Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 8105
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Sentenza 21 gennaio 2016

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Il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. (Fattispecie relativa ad una falsa denuncia di furto di un mezzo detenuto in leasing, in cui il vantaggio è stato ritenuto configurabile in considerazione della finalità di appropriazione dello stesso senza la corresponsione delle rate del leasing, il cui onere veniva, pertanto, trasferito alla società assicuratrice).

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  • 1Frode assicurativa: Il reato si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento danni.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 8105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8105
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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