedimenti penali per i quali non era stata concessa l'estradizione è stato computato a favore del condannato proprio sul presupposto 4 TDIZIARIO ni FUNZI A che in tal modo non si sono poste in esecuzione condanne diverse da quelle per le quali il mandato di arresto è stato eseguito. 3. Alla luce di quanto evidenziato, si impone, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, emendato dal vizio Processuale sopra ricostruito, al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 17/03/2026