Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto. (Nel caso di specie, durante l'operazione di identificazione di un soggetto rinvenuto in stato di ebbrezza, alcune persone, spalleggiandosi reciprocamente con atteggiamenti minacciosi e violenti, avevano cercato di strappare dalle mani dell'agente di polizia il documento di identità, consegnato spontaneamente dalla persona in via di identificazione, per impedire il completamento dell'atto di ufficio).
Commentario • 1
- 1. Resistenza a pubblico ufficiale: rilevanza della condotta pericolosa e ostacolante nella configurazione del reatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37041 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
1. " Bruno Oliva Consigliere
2. " Nicola Milo Cons. Relatore
3. " Arturo Cortese Consigliere
4. " Francesco Paolo Gramendola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE PI GI, nato a [...] il [...];
2) TA DE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 27/3/02 della Corte d'Appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. C. Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore non è comparso.
IN FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Trento, con sentenza 27/3/2002, confermava, per quanto qui interessa, quella in data 5/2/01 del Tribunale di Trento - Sezione dist. di Cavalese -, che aveva dichiarato LE PI GI e TA DE colpevoli del reato di cui all'art. 336 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ciascuno, sostituiti con lire 6.000.000 di multa, accordava, però, ai predetti il beneficio della non menzione e la rateizzazione della pena pecuniaria.
L'addebito mosso agli imputati è di avere, in concorso tra loro e con AN GI (la cui posizione processuale risulta essere stata definita con sentenza di patteggiamento), rivolto minacce e usato violenza ai danni dell'agente della Polizia stradale, RI VA, per impedirgli di portare a termine le operazioni d'identificazione del loro amico, RE ND, colto sulla pubblica via in evidente stato di ebbrezza.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e hanno lamentato: a) violazione della legge penale (artt. 110, 336, 337 c.p.) e manifesta illogicità della motivazione, essendosi, per un verso, affermato che l'identificazione del RE era già avvenuta e, per altro verso, che si era voluto impedire al p.u. tale operazione;
b) violazione della legge processuale (art. 522 c.p.p.), per mancata correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza;
c) violazione della legge penale (art. 110 c.p.) e mancanza di motivazione sul concorso di persone nel reato;
d) violazione della legge penale, sotto il profilo che il fatto, al limite, era riconducibile nello schema dell'abrogato delitto di oltraggio e quindi non più penalmente rilevante.
I ricorsi non hanno pregio.
Ed invero, il fatto così come contestato e ricostruito dal giudice di merito deve essere riportato nello schema paradigmatico del delitto di resistenza a p.u..
I due prevenuti, infatti, affiancando e sostenendo l'azione del AN (e, quindi, con quest'ultimo concorrendo), intralciarono, con atteggiamento minaccioso e violento, l'operazione d'identificazione del RE da parte del pubblico ufficiale, nel tentativo di indurlo ad astenersi dal procedere oltre. È vero che al p.u. era già stato consegnato il documento d'identità del giovane, ma ciò non significa che l'atto d'ufficio fosse stato completato, dal momento che il p.u. doveva procedere alle relative annotazioni e, proprio per impedire queste, il coimputato AN aveva tentato anche d'impossessarsi del documento dell'amico, strappandolo dalle mani dell'agente di polizia. Nessuna contraddizione, quindi, è ravvisabile nella ricostruzione del fatto, la cui dinamica si articolò in vari momenti: dapprima, l'invito al RE di consegnare il documento d'identità, la consegna dello stesso e, quindi, le conseguenti operazioni d'identificazione della persona, nel corso delle quali il p.u. subì l'aggressione. Essendo state le minacce e la violenza usate durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo o comunque intralciarlo, si è in presenza di una condotta di resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., così come, in verità, precisato nella motivazione della sentenza impugnata, ma non riprodotto nel relativo dispositivo, sicché il fatto deve essere in questa sede formalmente qualificato in tali termini.
Né può ritenersi che tale riqualificazione violi il principio di correlazione tra accusa e sentenza e conseguentemente il diritto di difesa, considerato che non si è in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dell'imputazione e di una incertezza sull'oggetto della stessa, sì da scaturirne un reale pregiudizio dei diritti della difesa, mai compressi o mortificati da novità fattuali non contestate.
L'attività incriminata, in quanto non attuatasi, come innanzi precisato, a causa di un atto d'ufficio già compiuto, non può essere ricondotta nello schema dell'abrogato reato di oltraggio. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato di cui all'art. 337 c.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.