Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA12 /02 IN MORE DE POPO OTAL ANO LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE di Vendite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 20741/99 Consigliere Cron. 2765 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. 300 Rel. Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. NI SEGRETO - Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TE NZA dar Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 155. per diritti 29 GEN. 2002 IA NE NT, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, difeso dall'avvocato PAOLO AGOSTINACCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA DG724599 lo studio dell'avvocato VIA ARCHIMEDE 39, presso GIANCARLO CRISTALLINI, difesa dall'avvocato LEONARDO RUSSO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 414/99 della Corte d'Appello di 1911 -1- BARI, Sezione II Civile, emessa il 26/03/99 (R.G. 710/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. NI SEGRETO;
udito 1'Avvocato Massimo MORELLI (per delega Avv. Leonardo RUSSO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 20.3.1989, ON Rosaria, assumeva che aveva versato al fratello AR NI ON 60 milioni in corrispettivo di due appartamenti in Accadia, in base a scrittura privata del 7.5.1979; che il fratello assumeva l'obbligo di trasferire la proprietà dei due appartamenti alla sorella, salvo il diritto di abitazione in favore di AR NI per uno degli appartamenti;
che, ultimata costruzione, AR NI aveva trasferito la la proprietà di uno solo degli appartamenti e non anche di quello gravato dal diritto di abitazione. L'attrice chiedeva al tribunale di Foggia, pertanto, che fosse dichiarata trasferita la proprietà di questo secondo appartamento. Resisteva il convenuto, assumendo che il valore dell'appartamento trasferito già integrava la somma corrispostagli, dichiarandosi disponibile a cedere anche il secondo, previo pagamento del valore. Il Tribunale, con sentenza depositata il 4.10.1993, rigettava la domanda, per nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto. Proponeva appello la ON. 3 La corte di appello di Bari, con sentenza del 26.3.1999, trasferito accoglieva la domanda e dichiarava l'appartamento in questione. Riteneva la corte di merito che dalla promessa di vendita in questione emergeva agevolmente quali fossero detti due appartamenti, tenuto conto che essi erano in corso di ultimazione;
che detti appartamenti erano ben noti alle parti, sia nella loro ubicazione che consistenza e caratteristiche;
che gli stessi risultavano costruiti sulla base di regolare progetto e concessione edilizia. In ogni caso la corte di merito riteneva che due appartamenti fossero identificabili anche mediante storici conosciuti riferimento ad atti e fatti sussisteva perfettamente dalle parti;
che non parti, in l'indeterminatezza dell'oggetto per le neppure per il particolare non solo per l'attrice, ma convenuto, atteso che in primo grado questi aveva indicato dettagliatamente quale fosse questo secondo appartamento oggetto di causa ed aveva dichiarato che era disposto a cedere lo stesso alla sorella a fronte del pagamento della somma di f. 78 milioni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ON AR NI. Resiste con controricorso l'attrice. Motivi della decisione Q.
1. Con due motivi, congiuntamente trattati, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che dal preliminare di vendita non emergono elementi per l'identificazione dell'appartamento, non essendo sufficiente che lo stesso faccia riferimento ai due appartamenti posti sul vano terraneo in contrada Toppole. Secondo il ricorrente l'individuazione dell'oggetto contrattuale deve avvenire per atto scritto, a pena di nullità, non potendo aver rilievo i dati di interpretazione estranei allo stesso, salvo che non siano richiamati nell'atto stesso, né il comportamento successivo delle parti. Neppure è possibile un'individuazione a posteriori dell'oggetto del contratto, non essendovi stata alcuna manifestazione di volontà circa la futura determinazione dell'oggetto del contratto.
2. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi di ricorso vadano rigettati. Va anzitutto Osservato che la motivazione di rigetto della sentenza impugnata si fonda su due ordini di ragione: la prima è che il preliminare già fosse tale da 5 permettere l'esatta individuazione dei due appartamenti oggetto dello stesso e, quindi, anche di quello oggetto della causa;
la seconda è che elementi per l'individuazione dello stesso potevano aggiuntivamente trarsi anche da atti e comportamenti delle parti esterni allo stesso. Quanto alla prima delle rationes decidendi, assume il ricorrente che nella scrittura in esame si parla genericamente di due appartamenti da costruire sul vano terraneo della contrada Toppole e che ciò sarebbe insufficiente per l'individuazione degli immobili oggetto del contratto.
3.1. Premesso che l'indagine relativa alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non censurabile in Cassazione, se non sono stati violati i principi di ermeneutica contrattuale e se la non presenti vizi rilevabili in sede di motivazione legittimità (Cass. 18.3.1995, n. 3205), osserva questa Corte che la censura avverso questa prima ragione su cui si fonda la sentenza è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto nello stesso non risulta trascritto il contratto o quanto meno quelle parti del contratto attinenti all'oggetto contrattuale. Q. 6 Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita errata interpretazione di un contratto o, piu' in generale, di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo che il ricorrente precisi ' ove occorra, mediante integrale trascrizione del medesimo nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161).
3.2. In ogni caso va osservato che la parte che denunzi in cassazione l'erronea individuazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito è tenuta ad indicare quali canoni о criteri interpretativi siano stati violati in relazione agli artt. 1362 c.c.,; in mancanza l'individuazione della volontà negoziale che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto ' istituzionalmente è censurabile non già riservato al giudice di merito - quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da 7 quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998,n. 3142).
3.3. Nella fattispecie il ricorrente non indica quali canoni ermeneutici abbia violato la sentenza impugnata, limitandosi a ritenere che, gli elementi indicati nel contratto, erano insufficienti per la determinabilità dell'oggetto contrattuale. Sennonchè la sentenza impugnata, con motivazione esente da censure in questa sede di legittimità, ha ritenuto che l'oggetto contrattuale fosse determinabile, in quanto si faceva espresso riferimento nel contratto ai due appartamenti, già esistenti negli elementi essenziali e noti alle parti, posti "sul vano terraneo", in un determinato luogo "contrada Coppola".
4. Il rigetto della censura avverso la prima delle rationes decidendi (determinabilità dell'oggetto contrattuale già sulla base della scrittura), comporta che sia inammissibile la censura mossa avverso quella parte della sentenza con cui il giudice di appello assume che in ogni caso l'oggetto sarebbe determinabile anche sulla base di atti estranei al contratto e comportamenti delle parti successivi allo stesso. Q. 8 Infatti in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il rigetto delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle restanti ragioni di decisione, e oggetto di doglianza, in quanto queste non potrebbero comunque condurre, stante ultime l'intervenuta definitività delle prime , alla cassazione della decisione, che si regge anche autonomamente sulle stesse.
5. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento resistente e liquidate in £ 100.000 = 651,65- delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla oltre £. duemilioni per onorario di avvocat。 pocidal € 1032,92 - - Così deciso in Roma, lì 9 novembre 2001. Il Presidente Il cons. est. 10-100 129,11 NI segreto املا 4ET 30 PP IL CANCELLIERE C1 JOT. 160, P IN SE Depositata in Cancelleria Jogg # 29.11.02 loggs, li IL CANCELLIERE O 9 IN Gasoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 --5 SET. 2003 4 Registres in aln.29852 74 10 (euro P. Respons Giudiziari (Dr. M. RACSIKINT)