Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
La conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, anche se poi non concretamente eseguita, costituisce un vero e proprio atto di esecuzione impeditivo della estinzione della pena per prescrizione.
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 11464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11464 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 19/01/2001
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere SENTENZA
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 155
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 26446/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per SI AT, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 25.1.2000 dalla corte d'appello di Catania. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1. - Con ordinanza del 25.1.2000 la corte d'appello di Catania ha respinto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 666 c.p.p. nell'interesse di AT IC, volto a sentir dichiarare l'estinzione per decorso del tempo ex art. 173 c.p. dell'ammenda di dieci milioni, cui era stato condannato con sentenza irrevocabile. In fatto, la corte osservava che il IC era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e lire 20.000.000 di ammenda con sentenza della stessa corte catanese del 26.4.1991, passata in giudicato alla data del 21.2.1992; che a seguito di provvedimento di indulto, la pena detentiva era stata condonata, mentre quella pecuniaria era stata ridotta all'ammenda di lire 10.000.000; che in data 16.12.1996 il magistrato di sorveglianza ordinava la conversione di questa ammenda con la libertà controllata per insolvibilità del condannato;
che la corte di cassazione, con provvedimento del 7.7.1997, rigettava il ricorso contro l'ordinanza di conversione. Tanto premesso, la corte respingeva la tesi del ricorrente secondo cui, non essendosi dato luogo all'esecuzione ne' della pena pecuniaria ne' della libertà controllata, sarebbe maturata l'estinzione della sanzione dal 21.2.1997 ai sensi dell'art. 173 c.p.. Al riguardo, il collegio osservava che la conversione dell'ammenda equivaleva ad un atto di esecuzione della pena;
che la mancata esecuzione della pena convertita in libertà controllata era dipesa dal ricorso in cassazione, che per legge sospende l'esecuzione (art 660, comma 5, c.p.p.); che la detta conversione, anche se sospesa in pendenza di impugnazione, ha effetto interruttivo sulla prescrizione, che riprende a decorrere dal momento in cui cessa la sospensione (cioè nella specie dal 7.7.1997). 2. - Il difensore del IC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge penale, giacché l'ordinamento vigente non prevede atti interruttivi dell'estinzione delle pene per decorso del tempo, a differenza di quanto prevede per la estinzione dei reati ai sensi dell'art. 160 c.p. Motivi della decisione
3. - Il ricorso è infondato, anche se la motivazione dell'ordinanza impugnata va parzialmente rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p Invero - come sottolinea correttamente il ricorrente - l'ordinamento penale, pur prevedendo l'estinzione per l'oggettivo decorso del tempo (prescrizione) sia dei reati che delle pene principali, contempla la possibilità della sospensione e dell'interruzione della prescrizione solo per i reati e non anche per le pene. In mancanza di una specifica previsione, quindi, non è possibile ritenere interrotta la prescrizione delle pene per effetto di atti compiuti dall'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione penale (come invece prevedeva il codice penale Zanardelli del 1889, all'art. 96).
Ma - come ricorda opportunamente il pubblico ministero requirente - la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, se non configura un atto interruttivo della prescrizione, costituisce però un atto vero e proprio di esecuzione della pena (per l'ordinanza impugnata è solo un equipollente dell'esecuzione). Infatti:
a) ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen., collocato entro il capo 15^, contenente le disposizioni relative alla esecuzione, l'esecuzione delle pene pecuniarie inizia con la notifica al condannato dell'estratto della sentenza in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni: sicché tutti gli atti successivi e conseguenti rientrano nella procedura di esecuzione della pena;
b) ai sensi del successivo art. 182 disp. att. cod. proc. pen., se la procedura esecutiva ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione rimette gli atti al pubblico ministero, il quale a norma dell'art. 660 c.p.p. trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che a sua volta, se accerta l'insolvenza del condannato, dispone la conversione della pena pecuniaria nella pena detentiva, salvo che non ritenga di rateizzare la pena pecuniaria oppure di differire brevemente la conversione, per verificare la persistenza dell'insolvenza;
c) anche da un punto di vista dommatico, la conversione della pena pecuniaria, si configura come un provvedimento giudiziario che concretizza il rapporto punitivo stabilito nella condanna, modificandone soltanto la modalità esecutiva: e in tal modo rivela i caratteri propri della esecuzione penale;
d) se poi si considera la ratio che ispira l'istituto della prescrizione penale, appare evidente che la conversione della pena pecuniaria, lungi dall'indicare una rinunzia all'esercizio della potestà punitiva, configura al contrario proprio la concreta volontà dello Stato di dare esecuzione alla pena;
e) anche la competenza attribuita al magistrato di sorveglianza (art.660 c.p.p) denota la natura esecutiva della conversione;
f) l'inciso dommaticamente improprio, contenuto nell'ultimo periodo del terzo comma art. 660 c.p.p., secondo cui "ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione (della conversione) è stata differita" per verificare la persistenza dell'insolvibilità del condannato, sotto il profilo sistematico non può qualificarsi come "sospensione" della prescrizione;
ma si spiega piuttosto come una irrilevanza di quel segmento temporale derivante dal fatto che lo Stato ha già esercitato in concreto la sua potestà punitiva, limitandosi solo a differire nel tempo la conversione della pena pecuniaria in quella detentiva.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva che la prescrizione dell'ammenda non ancora maturata. 4. - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001