Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 dicembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2010 |
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- 1. Avvocati, albi professionali, impiego pubblico, lavoro part-time, incompatibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010
- 2. Il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Direttiva Servizi)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 aprile 2010
- 3. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2010
Giurisprudenza • 37
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2017, n. 25455Provvedimento: 25455\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giurisdizione contenzioso elettorale Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Ordine psicologi - Presidente Sezione - Dott. SERGIO DI AMATO Ud. 07/02/2017 - Dott. GIOVANNI AMOROSO · Presidente Sezione - PU R.G.N. 28396/2015 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - Ro325455 Rep. Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - C J Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - procedure Dott. FELICE MNN - Consigliere - diв лесорего Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA -· Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- psicologi – decisioni del consiglio dell’ordine – in generale (nella specie, in materia elettorale)·
- configurabilità·
- fondamento·
- giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria·
- impugnazioni·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- giurisdizione civile
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/07/2024, n. 5157Provvedimento: Sentenza n. 5157/2024 Depositato il 03/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 09/05/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: AMALFI FABRIZIO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore PETRUCCI LUIGI, Giudice in data 09/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3370/2021 depositato il 07/06/2021 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ordine Regionale Dei Geologi Di Sicilia - 97062390824 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
- art. 6 legge 339/1990·
- tributo vs contributo·
- difetto di giurisdizione·
- art. 19 D.Lgs. n. 546/1992·
- impugnazione decisioni ordine professionale·
- notifica avviso di pagamento·
- contributo annuale ordine professionale·
- giurisdizione Consiglio Nazionale Geologi
- 3. Trib. Catania, sentenza 02/05/2024, n. 2150Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico della sesta sezione civile del Tribunale di Catania, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4251/2022 R.G. promossa da: , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti, (Cod. Fisc: ) presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23, è elettivamente domiciliato; parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato Attore - Opponente CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 Roma, …Leggi di più...
- art. 135 c.p.c.·
- art. 741 c.p.c.·
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- art. 474 c.p.c.·
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- patrocinio a spese dello Stato·
- opposizione all'esecuzione·
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- 4. Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2024, n. 4Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. dr. Fabio Rubino Consigliere onorario dr. Consigliere onorario Persona_1 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356/2023 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1 CHIARA e con elezione di domicilio in VIA UMBERTO I 255 CATANIA ) PEC: Email_1 appellante contro (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
- tardività impugnazione·
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- 5. Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/05/2023, n. 10Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Daniela Pellingra Presidente dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. dr. Donatella Draetta Consigliere dr. Fabio Rubino Consigliere onorario dr. Consigliere onorario Persona_1 riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2022 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da (C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso e Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA CARMELO SALANITRO N. 3 CATANIA appellante contro (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Ordine regionale 1. Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso e' formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.
2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Articolo 2Art. 2. Consiglio regionale 1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, ((. . .)) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 )) .
3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616 , sostituito al presidente il commissario straordinario.
4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3. - Art. 3. Cariche del consiglio regionale e sue riunioni
Decadenza dei suoi membri e scioglimento 1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403 .
2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico e' incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale.
3. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.
5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.
6. Il consiglio regionale puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previsti dall' articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, approvato con D.P.R. n. 1403/1965 , e' il seguente:
"Art. 9 (Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale). Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.
Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine).
- Il Consiglio nazionale dell'Ordine e' convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Il verbale della riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi".
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) e' il seguente:
"Art. 11 (Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine). - Se non e' in grado di funzionare, se - chiamato all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.
Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti all'albo".