Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
È da escludere che la polizia giudiziaria possa effettuare notificazioni a mezzo posta, atteso che l'art. 170 cod. proc. pen., nel prevedere l'impiego di siffatto mezzo, rinvia alle norme speciali e queste, costituite dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, fanno menzione del solo ufficiale giudiziario come soggetto legittimato a far ricorso al servizio postale per le notifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14980 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 458
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 12976/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo;
avverso il provvedimento emesso il 2-3-04 dal Giudice di Pace di Tolmezzo;
nei confronti di:
DI GO;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice di pace di Tolmezzo per l'ulteriore corso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 2-3-04 il Giudice di pace di Tolmezzo dichiarava la nullità della citazione a giudizio di BR GO e disponeva la restituzione degli atti alla P.G.: ciò in quanto il decreto di citazione era stato notificato dalla polizia giudiziaria tramite servizio postale.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della repubblica deducendone l'abnormità. Il ricorso è fondato.
L'art. 29 Dlgs 274/00 prevede espressamente obbligo del giudice di rinnovare la notifica in caso di ritenuta nullità della stessa: tale obbligo, stabilito in via generale dall'art. 143 disp. att. c.p.p. e la cui violazione determina l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al P.M. (cass. S.U. 29-5- 97 n. 000 10; Cass. S.U. 29-5-02 n. 28807), ha significato ancor più pregnante nel procedimento dinnanzi al Giudice di pace, caratterizzato da peculiari esigenze di speditezza e informalità.
Con specifico riguardo alla possibilità che la polizia giudiziaria possa procedere alla notifica a mezzo posta si ritiene che la stessa vada esclusa: invero l'art. 170 c.p.p. nel prevedere l'impiego di siffatto mezzo rinvia alle norme speciali e la L. 890/82 in materia menziona esclusivamente l'ufficiale giudiziario quale soggetto legittimato a far ricorso al servizio postale per le notifiche. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Tolmezzo per il prosieguo.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Tolmezzo per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005