Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Poiché il diritto alla rendita di cui all'art. 85 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 si fonda esclusivamente sul nesso di causalità tra l'infortunio patito dal soggetto assicurato ed il suo decesso e compete ai superstiti "iure proprio" e non "iure successionis", sono irrilevanti le particolarità ovvero le speciali modalità delle prestazioni per infortunio attribuite in vita all'assicurato, di talché la circostanza che a quest'ultimo fosse stata liquidata la prestazione in capitale da parte della allora esistente Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia non vale ad escludere il diritto dei superstiti alla rendita ai sensi del citato art. 85.
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- 1. Ancora sulla compensatio lucri cum damno per la rendita INAIL “ai superstiti”Renzo Cunati · https://www.filodiritto.com/ · 10 novembre 2019
- 2. La nuova azione di regresso dell’INAIL dal 2019Renzo Cunati · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2019
Indice 1. Premessa 2. Le azioni di rivalsa (regresso e surroga) 3. Il nuovo articolo 11 del DPR 1124/1965 4. La nuova azione di regresso 5. Il nuovo articolo 10 del DPR 1124/1965 6. L'efficacia della modifica legislativa del regresso 7. La compensatio lucri cum damno per la rendita “diretta” e “ai superstiti”. 8. Conclusione 1. Premessa La materia INAIL, a partire dal 2019, presenta numerose “novità” per le Aziende, sia relativamente alla tassazione e ai premi di assicurazione dovuti dai datori di lavoro e sia alle azioni di rivalsa dell'Istituto (regresso e surroga), esperibili dall'Ente contro i responsabili in caso di infortunio o malattia professionale. Premi e rivalse sono regolati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati CESARE IOPPOLI, NOTO ANTONIO VINCENZO, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 9/7/96 rep.n.44066;
- ricorrente -
contro
PO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 199, presso lo studio dell'avvocato ITALO ALESSANDRO MANUCCI, rappresentata le difesa dall'avvocato BENITO GRASSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/96 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 15/03/96 R.G.N.216/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CATANIA per delega NOTO;
udito l'avvocato GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Avellino depositato il 25 maggio 1993 la sig.ra AN PO conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Sul Lavoro ed esponeva che il defunto marito IO EN aveva subito il 14 gennaio 1939 infortunio sul lavoro causa di inabilità all'80 per cento, in relazione al quale era stato a lui corrisposta una rendita vitalizia nonché a decorrere dal 1^ gennaio 1949 un assegno mensile ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1949 n.52; deduceva che, essendo il marito deceduto il 10 settembre 1992, ad essa competevano le prestazioni previste dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, negate peraltro dall'Istituto; e chiedeva quindi la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'assegno di lutto e della rendita di cui al detto art. 85, trattandosi di diretta liquidazione a favore del coniuge.
Il Pretore, accogliendo la domanda, condannava l'INAIL a corrispondere alla ricorrente l'assegno di lutto e la rendita nella misura fissata dal citato art. 85 (D.P.R. n.1124/1965), oltre rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 15 marzo 1996, rigettava l'appello proposto dall'INAIL.
Osserva il giudice d'appello che la rendita e l'assegno di lutto di cui all'art. 85 del D.P.R. n.1124 del 1965 competono al coniuge, e in genere ai superstiti dell' infortunato, "jure proprio" e non "jure ereditario", quale conseguenza di un decesso del quale l'infortunio sia stata causa o almeno concausa;
che nella specie un tale nesso causale non era stato validamente contestato;
e che pertanto la decisione pretorile doveva essere confermata.
L'INAIL chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte sorretto da un unico articolato motivo. L'intimata resiste con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il ricorrente Istituto denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 85, 231, 235 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 3 terzo comma D.L. Luog. 23 agosto 1917 n.1450,
111 D.Lgt. 21 novembre 1918 n.1889, 1 legge 24 marzo 1921 n.297 e 20 legge 19 gennaio 1963 n.15, nonché violazione e falsa applicazione dei principi generali sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.). Rileva che il Tribunale non ha motivato sulle deduzioni di esso Istituto svolte nell'atto d'appello là dove era stato evidenziato che per il lontano infortunio del 1939 l'infortunato EN era stato risarcito in capitale, interamente versato dalla allora Cassa Nazionale di Previdenza per invalidità e vecchiaia, e tale avvenuta liquidazione in capitale aveva assorbito ogni e qualsiasi pretesa previdenziale nei confronti dell'INAIL, facendo venir meno il rapporto assicurativo.
L'INAIL deduce inoltre che con la legge n.52 del 1949 (art. 7) ai titolari di rendita già in atto, e così pure nel caso di specie all'infortunato EN, era stato concesso in aggiunta alla rendita, al fine di adeguare tale rendita al maggior costo della vita conseguito alla svalutazione monetaria del dopoguerra, un assegno continuativo, progressivamente elevato nella misura con successive disposizioni normative, del quale non era mai stata prevista la reversibilità in favore dei superstiti, assegno che costituiva una prestazione economica diretta a carattere speciale e quindi non trasmissibile ai familiari, posto che con l'avvenuto pagamento della prestazione in capitale si era esaurito il rapporto assicurativo dell'INAIL. Rileva, da ultimo, che il riconoscere, nel caso di specie, - come operato dal Tribunale - la persistente operatività del rapporto assicurativo con esso Istituto, anche dopo la corresponsione della rendita in una somma pari al valore capitale, determinava una inammissibile duplicazione di erogazione dell'indennità in danno del medesimo Istituto.
2.-Il motivo è infondato.
Rilevato anzitutto che non risulta impugnata la pronuncia di condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'"assegno di lutto", va preliminarmente chiarito che la controversia promossa dalla sig.ra PO, e portata innanzi a questa Corte, ha per oggetto la corresponsione della rendita di cui all'art. 85 del T.U. n.1124/1965, e non pone dunque alcuna questione circa la reversibilità del particolare assegno continuativo mensile di cui all'art. 7 della legge 3 marzo 1949 n.52: sicché i vari rilievi e deduzioni svolti su tale ultimo punto dall'Istituto ricorrente non appaiono conferenti ai fini della chiesta decisione.
Giova pure evidenziare che costituisce giudicato interno al presente giudizio, attenendo a statuizione pretorile non impugnata in appello dall'Istituto, la riconosciuta spettanza "jure proprio" e non "jure successionis", alla superstite ricorrente in primo grado, della rendita di cui al citato art. 85. Statuizione, questa, che si appalesa comunque corretta e rispondente ai principi enunciati da questa Corte, là dove è stato appunto affermato che il diritto alla rendita in favore dei superstiti prevista dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, per il "caso di morte dell'assicurato determinata da evento lavorativo (infortunio o malattia professionale), sorge autonomamente ed "ope legis" in capo agli interessati (non essendo configurabile come rendita di reversibilità), indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento fosse già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore deceduto" (cfr. Cass. 27 novembre 1996 n. 10533). Atteso poi che, nel caso di specie, costituisce accertamento di fatto definitivamente operato dai giudici di merito la sussistenza di un nesso di concausalità tra la morte dell'assicurato, coniuge della PO, e l'infortunio sul lavoro a lui occorso (pur se nel lontano 1939), correttamente il Tribunale, nel confermare la decisione pretorile, ha riconosciuto alla superstite il diritto alla rendita in esame, qualificata come "conseguenza di un decesso del quale l'infortunio sia stato causa o almeno concausa" (pag. 4 sent. impugnata), specificando che la rendita a suo tempo riconosciuta direttamente all'infortunato, e l'assegno mensile continuativo a lui pure erogato, costituivano cosa distinta dalla prestazione oggetto di causa.
Poiché dunque, per quanto s'è detto, la rendita ex cit. art. 85 compete al coniuge dell'assicurato infortunato e deceduto (nei casi e nella misura di cui al n.1 dello stesso articolo) "se l'infortunio ha per conseguenza la morte" così come testualmente indicato nella norma - la quale individua così il titolo per l'acquisizione, da parte del superstite, del diritto a tale prestazione, configurato come diritto a lui spettante in via diretta e non per reversibilità, esclusivamente nel nesso di causalità tra l'infortunio patito dal soggetto protetto e il suo decesso, e quindi indipendentemente da pregresse situazioni o posizioni connesse all'infortunio, facenti capo all'assicurato deceduto -, deve escludersi ogni rilevanza al riguardo alla natura, alle particolarità od alle speciali modalità delle prestazioni assicurative attribuite in vita all'assicurato in relazione all'infortunio. Ed appaiono pertanto ininfluenti, ai fini della presente decisione, le deduzioni svolte nel motivo di ricorso in ordine, appunto, alle prestazioni direttamente percepite dal coniuge della PO. Correlativamente risulta esente dai denunciati vizi la sentenza impugnata, che ha enunciato in maniera completa e adeguata le ragioni posta a sostegno del riconoscimento alla PO del diritto alla rendita, ed ha implicitamente disatteso - anche recependo "per relationem" la motivazione della sentenza pretorile -, siccome non conferenti ne' attinenti alla questione oggetto di controversia, le deduzioni dell'Istituto in ordine al fatto che, all'epoca dell'infortunio, occorso al coniuge della PO, vigeva il sistema di liquidazione in capitale o che venne versta la corrispondente indennità all'allora esistente Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia.
3. - Il ricorso, per quanto sin qui detto, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 385 primo comma c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente INAIL a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 28.000 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999