Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14735 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN1:47:35/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 3771/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.34389 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.13/05/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OM UL TA, OM AN GI, OM AN UL;
- intimati diavverso la sentenza n. 1739/99 del Tribunale 2002 POTENZA, depositata il 30/11/99 R.G.N. 1126/98; 2083 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 3771/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Potenza OL EL BE chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 721 del 1998 accoglieva la domanda e condannava il Ministero a corrispondere l'indennità in questione a decorrere dal febbraio del 1991. Proponeva appello il Ministero deducendo che l'indennità doveva farsi decorrere dal febbraio 1996, epoca nella quale era stata effettuata la visita medica del richiedente da parte del CTU nominato dal Pretore. Il Tribunale di Potenza, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza n. 1739 del 1999 rigettava l'appello. In motivazione il Tribunale osservava che dovevano essere disattese le conclusioni del CTU nominato in secondo grado, secondo cui le condizioni per la concessione dell'indennità sarebbero venute ad esistenza solo nel febbraio 1996, perché il perito non aveva potuto procedere a visita diretta dell'interessato, deceduto nelle more del giudizio;
riteneva invece di dover condividere le conclusioni del CTU nominato dal Pretore, che aveva proceduto a visita diretta del OL, perché più convincenti sul piano logico e scientifico e formulate in base alla considerazione di tutte le patologie da cui questi risultava affetto e del loro aggravamento. Avverso questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Gli eredi di OL EL BE non si sono costituiti. 2 Motivi della decisione Con l'unico motivo il Ministero denuncia violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, nonché omessa e contraddittoria motivazione, e sostiene che il Tribunale non ha spiegato adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni del CTU nominato in secondo grado e ad accogliere invece quelle del CTU nominato dal Pretore. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe rilevato: che il perito d'ufficio di primo grado aveva accertato che il OL, dell'età di 89 anni, al momento della visita medica presentava una grave difficoltà non certo una impossibilità di nella deambulazione ma movimento;
che tale difficoltà, pertanto, non poteva ру giustificare una impossibilità di deambulazione a partire dal Юрат 1991; che le valutazioni del CTU erano basate su argomentazioni presuntive non suffragate da sicuri dati amnestici;
che l'episodio di ictus occorso al periziato nel 1983 non poteva da solo giustificare la decorrenza dell'indennità dal 1991, in quanto aveva causato una invalidità parziale compresa tra il 61% ed 70% e non la totale incapacità. Il ricorso è infondato. Nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, meramente enunciate e non svolte, le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della sentenza. In tema di accertamento di invalidità comportante l'incapacità di deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine 3 alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, alla loro insorgenza, nonché alla incidenza delle stesse sulla predetta capacità costituisce tipico accertamento di fatto che è incensurabile in sede di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. E' stato altresì affermato che qualora, nel corso del giudizio, vengano nominati in tempi successivi due O più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purchè dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di Deposi valutazione specificamente seguiti (Cass. n. 6822 del 1995). E' stato inoltre ritenuto che, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico della sentenza d'ufficio, il difetto di motivazione denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficenze diagnostiche riscontrabili nella perizia, о nella precisazione delle affermazioni illogiche o in о nella scientificamente errate essa contenute, individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi una inammissibiledel processo logico, che si traduce in f richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Nella specie il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto, ha dato ampia giustificazione delle ragioni che 10 hanno indotto a condividere le conclusioni della CTU di primo grado, ed ha precisato che detto consulente ha mostrato di tener presente l'avanzatissima età del periziato, le patologie da cui questi risultava affetto, l'epoca della loro insorgenza e la loro naturale evoluzione, nonché l'aggravamento della situazione verificatasi a partire dal gennaio 1991 a seguito e per effetto di un ulteriore episodio di ictus risultante da relazione Юрай neurologica in atti. Per contro, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in una generica doglianza avverso il giudizio di impossibilità di deambulazione della periziata;
le valutazioni del consulente tecnico non formano oggetto di alcuna critica sul piano medico- legale e tecnico-scientifico, né vengono evidenziati contraddizioni e vizi logici nell'iter argomentativo della sentenza, sicchè le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della decisione del giudice di merito. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. In mancanza di rituale attività difensiva dell'intimato non spese di questo si deve provvedere alla liquidazione delle giudizio di legittimità. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002 Il Prooidents by Il Cons. estensore GranateОнтов Двропіно Cunic IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17.011.2002 !