Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2002, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
E 67607 6 N 8 5 9 O . 1 I C C / Z N 4 A / A . I 6 6 R B 18 2 T R . . S I L R A . L G T P . 0 52 39/02 A E U D . R B B L I Oggetto: IVA Accertamento E A A - R T D OME ELLOPOLO 1 D T I A 1 S I 3 E N 1 R T E E S . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N I T E N S A A E SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 2875/2000 M 1 Cron. 16069 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Rep. Dott. Stefano Monaci Consigliere Ud. 23.01.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Bruno Spagnamusso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto: N. 67607 dalla RA ET & CENCE DONATO SD, in persona del socio amministratore OR AT, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avvocato Giuseppe lucci, ed elettivamente domi- ciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato Bruno Riitano, Via Romeo Romei, n. 19;
- ricorrente -
contro
L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO-Ufficio IVA di Frosinone, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- controricorrente — سلام 221 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 29 ot- tobre 1998, n. 98450211, depositata l'11 dicembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 23 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per l'Amministrazione finanziaria, l'avvocato Gianni De Bellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La TE OR e CE ON SD ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 29 ottobre 1998, n. 98450211, depositata l'11 dicembre 1998, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone n. 472/08/96, che aveva respinto un ricorso della società in tema di IVA 1984. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 25 maggio 1991 e il 5 giugno 1991 l'Ufficio IVA di Frosinone notifica alla SD AT OR e CE ON un avviso di liquidazione e di pa- gamento per lire 6.027.032; - l'avviso è scaturito dalla sentenza tributaria di primo grado 4 dicembre 1989, n. 226, che ha accolto parzialmente il ricorso n. 101879, proposto dal contribuente avverso l'avviso di rettifica IVA 1984: l'Ufficio IVA di Frosi- none ha richiesto il pagamento dei due terzi della maggiore imposta definita;
-contro l'avviso di liquidazione la società propone ricorso, eccependo che nell'avviso non è ben specificato il titolo al quale l'importo richiesto è dovu- to, cioè se si tratti di richiesta a titolo provvisorio o definitivo;
سلسلے -la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, previa acquisizione della sentenza n. 226, respinge il ricorso della società con sentenza n. 472/96, e la condanna al pagamento delle spese per lire 300.000; - l'appello della società è respinto dalla Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 29 ottobre 1998, n. 98450211, è così motivata: le motivazioni addotte dal contribuente nell'appello proposto non hanno aggiunto nulla alle argomentazioni enunciate nel primo ricorso;
- dall'esame effettuato dell'avviso di liquidazione, infatti, si è rilevato che in esso erano stati indicati: la Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la decisione;
il numero del ricorso tributario proposto dalla contri- buente dal quale era scaturita la decisione tributaria;
l'anno d'imposta ogget- to di rettifica cui si riferiva controversia;
- le eccezioni mosse dal contribuente con l'appello proposto hanno solo sco- po dilatorio e sono ininfluenti per quanto riguarda l'emissione dell'avviso di liquidazione.
2.1. Il ricorso per cassazione della AT OR e CE ON SD è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia ac- colto e che la sentenza impugnata sia cassata, con tutti i provvedimenti con- sequenziali. Con vittoria di spese ed onorari del grado del giudizio di cassa- zione.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso. m 3 3.2. Il Ministero controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia rigettato con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denun- cia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisi- vo della controversia.
4.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributa- ria regionale avrebbe omesso di considerare le giuste doglianze esposte dal ricorrente nell'atto di appello sulla insussistenza della motivazione della de- cisione di primo grado. Infatti, l'appellante avrebbe evidenziato come in quella decisione fossero chiari i segni della erroneità, dal momento che essa aveva apoditticamente rilevato "che l'avviso di liquidazione scaturisce dal- l'avviso di rettifica la cui impugnazione ha determinato la decisione par- zialmente favorevole", quando nell'avviso di liquidazione impugnato man- cavano, peraltro, anche gli estremi dell'avviso di rettifica su cui i giudici di prime cure intendevano fondare la legittimità dell'avviso di liquidazione.
5.1. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere la violazione e la falsa applicazione dell'art. 60 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'art. 56 dello stesso decreto, in relazione all'art. 360 cpc.
5.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che la Commissione tribu- taria regionale, confermando la sentenza di primo grado, oltre a travisare i fatti storici e a contraddirsi nella motivazione, avrebbe illegittimamente ri- tenuto la conformità a norma dell'avviso di liquidazione impugnato. Al ri- guardo occorrerebbe considerare che l'avviso di liquidazione, con il quale ли l'Ufficio IVA aveva notificato la richiesta della somma, era privo dei requi- siti essenziali previsti della legge a tutela del contribuente. Dall'art. 56 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, cui l'art. 60.2, n. 2, fa espresso riferimento, si dedu- ce che l'atto impositivo deve essere notificato mediante avvisi motivati con indicazione specifica, a pena di nullità, degli elementi su cui è fondata la pretesa. Orbene, anche da una superficiale lettura dell'avviso di liquidazione si deduce che lo stesso è privo dell'indicazione della decisione in tutti i suoi elementi (indicazione della Commissione, della data, della sezione, del nu- mero), della data di notifica della stessa e e dell'atto di accertamento ad essa relativo.
6.1. I due motivi di impugnazione possono essere esaminati con- giuntamente a causa della loro connessione oggettiva. Infatti, si pone, sotto profili diversi, ma collegati, la stessa questione relativa all'identificabilità dell'avviso di liquidazione contestato.
6.2. I motivi sono infondati. Infatti, la Commissione tributaria regio- nale ha verificato che nell'avviso di liquidazione erano stati indicati tre ele- menti identificativi della sentenza, cui si dava esecuzione provvisoria e par- ziale: 1) la Commissione tributaria provinciale che aveva adottato la deci- sione;
2) il numero del ricorso sul quale la Commissione tributaria provin- ciale si era pronunciata;
3) l'anno d'imposta oggetto di rettifica. Anche se non v'è dubbio che sarebbe auspicabile che l'amministrazione finanziaria fornisse anche altri elementi di identificazione, ancora più specifici, come la data di adozione e di pubblicazione della sentenza e il suo numero, è altret- tanto sicuro che anche in base dei tre elementi indicati il contribuente è stato posto in condizione di individuare con esattezza la sentenza alla quale l'av- M viso di liquidazione intendeva dare esecuzione, la quale non poteva essere che provvisoria e parziale in forza degli art. 60 e 61 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che era onere della società di conoscere, così come qualsiasi altro sog- getto dell'ordinamento giuridico è tenuto a conoscere il contenuto degli atti normativi pubblicati.
7. Per le considerazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato.
8. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 600,00 (seicento), di cui Euro 100,00 (cento) per spese, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002. Il Presidente E Il relatore ed estensore N O I Z Meloncelli CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano E DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 N 8 5 Oggi.
1.2. APR. 2002 9 O I 1 / A Z N CANCELLIERE C1 I 4 A / - R Arnaldo Casano 6 R B 2 mable T A . S T I L R . L U G P . A B E D . I R B L R E A A T A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T . S N I N A E A S E M 6