Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
In tema di oblazione, i precedenti penali - indipendentemente dalla circostanza che essi siano ostativi o meno all'ammissione all'oblazione (art. 162 bis, comma terzo, cod.pen.) - possono essere considerati ai fini della gravità del reato, anche in assenza di una formale contestazione della recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2006, n. 21454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21454 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 11/04/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 575
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 013111/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AL, N. IL 13/02/1974;
avverso SENTENZA del 15/01/2004 del GIUDICE DI PACE di FIORENZUOLAD'ARDA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
sentito il P.G. in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva.
OSSERVA
EL AL ha proposto ricorso avverso la sentenza 15 gennaio 2004 del Giudice di pace di Fiorenzuola d'Arda che lo ha condannato alla pena di Euro 1.200,00 per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 (guida in stato di ebbrezza).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver aumentato la pena base per la recidiva malgrado questa aggravante non fosse mai stata contestata;
lamenta la mancata ammissione all'oblazione motivata in base alla recidiva mai contestata e si duole della mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
deduce la nullità della sentenza per essere la medesima illeggibile nonché l'illogicità della motivazione sull'entità dell'aumento per la recidiva.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Non risulta infatti dal tenore del capo d'imputazione che la recidiva fosse stata contestata al ricorrente;
dagli atti del processo neppure emerge che questa contestazione sia avvenuta nel corso del giudizio.
Ne consegue l'annullamento di questa statuizione contenuta nella sentenza con l'eliminazione della pena di Euro 300,00 di ammenda che costituisce l'aumento determinato dal giudice di merito per questa aggravante. Da ciò deriva, ovviamente, l'assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso che si riferisce all'entità dell'aumento per la recidiva.
È invece infondato il secondo motivo di ricorso perché l'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dai casi in cui è ostativa all'ammissione all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p., comma 3, ben può essere presa in considerazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p., comma 4 ai fini della valutazione sulla gravita del reato (come è avvenuto nel caso in esame in cui il giudice ha fatto riferimento, per fondare questa valutazione, ai numerosi precedenti specifici). E ciò anche in assenza di formale contestazione della recidiva;
contestazione che è essenziale ai soli fini dell'applicazione dell'aumento di pena. E la valutazione sulla gravità in considerazione dei numerosi precedenti, anche specifici, vale anche a fondare il diniego, sia pure implicito, delle attenuanti generiche.
Quanto all'eccepita nullità della sentenza per la sua affermata illeggibilità si osserva che, indipendentemente dalla soluzione del problema - oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità - relativo all'individuazione delle conseguenze di una tale situazione, nel caso in esame la sentenza è solo di non facile leggibilità, ma non illeggibile, e da ciò non può derivare alcuna conseguenza.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'indicato aumento - che può essere eliminato da questa Corte - con il rigetto degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento della pena di Euro 300,00 per la recidiva che elimina.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2006