Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 11464
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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La conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, anche se poi non concretamente eseguita, costituisce un vero e proprio atto di esecuzione impeditivo della estinzione della pena per prescrizione.

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    Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …

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    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 17 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 11464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11464
Data del deposito : 19 gennaio 2001

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