Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore) di cui all'art. 1194 cod. civ. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi.
Commentario • 1
- 1. imputazione del pagamento agli interessihttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
24 giugno 2025 L'art. 1194 cc disciplina l'imputazione del pagamento agli interessi. La previsione prevede, come regola generale, che un pagamento sia da imputare prima agli interessi e poi al capitale: per cui, una diversa soluzione è possibile solo con il consenso del creditore. Segue un commento alla disposizione di cui all'art. 1294 cc relativa all'imputazione agli interessi Art 1194 cc: cosa prevede L'art. 1194 cc prevede che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Cosa comporta tale previsione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15053 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI LF - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AL RL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Genova, in persona del Liquidatore IU RB, elettivamente domiciliata in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE 2^ 154, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE CHIRICO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN FRANCO VIALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIRRA FORST SPA, con sede in RS/Lagundo, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Ing. AR FU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROLAND RIZ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 125/99 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ. DIST. BOLZANO, emessa il 20/10/99 e depositata il 19/11/99 (R.G. 43/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. LF AMATUCCI;
udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI (per delega Avv. Enrico ROMANELLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 21.6.1994 la s.p.a. BI RS chiese che il presidente del tribunale di Bolzano ingiungesse alla s.r.l. RB LF il pagamento della somma di L. 371.703.208, oltre a L. 57.881.067 per I.V.A. ed a L. 88.000 per bolli, nonché agli interessi moratori convenzionali ed alle spese del procedimento monitorio, per forniture di prodotti non pagate, come risultava dalla prodotta documentazione contabile. In sede di notifica del decreto conformemente emesso, la RS dette atto che dopo il deposito del ricorso in cancelleria era stata pagata la somma di L. 14.121.766 e che la somma ingiunta doveva ridursi in conformità.
La RB propose opposizione con atto di citazione notificato il 25.7.94, negando che il non disconosciuto credito della RS fosse esigibile, per essere stato espressamente convenuto un pagamento rateale dilazionato (con accordo dell'1.2.94 da considerarsi efficace, non essendo intervenuta ne' risoluzione di diritto ne' decadenza dal beneficio del termine). Contestava, inoltre, che gli interessi fossero dovuti nella misura richiesta. Il 10.11.94 la RB versava L. 150.000.000.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (con la precisazione che si tenesse conto dell'importo intanto pagato) e versata dalla RB l'ulteriore somma di L. 292.046.324, con sentenza n. 457/97 il tribunale di Bolzano condannò la società opponente (intanto posta in liquidazione) al pagamento di L. 48.052.172 in luogo dell'importo portato dall'ingiunzione, oltre agli interessi convenzionali ed alle spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione.
2. La corte d'appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, decidendo con la sentenza in questa sede gravata sull'appello della società RB, dolutasi della condanna nella misura indicata, ha ridotto a L. 32.669.030, oltre agli interessi, la somma ancora dovuta, rigettando per il resto l'appello e condannando la debitrice al pagamento dei tre quarti delle spese del doppio grado, compensate per il resto.
3. Ricorre per cassazione la s.r.l. RB LF in liquidazione affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la S.p.a. BI RS, che ha anche depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo - deducendo "violazione dell'art. 1194 c.c. con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; omessa, insufficiente ed errata valutazione" - la ricorrente sostiene che la corte d'appello abbia errato nel giudicare infondata la doglianza della società ZZ in punto di richiesta di decreto ingiuntivo da parte della RS per un importo eccessivo;
doglianza fondata sul rilievo che prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era stata pagata la somma di L. 14.121.766.
Si duole, in particolare, che la corte d'appello abbia ritenuto che la "somma ingiunta" fosse comprensiva degli interessi (cui, in difetto di consenso del pagamenti secondo la regola dettata dall'art. 1194, comma 1, c.c.) e che abbia affermato che "gli importi così
corrisposti sarebbero dovuti essere portati in detrazione dal credito preso in considerazione nella specifica comparsa conclusionale" del 18.3.1997.
1.2. La censura è infondata.
Non è in realtà prospettata una violazione della norma denunciata, ma il significato attribuito dalla corte d'appello all'espressione "somma ingiunta", usata dalla RS all'atto della notifica del decreto ingiuntivo per rappresentare che dalla stessa andava detratto l'importo di L. 14.121.7666, già pagato dalla debitrice. Escluso che il riferimento alle osservazioni esplicative di una comparsa conclusionale successiva dia luogo ad illegittimità di sorta, la censura si riduce al rilievo che "la generica condanna agli interessi non può certo qualificarsi somma ingiunta". Il rilievo è del tutto apodittico in punto di affermata genericità della condanna ed è erroneo in ordine alla estraneità degli interessi alla "somma ingiunta" allorché questa concerna, come nella specie, il pagamento sia del capitale che degli interessi.
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 1184 c.c. ed omessa, insufficiente ed errata valutazione nella parte in cui la corte aveva ritenuto che il pagamento della somma di L. 150.000.000 era stato tardivamente effettuato solo il 10.11.94 e che il significato da attribuire al punto n. 4 dell'accordo dell'1.2.1994 era nel senso che "il saldo delle fatture escluse dal dilazionamento sarebbe dovuto avvenire con immediato effetto e cioè subito dopo la stipula del predetto accordo".
Afferma che la somma predetta era stata versata non già perché la RB avesse riconosciuto la propria inadempienza, ma solo al fine di evitare che fosse disposta la provvisoria esecutività del decreto;
e che la corte d'appello aveva gravemente errato nell'interpretare la indicata clausola, secondo la quale le fatture estranee all'estratto conto parziale contemplato dall'accordo avrebbero dovuto essere onorate non immediatamente ma "nei termini pattuiti (con ricevuta bancaria 60 gg. d.f.)"; ricevute mai emesse, sicché la corte, con motivazione scarsamente intelligibile, non aveva tratto le dovute conseguenze da una clausola che pure aveva considerato non proprio limpidissima".
2.2. La censura è infondata in quanto del tutto prescinde dalla assolutamente esauriente motivazione svolta sul punto specifico dalla corte d'appello alle pagine 22 e 23 della sentenza, laddove ha interpretato la clausola nel senso della perdurante operatività degli originari termini di pagamento pattuiti, osservando che essa "non aveva nemmeno più imposto la nuova presentazione di ricevute bancarie", sicché viene in definitiva inammissibilmente sollecitato in questa sede un riesame della interpretazione del contratto operata dalla corte di merito.
3.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 1456 c.c. e per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di ravvisata manifestazione di volontà della RS di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante la presentazione stessa del ricorso per decreto ingiuntivo. Afferma che la manifestazione di tale volontà deve essere pur sempre inequivocabile e che tanto non poteva assolutamente dirsi nella specie avvenuto, considerato che col ricorso in sede monitoria la ricorrente non aveva fatto neppure riferimento all'accordo dell'1.2.1994, ma si era limitata ad addurre l'inadempimento della AR in ordine al pagamento della fornitura di prodotti RS.
3.2. Anche tale censura è infondata. La corte d'appello, dopo aver correttamente ricordato che la dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non deve necessariamente consistere in espressioni esplicite, ma può risultare da Muna manifestazione di volontà anche implicita, purché univoca" e pur se manifestata per la prima volta in sede giudiziale per via di scelte emergenti dall'atto introduttivo, ha ritenuto che la richiesta manifestazione di volontà avesse avuto luogo e fosse divenuta operante con la presentazione del ricorso per emissione del decreto ingiuntivo da parte della BI RS s.p.a. (a pag. 24 della sentenza).
Se in null'altro la motivazione consistesse sul punto, se non nell'espressione dell'opinione che il fatto stesso che era stato domandato il pagamento del corrispettivo di pregresse forniture, senza ulteriori specificazioni, fosse inequivocamente espressivo della volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa relativa ad un accordo che aveva dilazionato parte dei pagamenti contestualmente domandati e che non era menzionato in ricorso, la sentenza non si sottrarrebbe al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Senonché, avuto riguardo alla complessità della situazione illustrata in sentenza, la conclusione della corte d'appello non è a ben vedere apodittica, leggendosi immediatamente prima (a pag. 23) che "essendo le parti dell'accordo dell'1.2.1994 evidentemente partitile) dal presupposto di una già intervenuta scadenza dei relativi termini di pagamento, il mancato pronto saldo delle precisate fatture era certamente sufficiente a provocare di diritto, in virtù del disposto dell'art. 1456 c.c. ed a prescindere da una pronuncia giudiziale che fosse pervenuta ad un relativo accertamento, la risoluzione del patto per effetto del quale la RB LF s.r.l. ebbe concessa la rateizzazione ed il dilazionamento dei crediti contemplati nel citato estratto conto parziale". Il che, se pure riferito alla esclusa necessità di presentare nuove ricevute bancarie per i pagamenti i cui termini erano scaduti, attesta come, secondo la corte d'appello, non potesse non essere inequivoco che in tanto il decreto ingiuntivo veniva domandato per tutti gli importi dovuti (quelli esclusi e quelli inclusi nell'estratto conto allegato all'accordo del febbraio 1994) in quanto la società creditrice aveva inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista per il caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'accordo menzionato (e, ovviamente, perfettamente noto alla società debitrice).
Il che integra un apprezzamento di fatto, in sè incensurabile in questa sede;
e non insufficientemente motivato alla luce dell'insieme delle considerazioni svolte in sentenza.
4.1. Col quarto motivo è da ultimo dedotta violazione degli artt. 631, 641 e 645 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello omesso di considerare che solo in sede di comparsa conclusionale le conclusioni (modificate rispetto alle richieste formulate in sede monitoria) avevano acquisito una loro intelligibilità, essendosi solo allora compreso che la creditrice aveva inteso imputare i pagamenti agli interessi prima che al capitale. Su tanto la opponente non aveva accettato il contraddittorio, sicché ingiustificatamente era stato rigettato il relativo motivo d'appello.
4.2. Premesso che la modifica delle richieste della RS era direttamente e legittimamente connessa ai pagamenti intanto effettuati dalla società RB, l'infondatezza della censura direttamente discende dal rilievo che il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore) di cui all'art. 1194 c.c. non costituisce un fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, ma integra una conseguenza automatica di ogni pagamento, sicché non al creditore incombe l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma al debitore di allegare che il creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi.
5. Il ricorso va conclusivamente rigettato. In considerazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto del terzo motivo e della non immediatamente percepibile sufficienza della motivazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2003