Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2003, n. 11496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11496 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
ее 73030 Udienza del 3.3.2003 Oggetto: rimborso tasse di R.G. 94/2000 I A T E A R M 5 B - . . N B A L L . . 1 A N T 1 8 E concession S N S I E A I P L D R D . . 2 . 6 6 4 1 8 / / 9 S N I O G R Á F ö I G E R A D E T va N S E E REPUBBLICA ITALIANA Cron 25370 A T I R I R B T A U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O I Z A SEZIONE TRIBUTARIA S S E 1 1 49 6 /03composta dai g.ri A L C agist I I V D I Dott. Bruno S cucci C A 0 M E 3 E : R Consigliere Dott. Eugenio Amari P 0 N U S 3 O Dott. Nino Fico Consigliere I 7 P Consigliere Dott. Stefano Bielli M . A N Consigliere C Dott. Eugenia Marigliano I 7531 W.27 ha pronunciato la seguente Ce SENTENZA sul ricorso proposto dalle BB TE S.r.l., Brunch S.r.l., Finbi S.r.l., Fintoscana S.r.l., Fortune S.r.l., Giordache S.r.1., Go. Vel. S.r.l., G.P.E. S.r.l., I.A.F. S.r.l., 1.M.M. S.p.A., Immobiliare Torri Adifmari S.r.l., 1.T.A.F. S.r.l., Lanificio Faisa S.r.l., Mazzei Manifacturing S.r.l., Nuova Fustex S.r.l., Ristorante da Pulcinella S.r.l., S.A.T. S.r.l., SO.GE.RE. ', S.r.l. e Vestiflor S.r.l.., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Sergio Leonardi, unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Ubaldo, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell'avv. Leonardi, via Giorgio Baglini 8, giusta procura in calce al ricorso -ricorrenti-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
1 631 1 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, n. 920, del 14.4.2000/17.5.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.3.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento del 2°ricorso motivo del ricorso Svolgimento del processo Con atto notificato il 31.01.1995 ventuno società di capitali ( tra cui le diciannove in epigrafe) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Ministero delle finanze per chiedere il rimborso delle somme pagate negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa, in quanto dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia europea per contrasto con la direttiva CEE n° 335 legittimità dille cam del 17.07.1969. Le suddette società chiedevano di sentire dichiarare I've per T'effetto di sentire dichiarare il diritto di ciascuna di esse di ottenere la restituzione delle somme versate nel corso degli anni al Ministero delle Finanze per la parte che eccedeva la somma di Lire 500.000 relativa al versamento di prima iscrizione nel registro delle società, con interessi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze contestando la fondatezza della domanda ed eccependo comunque la "prescrizione" del diritto. 11 Tribunale di Firenze, con sentenza n° 2664/1998 depositata in data 17.09.1998, condannava il Ministero delle Finanze a restituire alle varie società le somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa (lire 11.500.000 alla BB TE S.r.l., Lire 6.500.000 alla BRUNCH S.r.l., lire 13.500.000 alla EDILGAMMA S.r.l., lire 14.000.000 alla FIN.BI. S.r.l., lire 8.650.000 alla FINTOSCANA S.r.l., lire 13.500.000 alla FORTUNE S.r.l., lire 20.500.000 alla GIORDACHE S.r.l., lire 20.500.000 alla GO.VEL S.r.l., lire 2 20.500.000 alla G.P.E. S.r.l., Lire 17.500.000 alla I.A.F. S.r.l., lire 19.500.000 alla I.M.M. S.r.l., lire 14.000.000 alla IMMOBILIARE TORRI ADIMARI S.r.l., lire 14.000.000 alla I.T.A.F. S.r.I., lire 20.500.000 alla LANIFICIO FAISA S.r.l., lire 20.500.000 alla MAZZEI MANIFACTURING S.r.l., lire 14.000.000 alla NUOVA FUSTEX S.r.l., lire 13.500.000 alla RISTORANTE DA PULCINELLA S.r.l., lire 6:500.000 alla S.A.T. S.r.l., lire 6.500.000 alla SO.GE.RE. S.r.l., lire 20.500.000 alla VESTIFLOR S.r.l., con gli interessi nella misura legale dal ricevimento da parte del Ministero dell'istanza di rimborso. La sentenza di 1° grado veniva impugnata, con atto di appello notificato in data 21.12.1998, dal Ministero delle Finanze nei confronti della BB TE S.r.l. + 200), per sentire rigettare le domande di rimborso non presentate entro il termine di decadenza di tre anni di cui all'art. 13 del d.P.R. 641/1972. Nel giudizio di appello si costituiva la BB TE S.r.l., eccependo l'inapplicabilità della "prescrizione" triennale e comunque eccependo la sua "interruzione" per l'avvenuta presentazione delle istanze di rimborso. Le altre società si costituivano soltanto per eccepire di non essere state citate, di guisa che la sentenza di primo grado era, nei loro confronti, passata in giudicato. In data 17.05.2000 veniva depositata la sentenza n° 920/2000 con la quale la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 16 giugno- 17 settembre 1998 n° 2664, ed in riforma della sentenza di 1° grado, rigettava tutte le domande proposte nei confronti dell'appellante dalle appellate BB TE S.r.l., Brunch S.r.l., Edilgamma S.r.l., Finbi S.r.l., Fintoscana S.r.l., Fortune S.r.l., Giordache S.r.I., Go. Vel. S.r.l., G.P.E. S.r.l., I.A.F. S.r.l., I.M.M. S.p.A., Immobiliare Torri Adimari S.r.l., L.T.A.F. S.r.l., Lanificio Faisa S.r.l., Mazzei Manifacturing S.r.l., Nuova Fustex S.r.l., Ristorante da Pulcinella S.r.l., S.A.T. S.r.l., SO.GE.RE. S.r.l. e Vestiflor S.r.l.., e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. 3 Assumeva il giudice di appello che era rituale la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto; nel merito che nessuna delle appellate aveva provveduto a fornire la prova di avere proposto nei termini le istanze di rimborso. Con ricorso per cassazione le società diverse dalla BB TE denunciano con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 360 c.p.c. n° 5 per omessa ed erronea motivazione su di un punto decisivo della controversia. Espongono dette società ricorrenti che l'atto di appello dei Ministero delle Finanze era stato notificato soltanto nei confronti della società BB TE S.r.l. + 20. La locuzione "+ 20",,,contenuta nell'intestazione dell'atto di appello, non era sufficiente ad individuare altre parti convenute, nei cui confronti l'impugnazione era pertanto inesistente ovvero nulla, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di 1° grado;
tanto più che nell'atto di appello tutti i riferimenti al soggetto appellato erano espressi al singolare e che nelle conclusioni del giudizio di appello l'Amministrazione finanziaria non aveva fatto alcuna precisazione inerente alle società appellate e alle domande rispettivamente proposte nei loro confronti. Tutte le società ricorrenti denunciano poi la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto ed omessa considerazione di una prova sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, tutte le società avevano presentato istanze di rimborso prodotte nel giudizio di 1° grado con memoria in data 18.6.1996. Tutte le società ricorrenti chiedono pertanto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e, in via subordinata, la sua cassazione con rinvio. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria eccependo che la notificazione dell'atto di appello era stata ritualmente effettuata mediante consegna di una copia presso il procuratore di tutte le appellate, che peraltro si erano costituite in giudizio. I motivi di merito erano poi inammissibili perché integranti valutazioni 4 di fatto non consentite in sede di legittimità, nonché infondati giacché mancava ogni prova della presentazione nei termini di legge delle istanze di rimborso. Motivi della decisione Il 1° motivo del ricorso é infondato, anche se per ragioni diversa da quelle indicate dal giudice di appello. L'affermazione fatta da tale giudice secondo cui é rituale la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto, é inconferente, in quanto nel caso di specie era stata dedotta non la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello ma la nullità di quest'ultimo per omessa indicazione delle parti appellate ( fatta eccezione per la BB TE). La nullità dell'atto di appello peraltro non sussiste. E' giurisprudenza pacifica che nell'atto di citazione in primo grado o in appello l'omessa indicazione della denominazione della persona giuridica evocata in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione soltanto se vi sia assoluta incertezza sull'identificazione della medesima. Nel caso di specie tale incertezza non sussiste, posto che le società indicate nell'atto di appello con la semplice locuzione "+20" non potevano che identificarsi con quelle nei cui confronti si era pronunziata la sentenza di primo grado insieme con la BB TE s.r.l.. Che nessuna incertezza esisteva trova conferma nella circostanza che le 21 società, la BB TE e le altre 20, tutte rappresentate in giudizio dal medesimo difensore, si sono ritualmente costituite in giudizio, sia pure, per quelle indicate con l'espressione "+20", al solo fine di dedurre la nullità dell'atto di citazione in appello. Per completezza di trattazione si osserva che l'avvenuta costituzione nel giudizio di appello avrebbe comunque sanato un'eventuale nullità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, 3° comma, c.p.c.); né varrebbe eccepire la decorrenza solo ex nunc della sanatoria in base al testo previgente dell'art. 164 secondo comma del c.p.c., posto che la costituzione avvenne prima del decorso S del "termine lungo" per impugnare di un anno dalla pubblicazione della sentenza di 1° grado. In conclusione, va rigettato il 1° motivo del ricorso delle Brunch S.r.l., Finbi S.r.l., Fintoscana S.r.1., Fortune S.r.1., Giordache S.r.l., Go. Vel. S.r.l., G.P.E. S.r.l., I.A.F. S.r.l., L.M.M. S.p.A., Immobiliare Torri Adimari S.r.l., I.T.A.F. S.r.l., Lanificio Faisa S.r.l., Mazzei Manifacturing S.r.l., Nuova Fustex S.r.l., Ristorante da Pulcinella S.r.l., S.A.T. S.r.l., SO.GE.RE. S.r.l. e Vestiflor S.r.l.., previa correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso sopraindicato. Gli altri motivi del ricorso meritano invece accoglimento per quanto di ragione. Nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello le società appellate avevano dedotto in modo specifico di avere prodotto nel giudizio di 1° grado, con memoria in data 18.6.1996, le istanze di rimborso avanzate da tutte le società ricorrenti. In presenza di tale specifica deduzione, il giudice di appello non poteva limitarsi ad affermare genericamente che "nessuna delle appellate ha provveduto a fornire la prova di avere proposto domande di rimborso entro il termine indicato", laddove non si comprende neppure se la sentenza impugnata abbia inteso affermare che nessun istanza risultava presentata o invece che le istanze presentate risultavano intempestive. La motivazione sul punto appare pertanto generica e insufficiente, di guisa che la sentenza impugnata va cassata per tale motivo. Il giudice di rinvio dovrà verificare per ciascuna società ricorrente e per ciascuna somma versata per il titolo in questione se il termine di decadenza di cui all'art. 13, comma secondo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641 sia stato osservato, determinando, in esito a tale accertamento, la somma che l'Amministrazione finanziaria dovrà eventualmente versare a ciascuna società. In conclusione vanno accolti nei confronti di tutte le società ricorrenti i motivi d'impugnazione diversi dal primo, con cassazione della sentenza impugnata in ordine 6 a tali motivi e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Rigetta il 1° motivo del ricorso;
accoglie gli altri motivi per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Roma, 3.3.2003 Il Presidente Il Consigliere est. verмаمسه 7 quis Aum DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 24 LUG. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7