Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18354 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B' 1 8 354 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Presidente - R.G.N. 22708/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 43135 Dott. Donato FIGURELLI -Consigliere - Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud. 24/10/02 Saverio TOFFOLT Dott. Guglisimo SIMONESCHM Consigliere ----- ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: UP IA RO, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RUGGERO PAPINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
S.S.T. S.R.L., PELAGOS S.D.F., in SERVIZI TURISTICI persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, 10 studio dell'avvocato GIAMIA CAMICI, presso rappresentati e difesi dall'avvocato FAUSTO BIANCHI, 2002 4197 giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avversO la sentenza n. 689/99 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 03/11/99 R.G.N. 121/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Ricorre con quattro motivi la sig.ra IA SA LL per la cassazione della sentenza in data 2/3 novembre 1999, con la quale il Tribunale di Livorno ha rigettato l'appello proposto dalla predetta nei confronti della Società Servizi Turistici (S.S.T.) s.r.l. e della Pelagos s.d.f., in persona del legale rappresentante Antonella Giuzio, avverso la sentenza n.3/96 in data 13 febbraio 1996 del Pretore della stessa sede che, sul presupposto che tra le parti fosse stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, aveva respinto la domanda della LL volta alla declaratoria di illegittimità di licenziamento intimatole da controparti e alla condanna delle stesse a corrisponderle le retribuzioni per tutta la durata prevista per il rapporto o dell'indennità ex art.2 della legge 108/1990. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la lavoratrice con quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono le due società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di ricorso è dedotto vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all'art.360 n.5 c.p.c.>>, col secondo motivo è denunciato vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 1362, 2° comma c.c. con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c.>>. 2270800.doc 3 Sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe valutato in modo incompleto e superficiale il materiale di causa ed avrebbe motivato in modo carente. In particolare non aveva considerato che non risultavano indicati gli elementi costitutivi dell'associazione in partecipazione (data di inizio delle prestazioni, quota di partecipazione agli utili e l'eventuale partecipazione alle perdite, diritto al rendiconto dell'affare). In realtà non era mai intervenuto tra le parti un accordo al riguardo, anche perché al momento della riunione in cui si pretendeva fosse stato concluso, era ancora incerta la data di inizio del servizio;
questa avrebbe dovuto essere indicata successivamente dall'appaltante Azienda promozione turismo. Il Tribunale aveva omesso di considerare la circostanza fondamentale che le prestazioni erano iniziate prima ancora di aver stipulato alcun contratto di associazione in partecipazione, come ammesso nell'interrogatorio formale dalla legale rappresentante della S.S.T.. Con ulteriori due motivi la ricorrente deduce vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art.360 n.5 c.p.c. sotto un ulteriore profilo>>, nonché vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.2094 c.c., e dell'art. 1362, 1° co. c.c con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c.>> e rileva che il contenuto del preteso contratto di associazione in partecipazione confliggerebbe in modo insanabile con il nomen iuris'> adottato dalle parti. 2270800.doc fisso e predeterminato, ma dipendeva dalla corretta esecuzione del contratto. Se peraltro si considera che nel contratto di appalto tra l'A.P.T. e le due società era stabilito un compenso per le due società di £.44.000.000=, il preteso contratto di associazione avrebbe previsto l'obbligo di corrispondere il 14% sul volume d'affari della gestione, come risultava documentato. Nel caso di specie, il volume d'affari della gestione era pari alla somma corrisposta alle società dall'A.T.P. e cioè a 44.000.000, ne conseguiva che le lavoratrici avrebbero percepito nei tre mesi di contratto il 14% di tale somma, pari a £.
6.160.000 e cioè circa £.
2.000.000 mensili, come ammesso dalla Giuzio, legale rappresentante della Pelagos in sede di interrogatorio formale. Non vi era, dunque, rischio di impresa e avrebbe dovuto essere, perciò, ritenuta la natura subordinata del rapporto. A tale conclusione si sarebbe dovuti pervenire considerando che le società erano obbligate a stipulare con le lavoratrici un rapporto di lavoro subordinato, come si desume dalla pattuizione del contratto di appalto secondo cui tutti gli oneri retributivi previdenziali e assistenziali relativi al personale sarebbero stati a carico dell'appaltatrice: di oneri retributivi, assicurativi e previdenziali avrebbe potuto parlarsi solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il tenore letterale del contratto di appalto e della convenzione con le lavoratrici avrebbe dovuto indurre a ritenere, secondo il senso letterale e logico delle parole, che si era inteso costituire un rapporto di lavoro subordinato, così come, già nel 1992, con la S.S.T., come risultava dalle buste paga in atti. vind 2270800.doc 5 Il rapporto di lavoro era pienamente compatibile, nonostante i margini di autonomia evidenziati dai testi, con un vincolo di dipendenza. I motivi, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati. Secondo l'esposizione dell'atto introduttivo riportata nel ricorso per cassazione, la S.S.T.e la Pelagos s.d.f., costituitesi in consorzio, si erano rese aggiudicatarie per £.44.000.000 dell'appalto bandito il 9 maggio 1994 dall'Azienda di Promozione Turistica di Portoferraio per servizi di tale sottore. La convenzione prevedeva che le addette a tali attività avrebbero dovuto essere assunte come lavoratrici dipendenti. In effetti la ricorrente iniziò le proprie prestazioni il 1° luglio 1994 e solo dopo dieci giorni si sentì proporre di firmare un contratto di associazione in partecipazione della duratadi tre mesi e, al suo rifiuto, venne licenziata. Ha, per contro, ritenuto il giudice di appello che le deposizioni testimoniali provavano che l'appellante aveva accettato la associazione in partecipazione. Il rischio di impresa era rappresentato dal conseguimento dell'utile in relazione alla corretta esecuzione del contratto. Le modalità di svolgimento del rapporto, alla stregua delle prove acquisite, non erano state incompatibili con quella forma associativa;
comunque era prevalente la volontà delle parti. Il contratto di appalto stipulato con le due società dall'Azienda di promozione turistica imponeva l'obbligo di fornire cinque persone qualificate, ma non necessariamente con contratto di lavoro subordinato. Né il rispetto di tale obbligo avrebbe potuto essere preteso dall'appellante, terzo rispetto al contratto di appalto. A 2270800.doc 6 Tanto premesso, rileva la Corte come la sentenza impugnata si fondi su accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. Peraltro, la Corte di cassazione è costante nell'affermare che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri (in ragione del loro diverso spessore probatorio), con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l' "iter" seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000, n.6023; v. anche Cass. 9 novembre 2001, n.13910; 18 ottobre 2001, n.12751; 17 luglio 2001, n.9662; 9 aprile 2001, n.5235; 9 aprile 2001, n.5231). E' stato anche precisato da questa Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità, non può consistere in un apprezzamento dei fatti diverso da quello preteso dalla parte (Cass. 21 ottobre 1994, n.8653). Non sono quindi ammissibili in questa sede di legittimità le argomentazioni, fondate su pretese rispondenze di carattere 2270800.doc 7 economico- contabile, nelle quali la ricorrente si è diffusa per prospettare l'insussistenza a proprio carico del rischio di impresa o su pretesi accordi tra ente appaltante e imprese appaltatrici. Soprattutto, comunque, occorre porre in rilievo come il ricorso, nell'insistere in quei dati fattuali che avrebbero dovuto indurre ad escludere la sussistenza di un rapporto di compartecipazione, quale previsto dagli artt.2549 e segg. c.p.c., non ha minimamente indicato quali siano stati quegli elementi concreti che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ravvisare la fattispecie del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.civ., rispondenti alla connotazione specifica della subordinazione e, in particolare, significativi di un vincolo più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda (cfr. Cass. 3 febbraio 2000, n1188; 24 febbraio 2001, n.2693). Le considerazioni svolte impongono, dunque, di rigettare il ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 10,00, oltre a €.2.000,00# per onorari. Così deciso in Roma, addì 24 ottobre 2002. Wow Pustardou VTS, IL PRESIDENTE down IL CONSIGLIERE ESTENSORE. % 2270800.doc IL CANCELLIERE Shille Depositato in Cancellería IL CANCELLIERE (28/12/2008 joggi, 2.8 DIC 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA → DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533