Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REP 7432 /0 1 IN NOME DEL OPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 639/99 Cron2. 12187 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R.R.PEREIRA 78, presso lo studio dell'avvocato LO RETO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SRL, in persona del legale INTERNATIONAL AUTO pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA ADOLFO RAVA' 106, rappresentato e difeso dall'avvocato COMITO FULVIO, giusta delega in atti;
2001 862 controricorrente -1-
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, avvocati CORETTIrappresentato e difeso dagli ANTONIETTA, PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 28/01/99 rep. 67694; resistente con procura avverso la sentenza n. 15452/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/09/98 R.G.N. 4014/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ALESSANDRINI;
udito l'Avvocato COMITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del Lavoro di Roma, la TO S. r. 1., conveniva in giudizio GI LA CA chiedendo che, in relazione al rapporto di lavoro con lo stesso intercorso, si accertasse la spettanza della sola somma di lire 13.096.000 a titolo di TFR. Con separato ricorso il LA CA, a sua volta, conveniva in giudizio -l'TO e la International Auto S. r. 1. – alle cui dipendenze assumeva di aver lavorato dal 6. 2. 1987 al 15. 1. 1986 – chiedendone la condanna, in solido o pro quota, al pagamento in proprio favore della complessiva somma di lire 196.378.720 (ovvero di quella diversa dovuta), rivendicata a titolo di differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori proprie del I° livello contrattuale, per lavoro straordinario, ferie, festività e riposi non fruiti;
nonché per il ricalcolo, mediante l'inclusione di detti compensi e delle provvigioni, della tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva di ferie e M festività, dello straordinario e del TFR;
chiedeva, inoltre, la condanna delle società al risarcimento dei danni conseguenti all'omesso pagamento dei contributi prescritti. L'International Auto S. r. 1., costituitasi nel giudizio proposto dal LA CA, eccepiva la prescrizione decennale relativamente al diritto alla qualifica superiore rivendicata, nonché la prescrizione quinquennale e quella annuale breve in relazione alle pretese economiche, delle quali, nel merito, contestava il fondamento, evidenziando che il ricorrente era stato adibito unicamente alla vendita degli autoveicoli e non aveva svolto lavoro straordinario. L'TO contestava, a propria volta, la domanda proposta dal lavoratore e ne chiedeva il rigetto. 1 Riuniti i procedimenti, all'esito dell'istruttoria, il Pretore dichiarava prescritti i crediti vantati dal LA CA nei confronti della società International Auto S.r.l.; respingeva la richiesta di risarcimento del danno previdenziale ed accoglieva la domanda proposta nei confronti della società TO, condannandola a pagare al ricorrente la somma richiesta per i vari titoli, maggiorata di interessi e rivalutazione. Avverso detta pronuncia proponeva appello l'TO, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva statuito la propria condanna. Anche il LA CA proponeva autonomo appello, convenendo in giudizio entrambe le società e notificando l'atto di gravame anche all'INPS; chiedeva, a sua volta, la riforma della medesima decisione nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione dei crediti maturati nei confronti dell'International.crediti M Le società resistevano al gravame;
quindi, disposta la riunione dei procedimenti in grado di appello, veniva dichiarata l'interruzione del processo in seguito al decesso dei difensori dell'TO. Il LA CA presentava istanza di riassunzione dei procedimenti nei confronti dell'International e del fallimento dell'TO, intervenuto nelle more;
quindi, con sentenza in data 16.5.1995, l'adito Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità della riassunzione proposta nei confronti del fallimento e disponeva la prosecuzione dell'altro giudizio rimasto pendente tra lo stesso LA CA e la International Auto s.r.l., nel quale si costituiva anche l'INPS, chiedendo, a propria volta, l'accertamento dell'obbligo contributivo da parte della società. Con sentenza depositata il 3 settembre 1998, il Tribunale, rilevato che alcuna manda era stata proposta dal LA CA in primo grado nei confrontidomanda dell'INPS, e che le sue rivendicazioni nei confronti della datrice di lavoro erano generiche e, comunque, non provate, rigettava l'appello. 2 Per la cassazione di tale sentenza ricorre GI LA CA con un unico motivo. Resiște l'International Auto $.r.l. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c.memoria MOTIVI LA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 434 e 437 c.p.c. nonché motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), dolendosi che il Tribunale di Roma abbia rigettato la domanda per essere il ricorso in appello generico e le pretese avanzate non sorrette da adeguati elementi di prova. Giova premettere, a chiarificazione della proposta censura, che il Giudice a quo, nel rigettare il gravame, ha adottato un duplice ordine di argomentazioni. Per un verso, ha ritenuto del tutto generica "la doglianza come formulata", in quanto veniva “apoditticamente" indicata come spettante la somma di lire 102.317.024 (la cui quantificazione, rispetto alla somma di lire 196.378.720 in origine 1 rivendicata indistintamente nei confronti di entrambe le società convenute in giudizio -la TO s.r.l. e la International Auto s.r.l.- era priva di qualsiasi spiegazione) senza riferimento alcuno alle risultanze istruttorie che avrebbero dovuto comportare -in tesi- l'accoglimento della domanda. Per altro verso, ha puntualizzato che la compiuta istruttoria non aveva fornito chiari ed inequivoci elementi di giudizio in ordine ai titoli "fondamentali" in discussione, e cioè: "maggiore qualifica", della quale i testimoni escussi sul punto avevano contraddittoriamente delineato i confini, ed “entità delle provvigioni”, rispetto alle quali altrettanto indeterminati risultavano gli elementi acquisiti attraverso le medesime deposizioni (in particolare, quelle dei testi NA, OP e OC). Inoltre -sempre ad avviso del Tribunale- il LA CA non aveva assolto con il necessario rigore l'onere probatorio in ordine alla mancata fruizione delle ferie ed all'espletamento di lavoro straordinario, in quanto anche su tale 3 ! punto le testimonianze apparivano insufficienti e, nel loro complesso, contraddittotrie. Incperenza a tali valutazioni, il Giudice a quo riteneva assorbita la questione concernente il ricalcolo dal TFR mediante l'inclusione dei sopra dedotti elementi retribuiti non provati;
a ciò era da aggiungere l'impossibilità di distinguere la quotadi pertinenza di ciascuna delle due società, presso cui il LA CA aveva lavorato, stante la genericità della relativa deduzione formulata nel ricorso introduttivo e nel motivo di gravame. Tali argomentazioni vengono censurate dal ricorrente, il quale, in ordine all'affermata "genericità" dell'appello fa presente di avere allegato al ricorso ex art.414 c.p.c. un conteggio analitico contenente la spiegazione precisa sia dei critericriteri di individuazione della base di calcolo, sia delle procedure eseguite per la determinazione delle varie voci retributive per le quali era stata formulata domanda di condanna;
ed analogamente era avvenuto con il ricorso in appello, contenente la completa trascrizione del conteggio allegato al ricorso di primo grado, limitato tuttavia alla minor somma di lire 102.313.024 per effetto della eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata dalle parti resistenti, che limitava il periodo in esame a quello compreso dal 30 maggio 1981 al 31 maggio 1984, rispetto alla domanda formulata in primo grado con riferimento alla data iniziale dell'1 febbraio 1972. In ordine, poi, alla ritenuta assenza di chiari ed inequivoci elementi di giudizio circa i titoli fondamentali in discussione, il ricorrente evidenzia come il rito del lavoro, pur non attuando un sistema inquisitorio puro, tende a contemperare, il relazione alla particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, attribuendo al giudice il potere- dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti controversi. on meritano di essere accolte. Le esposte censure non Invero, senza sottacere la inadeguatezza della contestazione al giudizio di “genericità” del gravame, espresso dal Tribunale, la quale avrebbe richiesto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- la integrale trascrizione nel ricorso della risultanza processuale asseritamente non valutata 0 insufficientemente valutata (ex plurimis, Cass. sez. un. 13 gennaio 1997 n.265), la ulteriore deduzione circa la "doverosità”, da parte del Giudice d'appello, di ricorrere, nella specie, ai poteri di ufficio ex 437 c.p.c., non può essere condivisa. In proposito, ritiene il Collegio di ribadire l'orientamento della giusrisprudenza di legittimità, alla cui stregua il secondo comma dell'art. 437 codice di procedura civile, stabilendo che il collegio può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice d'appello un potere discrezionale il cui esercizio e' incensurabile in sede di legittimità, sicché anche nel caso in cui manchi una espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che l'omessa motivazione configuri una implicita negazione della indispensabilità di essi (ex plurimis, Cass. 2 ottobre 1999 n.10960; Cass. Sez. un. 28 novembre 1994, n.10127). Nella specie, peraltro, non è dedotto neppure che il LA CA abbia avanzato dinanzi al Giudice di merito istanza diretta all'esercizio della facoltà attribuita dall'art.437 c.p.c., né, tanto meno, che abbia specificato attraverso quali ulteriori mezzi di prova sarebbe stato possibile superare le incertezze e contraddizioni delle testimoniali raccolte nel primo grado di giudizio.prove Il ricorso va, quindi, rigettato. Lespesedi questo giudizio, nei confronti della International Auto s.r.l., liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla, invece, per le spese nei confronti dell'INPS, non avendo l'Istituto svolto attività difensiva. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della International Auto s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in lire 45'000 oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari;
nulla per le spese nei confronti dell'INPS. Roma 21 febbraio 2001. es Il Consigliere est Il Presidente incais IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 1 GIU. 2001 oggi, A OLCA M E IL CANCELLIERE R P U N Photl B I O O C 3 3 5 0 1 . . N A T S R S 3 I A A 7 ' D - T L , 8 , L - O A E 1 L S D L 1 E I P O S S B E I N I G E N D G S G E A I O L T A S A O O D A P L T E T L , M I I E O R I R D A T D D S I O E G T E N R E S E 6