Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di indennizzo per la riparazione di ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo non possono porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e la detenzione domiciliare per il carattere meno afflittivo di questa seconda misura.
Nella liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve effettuare una valutazione equitativa che riesca a realizzare l'obiettivo di garantire un trattamento oggettivamente identico a tutti gli interessati e una riparazione del danno subito. Pertanto qualora la perdita della libertà pur limitata nel tempo abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al mero criterio aritmetico.
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2002, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO SILVIO PRESIDENTE
l. Dott. BATTISTI MARIANO CONSIGLIERE
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO "
3. Dott. GALBIATI RUGGERO "
4. Dott. BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul procedimento proposto da:
1) MINISTERO DEL TESORO;
2) NI GI N. IL 04/03/1940;
avverso ORDINANZA del 23/01/2001 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - RL ON, con domanda del 2 settembre 2000, chiedeva alla corte di appello di Perugia l'attribuzione della somma di L.
1.000.000.000 a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, subita in carcere dal 27 novembre al 14 dicembre 1993 e, sino al 24 dicembre 1993, agli arresti domiciliari e la corte di appello, con ordinanza del 23 gennaio 2000, gli assegnava somma di L. 500.000.000, disponendo la provvisoria esecuzione della ordinanza e condannando il Ministero del Tesoro al pagamento delle spese di lite.
2 - La corte di merito, ricordati i principi fermati, in tema di equa riparazione, dalla giurisprudenza di questa suprema corte e determinata in L. 12. 600.000 la somma da liquidarsi per i 26 giorni di privazione della libertà - L. 450.000 al giorno sul presupposto della equivalenza della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari - perveniva alla attribuzione, in via equitativa, della ulteriore somma di L. 487.400.000 osservando quanto segue.
a - La Crued Spa, società alle cui dipendenze il ON lavorava con la qualifica di dirigente amministrativo finanziario, previa contestazione di 3 maggio 1994 aveva provveduto ad interrompere il rapporto di lavoro con effetto dal 9 maggio 1994, "sicché dal 10 maggio 1994 all'1 ottobre 1996, giorno con decorrenza dal quale gli era stato riconosciuto il diritto alla pensione, il ON aveva subito una perdita stipendiale pari a L. 246.635.072, quale effetto della incriminazione per il delitto di estorsione, della conseguente sottoposizione a procedimento penale e della misura della custodia cautelare in carcere".
b - "Se la società non avesse interrotto il rapporto di lavoro, il ON avrebbe lavorato per la Crued sino al 4 marzo 2005, giorno in cui avrebbe compiuto i 65 anni, e dal conteggio della FNDAL di Perugia era risultato che, nel periodo dall'1 ottobre 1996 al 4 marzo 2005, se non fosse stato licenziato, il ON avrebbe beneficiato, a titolo di stipendio, della somma complessiva di L. 989.335.137, anziché di quella di L. 500.918.600 che aveva cominciato a percepire dalli ottobre 1996, sicché aveva avuto un decremento reddituale di L. 488.416.537, pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di retribuzione e quanto spettante a titolo di pensione".
c - "Il ON, poi, ove fosse andato in pensione all'età di 65 anni, avrebbe percepito un reddito annuo previdenziale di L. 78.540.118, superiore di L. 19.608.518 rispetto alla pensione che gli era stata corrisposta e, tenendo conto della aspettativa di vita - 90 anni -, il danno complessivo quantificabile a questo titolo non era inferiore a L. 490.212.950 (L. 19.608.518 x 25 anni)". d - "Tali conteggi - precisava la corte a questo punto - avrebbero inciso soltanto in via equitativa sulla determinazione finale dell'ammontare del quantum, non consistendo la riparazione per l'ingiusta detenzione in un risarcimento del danno da fatto illecito." e - "Il ON, per l'ingiusto coinvolgimento nella vicenda penale, che lo aveva visto imputato del delitto di estorsione continuata, allo scopo di prevenire inevitabili "inviti alle dimissioni" si era visto costretto a rinunciare a tutta una serie di incarichi professionali che gli avevano permesso da molti anni di operare con ruolo di primaria importanza nel campo dei servizi finanziari resi in favore del mondo imprenditoriale umbro e per il solo incarico di rappresentante della Regione Umbria presso la fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia aveva subito un mancato guadagno - per l'impossibilità di partecipare al C.D.A. della Fondazione - di L. 90.000.000 per il triennio di carica". f - Occorreva, infine, tenere conto della incensuratezza del ON, dello strepitus fori e degli ulteriori danni morali, biologici e patrimoniali che, essendo di difficile quantificazione, andavano determinati in via equitativa e l'equità voleva che tutte le voci di danno venissero valutate in L. 500.000.000. g - In applicazione dell'art. 282 c.p.c. v'erano tutte le ragioni per disporre la provvisoria esecuzione dell'ordinanza. h - Le spese di lite, liquidate in L. 2.500.000, andavano poste a carico della Amministrazione, la quale, "stante la natura civilistica del procedimento in esame, ben avrebbe potuto, avendo riconosciuto espressamente la sussistenza del diritto in capo all'istante, formulare una congrua proposta transattiva con notevole semplificazione del procedimento e successivo alleggerimento del carico dei ricorsi alla corte suprema".
3 - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre per cassazione con cinque mezzi chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
I - Denuncia, con il primo motivo, "violazione e/o motivazione insufficiente e/o contraddittoria;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27 della Costituzione". Deduce che "la corte di appello,, se ha fatto propria, in linea di principio, la giurisprudenza della corte di cassazione ritenendo che, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, i criteri equitativi da adottare devono riferirsi alla durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, durata che assume rilievo preponderante", subito dopo ha contraddetto il principio della preponderanza avendo determinato in L. 500.000.000 l'indennizzo, di cui soltanto L. 12.600.000 per i 28 giorni di custodia cautelare".
Deduce, inoltre, che "il giudice di merito ha errato nel porre sullo stesso piano, agli effetti dell'indennizzo, la detenzione patita in carcere con quella subita agli arresti domiciliari, don essendo necessaria una particolare dimostrazione per rendersi onta che le due forme di detenzione hanno natura afflittiva ben diversa". II - Denuncia, con il secondo motivo, "violazione e/o falsa applicazione degli arti. 314 e 315 c.p.p.;motivazione insufficiente e/o contraddittoria".
Deduce che "la corte di appello, per pervenire alla liquidazione dell'indennizzo nell'immotivata misura di L. 500.000.000, ha preso in considerazione gli effetti pregiudizievoli patrimoniali e professionali patiti dal ON, considerando in particolare:
- il licenziamento ad opera della Crued, avvenuto con lettera del 3 maggio 1994, con conseguente perdita dello stipendio;
- il decremento patrimoniale costituito dalla differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto percepito a titolo di stipendio;
- il trattamento pensionistico inferiore a quello erogabile in caso di pensionamento per limiti di età, tenendo conto anche della aspettativa di vita sino a 90 anni".
"Tali argomenti - si obietta - cozzano con la ratio che sorregge l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, volto all'indennizzo delle consequenze patite per la sottoposizione a custodia cautelare e non già degli effetti comunque collegabili alla mera pendenza del procedimento penale, dovendo sottolinearsi che non possono confondersi gli effetti, subiti in conseguenza diretta, ed esclusiva, della carcerazione con quelli derivanti dalla pendenza del procedimento penale essendo indennizzabili - e non risarcibili - solo i primi.
Nel caso di specie, "la custodia cautelare si è protratta dal 27 novembre al 14 dicembre 1993, mentre il licenziamento è sopravvenuto il 3 maggio 1994 e ciò basta per comprendere che, oggettivamente, l'evento :non può essere eziologicamente collegato alla custodia cautelare subita".
È sufficiente - si aggiunge - "leggere la motivazione della lettera di licenziamento - riportata dalla stessa ordinanza - per cogliere che non è stato l'arresto che ha determinato il licenziamento, bensì la sottoposizione a procedimento penale per fatti di indubbia gravità".
La corte, invece, "ha dato apoditticamente per scontato che il licenziamento, intervenuto cinque mesi dopo che la custodia cautelare era cessata e in pendenza del procedimento per estorsione continuata, fosse direttamente ed esclusivamente riconducibile alla carcerazione patita".
-"Altrettanto immotivato - si dice - e manifestamente illogico appare l'aver valutato i pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti e subendi sul presupposto di un'aspettativa di vita per il ricorrente, pari a 90 anni, mentre è notorio che per l'Italia e in base alle rilevazioni statistiche ufficiali, l'aspettativa di vita è di 77,9 anni per gli uomini e di 84,4 per le donne".
"Né, inoltre, possono porsi a carico dell'Amministrazione le rinunce a tutti gli incarichi extra professionali, sia perché non si spiega nell'ordinanza chi o quale circostanza avrebbe costretto il ricorrente a dimettersi, sia perché l'Amministrazione non può essere gravata di una libera, scelta dell'interessato".
III - Denuncia, con il terzo motivo, "violazione e/o falsa applicazione degli arti. 314 e 315, 646 c.p.p. e 282 c.p.c.", deducendo che "del tutto erroneamente è stata fatta applicazione dell'art. 282 c.p.c., tenuto conto dell'espresso rinvio alla disciplina codicistica della riparazione dell'errore giudiziario e, quindi, all'art. 646 c.p.p., contenuta nell'art. 315 e l'art 646, comma 2, c.p.p. prevede, non la provvisoria esecuzione dell'ordinanza, ma soltanto che il giudice posa attribuire una provvisionale a titolo di alimenti".
IV - Denuncia, con il quarto motivo, "violazione e/o falsa applicazione degli art. 314 e 315 c.p.p. e 91 c.p.c.; erronea o falsa applicazione degli arti. 91 e 92 c.p.c." Deduce sia che "l'ordinanza impugnata ha posto l'onere delle spese a carico del Ministero del Tesoro, facendo applicazione dell'art. 91 c.p.p., seppure la predetta amministrazione, nel costituirsi, non abbia contestato la fondatezza dell'avversa richiesta", sia che è del tutto errata l'affermazione che "la soccombenza è addebitabile anche al negligente comportamento della difesa dell'Amministrazione del Tesoro, la quale non avrebbe formulato una congrua proposta transattiva, mentre è noto che il diritto alla riparazione non può essere realizzato che in via giudiziale, non essendo comunque possibile per il soggetto obbligato alcun adempimento stragiudiziale e restando, altresì, il potere del giudice svincolato dalla volontà delle parti".
V - Denuncia, con il quinto motivo, "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; difetto di motivazione", deducendo che la corte di appello ha liquidato la complessiva somma di L.
2.500.000 per spese di giudizio senza alcuna specificazione.
4 - Il procuratore generale presso questa suprema corte nella sua requisitoria, chiede che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio "quanto al motivo concernente la violazione di cui agli 14 315 c.p.p. - dovendo attribuirsi rilievo preponderante alla durata effettiva della custodia cautelare sofferta - e quanto al motivo relativo all'erronea applicazione della provvisoria esecuzione, non consentendola l'istituto in questione per le ragioni esposte dall'Amministrazione ricorrente".
ON chiede, con una diffusa memoria, il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Le questioni che il ricorrente sottopone all'esame di questa suprema corte, con i cinque mezzi, sono le seguenti:
I - che cosa significhi che, nella determinazione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, deve attribuirsi valore preponderante alla durata effettiva della custodia cautelare (primo motivo);
II - se, nella determinazione dell'indennizzo, la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari siano da porre sullo stesso piano (primo motivo);
III - se la corte ha adeguatamente motivato l'affermazione che le conseguenze personali di carattere economico sono state effetto della custodia cautelare (secondo motivo);
IV - quale sia l'aspettativa di vita della quale il giudice debba tenere conto (secondo motivo);
V - se possa applicarsi all'istituto dell'equa riparazione la norma dell'art. 282 c.p.c, che prevede la provvisoria esecuzione della sentenza (terzo motivo);
VI - se l'indennizzo previsto dall'art. 314 c.p.p. possa esimere oggetto di transazione stragiudiziale tra le parti e quali debbano essere i criteri per la liquidazione delle spese tra le parti (quarto motivo).
I - Questa suprema corte, con sentenza delle ss. uu. 6 marzo 1992, Fusilli, ha affermato, quanto ai criteri da seguire nella determinazione dell'equo indennizzo, che "l'equa riparazione.costituisce un concetto diverso dal risarcimento del danno in quanto il contenuto di essa non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, al limite di cento milioni oggi, di un miliardo - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che essa abbia prodotto, ivi compreso il danno dell'immagine e all'identità personale", proposizione nella quale, come è agevole rendersene conto, non v'è alcuna traccia del "criterio del parametro aritmetico",. che sarebbe stato considerato, in seguito, il criterio da seguirsi nella determinazione dell'equa riparazione.
In una serie di sentenze successive, infatti, (Cass., 18 dicembre 1993, Trinco;
31 gennaio 1994, Caneva;
9 luglio 1992, Leitner;
20 dicembre 1991, Quondon, ecc), questo supremo collegio ha ritenuto che, "ai fini della quantificazione dell'entità della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve essenzialmente attenersi al parametro risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà e la somma massima attribuibile secondo il disposto dell'art. 315 comma 2 c.p.p., prendendo in considerazione solo sussidiariamante, o marginalmente, al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto, ed in via equitativa, altre circostanze di fatto da individuare tra quelle positivamente valutate dall'ordinamento giuridico". Ma, le ss.uu., con sentenza del 13 gennaio 1995, Castellani, chiamate a comporre il contrasto perché per non poche sentenze erano inapplicabili i criteri fondati su di una stretta proporzione tra durata effettiva della custodia cautelare, rispetto al massimo previsto dall'ordinamento, ed entità dell'indennizzo (cfr., per tutte, cass., 14 marzo 1991, Ferrì) - hanno affermato che "la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitatiya che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in ,ale materia, della disposizione di cui all'art." 643, comma 1, c.p.p., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, senza distinguere tra la prima e le altre, sia in considerazione del valore "dinamico" e non statico che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, donde la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione". Dopo questa sentenza la corte di cassazione ha seguito prevalentemente quest'ultima indirizzo.
Recentemente, però, e, in particolare, con la sentenza delle ss.uu. 9 maggio 2001, Caridi, nella quale ha composto il contrasto sulla applicabilità ai procedimenti in corso della norma dell'art. 15, comma 1, , lett..b), della L. n. 479 del 1999, che ha elevato ad un miliardo l'entità massima della riparazione, è tornata sul tema del parametro aritmetico giudicandolo non solo legittimo, ma precisando, specialmente con sentenze successive, che il giudice, ove non lo applichi, deve dare adeguata motivazione dei criteri seguiti nella liquidazione e ciò perché, come è stato puntualizzato con la sentenza della quarta sezione 20 marzo 2002, n. 710, se l'equità è immediatamente percepibile allorché il giudice si avvalga del parametro aritmetico, qualora se ne allontani - e può farlo iure - deve indicarne le ragioni proprio per consentire di cogliere l'equità della determinazione dell'indennizzo.
Il tema della "preponderanza" della durata effettiva della custodia cautelare nella determinazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione va collocato in questo per certi versi tormentato contesto, frutto della ricerca di criteri che, pur lasciando al giudice di merito la più ampia libertà, agevolassero, tuttavia, la convergenza delle decisioni verso l'obiettivo di consentire ad ognuno degli interessati alla riparazione di apprezzare l'equità per essere, comparativamente, oggettivamente trattati nello stesso modo, nel doveroso rispetto, peraltro, da parte del giudice, sia del principio del valore dinamico della libertà - la considerazione dell'uso che ciascuno ha fatto della libertà sia della disposizione che vuole che l'indennizzo tenga conto, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari, le quali non possono non essere diverse da persona a persona.
La limitazione della libertà assume, dunque, valore preponderante sia perché è l'elemento che è presente e, per definizione, non può non esserlo - in ogni richiesta di equa riparazione, sia perché, qualora la custodia cautelare si protraesse sino a raggiungere i termini massimi raggiungibili - sei anni, a sensi. dell'art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p. - nulla o pochissimo resterebbe per compensare le conseguenze personali e familiari qualora, per indennizzare la perdita della libertà, si seguisse il criterio del parametro aritmetico.
Le conseguenze di carattere personale e familiare non sono, invece, costantemente presenti e quando lo sono, si offrono, inevitabilmente, con diverso spessore.
Ed è questa diversità di spessore che fa si che, in alcuni casi, la preponderanza sia propria delle conseguenze personali e familiari, cosa che si verifica quando, pur nella brevità della durata della custodia cautelare, la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti o, comunque, molto gravi, tali da richiedere una determinazione dell'indennizzo non pregiudizialmente marginale, come è stato anche affermato, ma, secondo ss.uu. 13 gennaio 1995, Castellani, dianzi citata, proporzionata al danno - anche se l'equa riparazione non è risarcimento del danno -, determinazione, quindi, che può legittimamente sovrastare quella riservata all'elemento sempre presente rappresentato dalla perdita della libertà, remunerato, oggi, seguendo il parametro aritmetico, con L. 450.000 al giorno, pari a circa 230,00 euro.
È innegabile, dunque, concludendo sul punto, che il criterio del parametro aritmetico dia un solido fondamento all' esigenza di porre tutti gli interessati all'equa riparazione sullo stesso piano quanto alla valutazione dell'elemento della perdita della libertà. di regola preponderante.
Questa esigenza non è contraddetta - anzi, è avvalorata - dalla ulteriore, marginale, valutazione-correzione, in più o in meno, fondata sull'apprezzamento dell'uso che ognuno degli interessati alla riparazione ha fatto della libertà, apprezzamento nel quale assumono valore, ad es., l'incensuratezza e, in senso contrario, precorse, negative, esperienze giudiziarie.
E non è certamente contraddetta quando, come nel caso di specie, le conseguenze personali e familiari siano tali da presentarsi, esse, come preponderanti, tali da soverchiare, e legittimamente, e pur sempre, ovviamente, nei limiti del tetto massimo di un miliardo, quanto l'applicazione del criterio del parametro aritmetico riserva alla perdita della libertà.
Ne consegue che la corte di appello, nel determinare l'indennizzo in complessive L. 500.000.000, di cui L. 12.600.000 per la durata effettiva della custodia cautelare e L. 487.400.000 per le conseguenze personali e familiari, non si é allontanata dai criteri appena indicati, donde l'infondatezza di questo aspetto del motivo. II - Fondato, invece, è l'altro profilo del motivo, quello in cui il ricorrente nega che possano porsi sullo stesso piano, ai fini dell'indennizzo, la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari, non essendovi alcun dubbio, come questa suprema corte ha ricorrentemente affermato, che, se gli arresti domiciliari comprimono anch'essi la libertà, la comprimano, la sacrifichino, in modo certamente meno afflittivo di come la sacrifichi la custodia cautelare in carcere, sicché il giudice non può non tenere conto di questa innegabile, minore, afflittività ai fini della determinazione dell'indennizzo, correggendo in diminuzione il parametro aritmetico. III - È infondata la ben più incidente censura con la quale il ricorrente contesta l'affermazione dell'ordinanza impugnata che la perdita del posto di lavoro e le relative, negative, conseguenze di carattere economico - stipendio, pensione - siano da farsi risalire all'ingiusta detenzione.
a - È da premettere al riguardo che, stando ella lettera della legge, non v'è alcun dubbio e non potrebbe essere altrimenti - che "le conseguenze personali e familiari", di cui si occupa in tema di errore giudiziario, l'art. 643, comma 1 c.p.p., cui rinvia l'art. 315, comma 3, dello stesso codice - "si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario" - debbano essere conseguenze della ingiusta detenzione, così come, nell'errore giudiziario, debbono essere conseguenze della condanna. È, invero, la norma dell'art. 314, comma 1, c.p.p, che pretende questo rapporto di causa ed effetto nel momento in cui prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", disposizione in cui l'espressione "diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita" altro non può significare se non diritto a un'equa riparazione per avere subito, il richiedente, la custodia cautelare per essere stato ingiustamente privato della libertà subendone danni - conseguenze - e personali e familiari.
Oggetto dell'equa riparazione non è, dunque, qualsiasi pregiudizio personale o familiare cronologicamente successivo alla ingiusta detenzione, ma soltanto quel pregiudizio che abbia, o che abbia anche, nella ingiusta detenzione i propria causa, la propria fonte, la propria origine.
b - Ebbene, la corte di appello, nel trattare quest'argomento, ha correttamente affermato che "l'incriminazione per il delitto di estorsione, nonché la conseguente sottoposizione del dr. ON a procedimento penale e alla misura della custodia cautelare in carcere hanno costituito il motivo del licenziamento", dando per certo, quindi, che il licenziamento sia stato causato quanto meno anche dalla misura della custodia cautelare.
Né può eccepirsi, come si fa nel ricorso, che la lettera di contestazione disciplinare è del 6 aprile 1994 e la lettera di licenziamento del 3 maggio 1994 mentre la custodia cautelare era venuta meno il 24 dicembre 1993 e ciò sia perché il lasso di tempo che va dalla scarcerazione alla contestazione disciplinare, preludio del licenziamento, - tre mesi e 13 giorni - non è tale da rendere illogico, irrazionale, il collegamento tra la detenzione e il licenziamento, sia perché la corte ha riportato,pag. 16 dell'ordinanza, contestazione disciplinare nella quale, come sottolinea il ON nella memoria, è chiarissimo il riferimento all'arresto e all'essere stato il licenziamento determinato anche dall'arresto.
"In relazione al procedimento penale promosso a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia per il delitto di estorsione continuata, in concorso con altri, nell'ambito del quale lei è stato tenuto in arresto dal 26 novembre 1993 al 24 dicembre 1993, le contestiamo - così l'ordinanza - di avere tenuto i comportamenti penalmente rilevanti presupposto della predetta incriminazione che sono contrari all'obbligo di rettitudine che si impone in particolare per i dirigenti in ogni aspetto della vita di relazione, anche in considerazione del prestigio di cui debbono inderogabilmente godere per lo svolgimento del lavoro". La contestazione è in relazione ad un procedimento penale per estorsione continuata nel quale il ON aveva subito la custodia cautelare, il che vuole dire, inequivocabilmente, che causa del licenziamento è stato considerato quel procedimento con quella imputazione. tanto grave da aver determinato la misura della custodia cautelare in carcere.
E, d'altro canto, non può meravigliare che la società datrice di lavoro abbia deciso il licenziamento del ON desumendo la gravità della imputazione anche - e tutt'altro che marginalmente - dalla ordinanza di custodia cautelare, ordinanza che in tanto si giustifica, - si legittima - come é noto, in quanto sussistano gravi indizi di colpevolezza e ricorrano precise esigenze cautelari. Ed è opportuno ricordare, sul punto, che, secondo le ss.uu. di questa suprema corte, "per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità dl colpevolezza (ss.uu., 21 aprile 1995, Cosentino).
E che questa qualificata probabilità di colpevolezza, strutturalmente collegata alla misura della custodia cautelare, abbia inciso sulla decisione di licenziamento non sembra seriamente contestabile per il tutt'altro che rilevante lasso di tempo intercorso tra la scarcerazione e la lettera di licenziamento e, appunto, per l'espresso riferimento all'arresto che si legge nella contestazione disciplinare.
c - L'ordinanza può dirsi, poi, altrettanto motivata quanto alle dimissioni del ON dalle cariche ricoperte presso gli enti elencati nelle pagine 23 e 24 del provvedimento impugnato, nel quale si è posto in risalto che il ON si è dimesso da quegli incarichi appena riacquistata la libertà e, quindi, immediatamente a ridosso del provvedimento restrittivo, e che, così facendo, non ha fatto altro che prevenire l'invito alle dimissioni. La corte di appello, tenendo conto della natura del reato contestato del provvedimento di privazione della libertà, anche dal quale quegli enti avrebbero potuto desumere, a ragione, la gravità dei fatti, ha, dunque, correttamente ritenuto che quelle dimissioni fossero da attribuirsi anche, se non prevalentemente, all'ordinanza che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere e, soprattutto, che, in quel momento, fosse altamente probabile - e il licenziamento, dovuto anche al provvedimento di restrizione della libertà e intervenuto poco più di tre mesi dopo la scarcerazione, era lì a confermarlo che il ON sarebbe stato invitato a dimettersi.
L'ordinanza impugnata, se non si presta a censure per avere ritenuto che le conseguenze personali di carattere economico abbiano avuto come causa anche, quanto meno, l'essere stato il ON privato della libertà, invece, censurabile in quella parte in cui, valutando l'aspettativa di vita, ha affermato apoditticamente, cioè senza alcun riferimento ad una qualche attendibile fonte, che tale aspettativa sia, per gli uomini del nostro paese, di 90 anni, laddove il ricorrente ha sostenuto,, citando le rilevazioni statistiche ufficiali, che l'aspettativa di vita non va, per gli uomini del nostro paese, al di là di 77,9 anni. IV - L'ordinanza in questione . è, inoltre, senz'altro errata nella patte in cui ha disposto, l'esecuzione provvisoria. Come bene hanno osservato il ricorrente e il procuratore generale presso questa suprema corte l'art. 315, comma 3, c.p.p.,- si è già avuto occasione di porlo in evidenza - dispone che "si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario" e l'art. 646, che detta le regole per il procedimento e la decisione sulla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, nel comma 5 prevede che "il giudice, qualora ne ricorrano- le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti", provvisionale che è cosa ontologicamente diversa dalla provvisoria esecuzione del provvedimento.
V - Anche in ordine alle spese - è il quarto motivo - la censura è fondata, non essendovi dubbio che la corte non possa rimproverare all'Amministrazione, per porle a carico le spese, di non essersi adoperata per una definizione stragiudiziale della questione, essendo noto che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione riveste i caratteri di lite necessaria poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale (Cass., 22 marzo 2000, Vittuci;
15 marzo 2000, Reichast).
"Orbene - così l'ordinanza al riguardo - stante la natura civilistica del procedimento in esame, ben avrebbe potuto diligentemente la difesa erariale formulare una congrua proposta transattiva con notevole semplificazione di questo procedimento di merito e successivo alleggerimento del carico dei ricorsi alla corte suprema".
Se é vero, poi, come si legge nell'ordinanza, che l'Amministrazione, nel costituirsi, ha contestato soltanto genericamente il quantum, non è meno vero che la corte ha dimezzato il quantum richiesto determinandolo in 500.000.000 e non nel miliardo richiesto. Questo ridimensionamento non impedisce di certo al giudice di merito di condannare al pagamento delle spese la parte comunque soccombente.
Ma, la soccombenza diventa illegittima allorché il giudice affidi la propria decisione, come nella specie, prevalentemente a ragioni prive di fondamento giuridico.
VI - È fondato, infine, anche il quinto motivo dovendo il giudice, nella liquidazione delle spese, come obietta il ricorrente, specificare, cosa che la corte di merito non ha fatto, le singole poste prese in considerazione quanto agli esborsi, ai diritti e agli onorari, che vanno fissati tra il minimo e il massimo tabellare.
2 - Ciò premesso, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, dovendo il giudice di merito, in sede di rinvio, determinare l'incidenza sul {quantum della diversa valutazione degli arresti domiciliari rispetto alla valutazione della custodia cautelare e della non corretta affermazione in ordine all'aspettativa di vita, oltre che ritornare sul tema delle spese;
l'annullamento travolge anche il punto dell'ordinanza relativo alla provvisoria esecuzione.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Perugia che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.