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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19056 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ME nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 30/01/2026 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere TO D'UR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ME DI, misura che applicava. 2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Rappresenta che il Tribunale del riesame non ha tenuto in debita considerazione il “tempo silente” trascorso dalla commissione dei fatti e che ha fondato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla gravità delle condotte, piuttosto che su specifici Penale Sent. Sez. 4 Num. 19056 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/05/2026 2 elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità; che le asserite condotte ascritte all’odierno ricorrente si arrestano al luglio 2024, dunque, circa un anno ed otto mesi prima dell’applicazione della misura cautelare (fine febbraio 2026) e che dal certificato penale emerge pacificamente l’assenza di ulteriori condotte delittuose poste in essere dall’indagato rispetto a quelle per cui si procede;
che la motivazione in ordine alla valutazione della personalità del DI risulta manifestamente illogica, tenuto che il negativo giudizio è ancorato a precedenti penali vetusti e non specifici. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al “tempo silente”, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia che la motivazione relativa alla scelta della misura cautelare è solo apparente, essendo fondata su argomentazioni come l’osservanza spontanea e l’autocontrollo, cui sarebbero soggette le misure cautelari meno afflittive di quella carceraria;
che non prende in considerazione il “tempo silente” trascorso tra la commissione dei fatti e l’adozione della misura cautelare;
che analogamente il Tribunale del riesame non spiega perché la misura cautelare degli arresti domiciliari consentirebbe al DI di riallacciare contatti con i correi, anche in considerazione del fatto che i rapporti tra i coindagati sono cessati al momento della chiusura della piazza di spaccio del “ponte di ferro”. 3. In data 14/05/2026, è pervenuta memoria scritta nell’interesse di ME DI con cui si replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso – affidato a due motivi, che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente – è inammissibile. 1.1. Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualità delle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi i motivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterla vincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della 3 situazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 – 01). In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, ma non sufficiente. Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò conferma la necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 – 01). 1.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere nei vizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misura intramuraria. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non vi siano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità e come il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé solo insufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è stato ritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessiva è stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributo fornito dall’indagato al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del capo, ME Bougrine, con ciò dimostrando estrema spregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) il suo radicato inserimento in circuiti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, iii) l’aver ammesso nel corso di una conversazione intercettata di svolgere siffatta attività illecita per provvedere al sostentamento della famiglia, a riprova dell’abitualità e della “professionalità” della condotta. Quanto alla scelta della misura intramuraria, che costituisce oggetto del secondo motivo, il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di elementi 4 idonei a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria, specificando come il negativo giudizio sulla personalità del AM non desse garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsivoglia misura meno afflittiva e come il presidio cautelare estremo fosse necessario per sradicare l’indagato dal contesto criminoso in cui ha operato. Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che, dunque, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente TO D’UR CI NA
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ME DI, misura che applicava. 2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Rappresenta che il Tribunale del riesame non ha tenuto in debita considerazione il “tempo silente” trascorso dalla commissione dei fatti e che ha fondato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla gravità delle condotte, piuttosto che su specifici Penale Sent. Sez. 4 Num. 19056 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/05/2026 2 elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità; che le asserite condotte ascritte all’odierno ricorrente si arrestano al luglio 2024, dunque, circa un anno ed otto mesi prima dell’applicazione della misura cautelare (fine febbraio 2026) e che dal certificato penale emerge pacificamente l’assenza di ulteriori condotte delittuose poste in essere dall’indagato rispetto a quelle per cui si procede;
che la motivazione in ordine alla valutazione della personalità del DI risulta manifestamente illogica, tenuto che il negativo giudizio è ancorato a precedenti penali vetusti e non specifici. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al “tempo silente”, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia che la motivazione relativa alla scelta della misura cautelare è solo apparente, essendo fondata su argomentazioni come l’osservanza spontanea e l’autocontrollo, cui sarebbero soggette le misure cautelari meno afflittive di quella carceraria;
che non prende in considerazione il “tempo silente” trascorso tra la commissione dei fatti e l’adozione della misura cautelare;
che analogamente il Tribunale del riesame non spiega perché la misura cautelare degli arresti domiciliari consentirebbe al DI di riallacciare contatti con i correi, anche in considerazione del fatto che i rapporti tra i coindagati sono cessati al momento della chiusura della piazza di spaccio del “ponte di ferro”. 3. In data 14/05/2026, è pervenuta memoria scritta nell’interesse di ME DI con cui si replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso – affidato a due motivi, che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente – è inammissibile. 1.1. Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualità delle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi i motivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterla vincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della 3 situazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 – 01). In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, ma non sufficiente. Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò conferma la necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 – 01). 1.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere nei vizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misura intramuraria. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non vi siano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità e come il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé solo insufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è stato ritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessiva è stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributo fornito dall’indagato al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del capo, ME Bougrine, con ciò dimostrando estrema spregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) il suo radicato inserimento in circuiti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, iii) l’aver ammesso nel corso di una conversazione intercettata di svolgere siffatta attività illecita per provvedere al sostentamento della famiglia, a riprova dell’abitualità e della “professionalità” della condotta. Quanto alla scelta della misura intramuraria, che costituisce oggetto del secondo motivo, il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di elementi 4 idonei a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria, specificando come il negativo giudizio sulla personalità del AM non desse garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsivoglia misura meno afflittiva e come il presidio cautelare estremo fosse necessario per sradicare l’indagato dal contesto criminoso in cui ha operato. Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che, dunque, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente TO D’UR CI NA