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Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2023, n. 29125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29125 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. CA CI, nato a [...] il [...] 2. TI RA, nato a [...] il [...] 3. UG UE LO, nato a [...] il [...] 4. TO EN, nato a [...] il [...] 5. TO TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 09/06/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi e l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di CA CI, attesa l'intervenuta rinuncia;
udito l'avv. Daniele Cammarota, sostituto processuale dell'avv. Alessandro CC, difensore delle parti civili DE HI CC, SOS Impresa Rete per la Legalità coordinamento regionale per la Campania e EN CA, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti RA Loiacono - difensore di UG UE LO-, AR IN ES - difensore di TI RA, UG UE LO e 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29125 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/03/2023 TO TO- ER IN RR - difensore di TO EN e TO TO - che hanno tutti concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Virgilio Di Meo, difensore di CA CI, che ha preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui: - CA CI è stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso;
- TO EN è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capi 10- 11), tentata estorsione aggravata (capi- 12- 13- 15-16 - 17 bis - 2 ); - UG UE LO è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
- TI RA è stato condannato per il reato di estorsione aggravata ( capo 24); - TO TO è stato condannato per i reati di associazione mafiosa (capo 1), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capi 9-10- 11- 17), tentata estorsione aggravata (capi 12- 13- 15-16 - 17 bis - 2); detenzione aggravata illecita di una pistola calibro 9 con matricola abrasa (capo 19), ricettazione aggravata (capo 20) 2. Ha proposto ricorso per cassazione CA CI articolando due motivi 2.1. Con il primo deduce il mancato riconoscimento "dell'attenuante prevista dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen". 2.2. Con il secondo motivo si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e quello di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 luglio 2021 3. Ha proposto ricorso per cassazione TO EN che in appello ha rinunciato ai motivi relativi al giudizio di responsabilità. Sono stati articolati tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del difetto di correlazione tra accusa e sentenza e alla conseguente nullità della sentenza. All'imputato sarebbe stato contestato di aver preso parte, con ruoli apicali, del gruppo mafioso denominato clan Moccia e di essere stato il referente di detto clan a Casoria;
CA, tuttavia, sarebbe stato condannato per aver fatto parte di un gruppo mafioso diverso ed autonomo rispetto al clan Moccia. 2 La Corte, pur non disconoscendo ciò, ha affermato che, nella specie, non vi sarebbe stata nessuna lesione del diritto di difesa, ma, assume l'imputato, non avrebbe considerato che, essendo il nuovo gruppo diverso dal precedente, anche la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo sarebbe diversa. Dunque, un mutamento radicale del fatto e una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva L'imputato avrebbe ammesso le proprie responsabilità con ciò dando segno di resipiscenza e la motivazione su punto sarebbe viziata. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al calcolo della pena. Il tema attiene agli aumenti di pena inflitti per continuazione;
si assume che sarebbe stata irrogata lo stesso aumento di pena per i reati di estorsione consumata, per quelli tentati e per lo stesso reato associativo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione TO TO, che pure in appello ha rinunciato ai motivi di impugnazione riguardanti la responsabilità. Sono stati articolati tre motivi strutturalmente identici a quelli proposti nell'interesse di EN TO 5. Hanno proposto ricorso per cassazione UG UE LO e TI RA articolando tre motivi. 5.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale quanto alla correlazione tra accusa e difesa in relazione alla posizione di UG UE EN. Il tema è quello di cui si è già detto. La Corte avrebbe, da una parte, ritenuto che la nuova organizzazione sarebbe nata come articolazione periferica o gemmazione di quella tradizionale, senza tuttavia avere elementi dimostrativi del collegamento funzionale tra i due gruppi, e, dall'altra, affermato che non vi sarebbero elementi per ritenere che le attività gestite dal gruppo TO fossero estranee agli interessi del clan Moccia, con ciò, tuttavia, contraddicendo quanto evidenziato dal Tribunale che invece aveva chiarito come, pur non essendo stata raggiunta la prova certa, dovesse ritenersi più verosimile che il nuovo gruppo fosse autonomo. Nel caso di specie vi sarebbe incertezza e la motivazione della Corte sul punto sarebbe viziata: l'imputato sarebbe stato condannato per episodi delittuosi riferibili alla consorteria criminale denominata clan Moccia pur rimanendo esclusa a detto clan la riconducibilità del gruppo criminale al cui vertice vi sarebbe stato TO EN. 4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato 3 nei confronti di UG UE LO in ordine al reato associativo e, in particolare, alla partecipazione al clan Moccia. Si ripropone il tema dell'autonomia del gruppo e, sotto altro profilo, si rivisita la capacità dimostrativa delle risultanze probatorie Sotto altro profilo, si fa riferimento alla conversazione del 15.12.2018 captata all'interno dell'autovettura di AR Rosario, il quale, nel corso del dialogo, si sarebbe collocato all'interno del sodalizio in una posizione sovraordinata allo stesso TO TO e comunque apicale;
questo elemento, si sottolinea, sarebbe contrastante con le altre risultanze probatorie che attribuiscono invece, un ruolo di mero partecipe a AR che dunque avrebbe fatto solo sfoggio di millanteria. Non assumerebbe decisiva valenza neppure la circostanza per cui nel corso della stessa lo stesso AR, indicando i soggetti a lui sotto ordinati partecipi al sodalizio, avrebbe farebbe riferimento anche al ricorrente, indicato con l'appellativo "nano", atteso che, come detto, AR non avrebbe avuto soggetti a lui sotto ordinati, tra cui l'imputato (al riguardo si richiama anche una ulteriore conversazione). Né, si aggiunge, sarebbero state adeguatamente considerate le dichiarazioni del collaboratore IG IG secondo cui UG non faceva parte del clan, non percepiva la "mesata", e, soprattutto, nel clan vi erano altri due soggetti, oltre l'imputato, con l'appellativo "nano", cioè lo stesso attribuito al ricorrente in ragione delle conversazioni indicate. Sul tema la sentenza sarebbe viziata non avendo spiegato La Corte perché il "nano" della conversazione del 15.11.2018 sia con certezza l'odierno ricorrente. Sotto ulteriore profilo, la motivazione sarebbe contraddittoria per avere la Corte, da un lato, valorizzato in senso accusatorio le dichiarazioni di IG nella parte in cui il collaboratore aveva fatto riferimento ad una messa a disposizione del ricorrente rispetto al sodalizio, ma , dall'altra, omesso di considerare che lo stesso IG aveva escluso l'intraneità del ricorrente. 5.3. Con il terzo motivo si deduce, quanto alla posizione di TI, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. (così il titolo del motivo). Si tratta di un motivo dal cui contenuto si evince tuttavia che la questione dedogtta attiene anche alla prova della responsabilità concorsuale dell'imputato nel fatto estorsivo compiuto ai danni di un negozio di telefonia a Afragola (capo 24). Quanto all'aggravante, il tema è quello della estensione all'imputato della circostanza, e, quanto al diniego delle generiche, si assume che la Corte non avrebbe preso in considerazione gli elementi favorevoli al ricorrente. 4 6. Sono stati presentati motivi nuovi per UG e memoria per UG e TI in cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le considerazioni poste a fondamento dei motivi oggetto del ricorso principale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CI CA è inammissibile essendo stata trasmessa dalla Casa di reclusione di Sulmona dichiarazione di rinuncia ai motivi sottoscritta personalmente dall'imputato. 2. Sono inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse di TO EN e TO TO, che possono essere valutati congiuntamente. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione ha già chiarito in molteplici occasioni che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina la irrevocabilità della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). La rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità determina l'immediata irrevocabilità della pronuncia in ordine alla colpevolezza del reato sul quale interviene e determina, pertanto, l'effetto di precludere qualsiasi successiva questione sul punto. In particolare, nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Cannerlizzo, Rv. 268198). L'applicazione del principio indicato al caso in esame conduce ad escludere che, rinunciati i motivi sulla responsabilità in fase di appello, possa poi essere devoluta alla Corte di cassazione dai ricorrenti una questione di nullità che, se accolta, porterebbe ad escludere l'accertamento della responsabilità penale. La questione di nullità dedotta attiene formalmente al principio di correlazione tra accusa e sentenza, ma, sostanzialmente, riguarda il giudizio di responsabilità per il quale era intervenuta rinuncia ai motivi. 2.2. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo ricorso. A fronte di una specifica motivazione con cui la Corte ha congruamente spiegato le ragioni per cui, da una parte, deve essere riconosciuta la contestata recidiva (cfr. pagg. 67 e 69 sentenza impugnata), e, dall'altra, sono stati inflitti gli aumenti per la 5 continuazione tra i reati (pagg. 67- 70 sentenza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto. Peraltro la Corte di cassazione ha già chiarito che, ai fini della determinazione della pena, la rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità costituisce una scelta di tipo esclusivamente processuale, di per sè inidonea a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 23251 del 19/04/2012, Di Bona, Rv. 253126). 3. È inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di TI RA. La Corte, con una motivazione puntuale, ha indicato le ragioni costitutive del giudizio di responsabilità concorsuale dell'imputato nel fatto estorsivo contestato al capo 24, ha fatto riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate (cfr, pag. 47 sentenza impugnata), ha spiegato, anche richiamando la sentenza di primo grado, i motivi per i quali è configurabile la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e quelli per cui non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse di UG UE LO, quanto al secondo motivo. 4.1. Il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato, ai limiti della inammissibilità. Non è sostanzialmente in contestazione che: a) il fatto storico, nella sua materialità, sia stato sufficientemente descritto nella imputazione;
b) l'imputato sia stato posto a conoscenza di tutte le risultanze probatorie poste alla base della c:ontestazione del fatto 6 e che abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419). In tale contesto, Corte di appello ha descritto la genesi del gruppo mafioso per il quale si procede, le dinamiche criminali che condussero nel corso del tempo ad una evoluzione del c.d. clan Moccia - anche a seguito di contrasti interni - e a consolidare l'operatività di storici affiliati a detto clan, che continuarono ad usare la fama criminale storica del clan Moccia e modalità operative in linea di diretta continuità con il passato. L'inquadramento del gruppo in esame nell'ambito di dinamiche evolutiva della stesso storico gruppo mafioso non comporta affatto uno stravolgimento dell'imputazione originaria, non trovandosi il fatto ritenuto in sentenza in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità con quello contestato e non essendosi verificata alcuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, tale da determinare l'insorgenza di un fatto "nuovo", rispetto al quale l'imputato non abbia avuto alcuna possibilità di effettiva difesa. Nel caso in esame, piuttosto, si è verificata una esplicitazione, una specificazione del senso della imputazione, della denominazione del sodalizio, senza, tuttavia, alcuna frattura rispetto al fatto storico contestato e ricostruito, come detto, sulla base degli stessi elementi probatori con i quali l'imputato si era confrontato nel corso di tutte le fasi processuali (cfr., Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021. Dunque, non è obiettivamente chiaro perché sarebbe stato nella specie violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e quale sarebbe stata la prerogativa difensiva lesa. 4.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Il giudizio di responsabilità è stato formulato anche sulla base del contenuto della conversazione intercettata il 15.12.2018 all'interno dell'autovettura di AR Rosario che, nell'ambito di un dialogo con la moglie, indicò a questa l'organigramma del gruppo comprendendo anche "il nano". Quanto alla identificazione dell'imputato con il soggetto chiamato "nano" la stessa Corte di appello ha tuttavia spiegato come il collaboratore di giustizia IG abbia chiarito che all'interno del sodalizio vi fossero più soggetti con lo stesso appellativo "nano". Sulla base della dichiarazione del collaboratore di giustizia, che obiettivamente incide sul significato e sulla capacità dimostrativa della conversazione indicata in senso contrario alla prospettazione accusatoria, la Corte ha poi valorizzato, oltre alle stesse dichiarazioni del collaboratore - secondo cui l'imputato sarebbe stato "a disposizione" - la circostanza che UG avrebbe direttamente partecipato al tentato omicidio mafioso 7 di PP ON per il quale l'imputato sarebbe stato condannato all'esito del giudizio di primo grado il 12.2.2021. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato come nei giorni successivi all'agguato AR e TI parlassero dell'accaduto commentando il ruolo di killer assunto dall'imputato (cfr., pag. 57 sentenza impugnata). Si tratta di un fatto - quello relativo alla partecipazione del ricorrente al tentato omicidio - che, chiaramente, di per sé assumerebbe una valenza probatoria importante anche al fine del giudizio di responsabilità per il reato oggetto del presente processo e, tuttavia, ciò che non è chiaro nel ragionamento della Corte è: a) quali siano le conversazione comproverebbero il coinvolgimento dell'imputato nel fatto;
b) se dette conversazioni facciano parte del materiale probatorio del presente processo;
c) se la sentenza di condanna emessa all'esito del diverso processo sia stata acquisita e, in particolare, se la conoscenza delle conversazioni in questione sia stata tratta dal contenuto di quella sentenza che, tuttavia, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., non potrebbe essere utilizzato a fini probatori. Una motivazione poco chiara, un uso processuale di elementi di prova non spiegato, un giudizio di responsabilità instabile. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello, sulla base delle indicazioni esposte, verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità nei riguardi dell'imputato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, consegue la condanna di CA CI, TO EN, TO TO e TI RA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile S.O.S. impresa rete per la legalità - Coordinamento regionale per la Campania- che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge, nonché TO TO al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE HI CC, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Quanto alla parte civile EN CC, non si procede alla liquidazione delle spese, essendo stata accolta la domanda risarcitoria solo nei riguardi di altri imputati (cfr., dispositivo ma anche pag. 171 sentenza di primo grado) 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da CA CI, TO EN, TO TO e TI RA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,, nonché al pagamento in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile S.O.S. impresa rete per la legalità - Coordinamento regionale per la Campania- che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge, nonché TO TO al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE HI CC, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UG UE LO e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio Così deciso in Roma il 23 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi e l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di CA CI, attesa l'intervenuta rinuncia;
udito l'avv. Daniele Cammarota, sostituto processuale dell'avv. Alessandro CC, difensore delle parti civili DE HI CC, SOS Impresa Rete per la Legalità coordinamento regionale per la Campania e EN CA, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti RA Loiacono - difensore di UG UE LO-, AR IN ES - difensore di TI RA, UG UE LO e 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29125 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/03/2023 TO TO- ER IN RR - difensore di TO EN e TO TO - che hanno tutti concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Virgilio Di Meo, difensore di CA CI, che ha preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui: - CA CI è stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso;
- TO EN è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capi 10- 11), tentata estorsione aggravata (capi- 12- 13- 15-16 - 17 bis - 2 ); - UG UE LO è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
- TI RA è stato condannato per il reato di estorsione aggravata ( capo 24); - TO TO è stato condannato per i reati di associazione mafiosa (capo 1), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capi 9-10- 11- 17), tentata estorsione aggravata (capi 12- 13- 15-16 - 17 bis - 2); detenzione aggravata illecita di una pistola calibro 9 con matricola abrasa (capo 19), ricettazione aggravata (capo 20) 2. Ha proposto ricorso per cassazione CA CI articolando due motivi 2.1. Con il primo deduce il mancato riconoscimento "dell'attenuante prevista dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen". 2.2. Con il secondo motivo si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e quello di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 luglio 2021 3. Ha proposto ricorso per cassazione TO EN che in appello ha rinunciato ai motivi relativi al giudizio di responsabilità. Sono stati articolati tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del difetto di correlazione tra accusa e sentenza e alla conseguente nullità della sentenza. All'imputato sarebbe stato contestato di aver preso parte, con ruoli apicali, del gruppo mafioso denominato clan Moccia e di essere stato il referente di detto clan a Casoria;
CA, tuttavia, sarebbe stato condannato per aver fatto parte di un gruppo mafioso diverso ed autonomo rispetto al clan Moccia. 2 La Corte, pur non disconoscendo ciò, ha affermato che, nella specie, non vi sarebbe stata nessuna lesione del diritto di difesa, ma, assume l'imputato, non avrebbe considerato che, essendo il nuovo gruppo diverso dal precedente, anche la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo sarebbe diversa. Dunque, un mutamento radicale del fatto e una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva L'imputato avrebbe ammesso le proprie responsabilità con ciò dando segno di resipiscenza e la motivazione su punto sarebbe viziata. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al calcolo della pena. Il tema attiene agli aumenti di pena inflitti per continuazione;
si assume che sarebbe stata irrogata lo stesso aumento di pena per i reati di estorsione consumata, per quelli tentati e per lo stesso reato associativo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione TO TO, che pure in appello ha rinunciato ai motivi di impugnazione riguardanti la responsabilità. Sono stati articolati tre motivi strutturalmente identici a quelli proposti nell'interesse di EN TO 5. Hanno proposto ricorso per cassazione UG UE LO e TI RA articolando tre motivi. 5.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale quanto alla correlazione tra accusa e difesa in relazione alla posizione di UG UE EN. Il tema è quello di cui si è già detto. La Corte avrebbe, da una parte, ritenuto che la nuova organizzazione sarebbe nata come articolazione periferica o gemmazione di quella tradizionale, senza tuttavia avere elementi dimostrativi del collegamento funzionale tra i due gruppi, e, dall'altra, affermato che non vi sarebbero elementi per ritenere che le attività gestite dal gruppo TO fossero estranee agli interessi del clan Moccia, con ciò, tuttavia, contraddicendo quanto evidenziato dal Tribunale che invece aveva chiarito come, pur non essendo stata raggiunta la prova certa, dovesse ritenersi più verosimile che il nuovo gruppo fosse autonomo. Nel caso di specie vi sarebbe incertezza e la motivazione della Corte sul punto sarebbe viziata: l'imputato sarebbe stato condannato per episodi delittuosi riferibili alla consorteria criminale denominata clan Moccia pur rimanendo esclusa a detto clan la riconducibilità del gruppo criminale al cui vertice vi sarebbe stato TO EN. 4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato 3 nei confronti di UG UE LO in ordine al reato associativo e, in particolare, alla partecipazione al clan Moccia. Si ripropone il tema dell'autonomia del gruppo e, sotto altro profilo, si rivisita la capacità dimostrativa delle risultanze probatorie Sotto altro profilo, si fa riferimento alla conversazione del 15.12.2018 captata all'interno dell'autovettura di AR Rosario, il quale, nel corso del dialogo, si sarebbe collocato all'interno del sodalizio in una posizione sovraordinata allo stesso TO TO e comunque apicale;
questo elemento, si sottolinea, sarebbe contrastante con le altre risultanze probatorie che attribuiscono invece, un ruolo di mero partecipe a AR che dunque avrebbe fatto solo sfoggio di millanteria. Non assumerebbe decisiva valenza neppure la circostanza per cui nel corso della stessa lo stesso AR, indicando i soggetti a lui sotto ordinati partecipi al sodalizio, avrebbe farebbe riferimento anche al ricorrente, indicato con l'appellativo "nano", atteso che, come detto, AR non avrebbe avuto soggetti a lui sotto ordinati, tra cui l'imputato (al riguardo si richiama anche una ulteriore conversazione). Né, si aggiunge, sarebbero state adeguatamente considerate le dichiarazioni del collaboratore IG IG secondo cui UG non faceva parte del clan, non percepiva la "mesata", e, soprattutto, nel clan vi erano altri due soggetti, oltre l'imputato, con l'appellativo "nano", cioè lo stesso attribuito al ricorrente in ragione delle conversazioni indicate. Sul tema la sentenza sarebbe viziata non avendo spiegato La Corte perché il "nano" della conversazione del 15.11.2018 sia con certezza l'odierno ricorrente. Sotto ulteriore profilo, la motivazione sarebbe contraddittoria per avere la Corte, da un lato, valorizzato in senso accusatorio le dichiarazioni di IG nella parte in cui il collaboratore aveva fatto riferimento ad una messa a disposizione del ricorrente rispetto al sodalizio, ma , dall'altra, omesso di considerare che lo stesso IG aveva escluso l'intraneità del ricorrente. 5.3. Con il terzo motivo si deduce, quanto alla posizione di TI, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. (così il titolo del motivo). Si tratta di un motivo dal cui contenuto si evince tuttavia che la questione dedogtta attiene anche alla prova della responsabilità concorsuale dell'imputato nel fatto estorsivo compiuto ai danni di un negozio di telefonia a Afragola (capo 24). Quanto all'aggravante, il tema è quello della estensione all'imputato della circostanza, e, quanto al diniego delle generiche, si assume che la Corte non avrebbe preso in considerazione gli elementi favorevoli al ricorrente. 4 6. Sono stati presentati motivi nuovi per UG e memoria per UG e TI in cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le considerazioni poste a fondamento dei motivi oggetto del ricorso principale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CI CA è inammissibile essendo stata trasmessa dalla Casa di reclusione di Sulmona dichiarazione di rinuncia ai motivi sottoscritta personalmente dall'imputato. 2. Sono inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse di TO EN e TO TO, che possono essere valutati congiuntamente. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione ha già chiarito in molteplici occasioni che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina la irrevocabilità della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). La rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità determina l'immediata irrevocabilità della pronuncia in ordine alla colpevolezza del reato sul quale interviene e determina, pertanto, l'effetto di precludere qualsiasi successiva questione sul punto. In particolare, nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Cannerlizzo, Rv. 268198). L'applicazione del principio indicato al caso in esame conduce ad escludere che, rinunciati i motivi sulla responsabilità in fase di appello, possa poi essere devoluta alla Corte di cassazione dai ricorrenti una questione di nullità che, se accolta, porterebbe ad escludere l'accertamento della responsabilità penale. La questione di nullità dedotta attiene formalmente al principio di correlazione tra accusa e sentenza, ma, sostanzialmente, riguarda il giudizio di responsabilità per il quale era intervenuta rinuncia ai motivi. 2.2. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo ricorso. A fronte di una specifica motivazione con cui la Corte ha congruamente spiegato le ragioni per cui, da una parte, deve essere riconosciuta la contestata recidiva (cfr. pagg. 67 e 69 sentenza impugnata), e, dall'altra, sono stati inflitti gli aumenti per la 5 continuazione tra i reati (pagg. 67- 70 sentenza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto. Peraltro la Corte di cassazione ha già chiarito che, ai fini della determinazione della pena, la rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità costituisce una scelta di tipo esclusivamente processuale, di per sè inidonea a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 23251 del 19/04/2012, Di Bona, Rv. 253126). 3. È inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di TI RA. La Corte, con una motivazione puntuale, ha indicato le ragioni costitutive del giudizio di responsabilità concorsuale dell'imputato nel fatto estorsivo contestato al capo 24, ha fatto riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate (cfr, pag. 47 sentenza impugnata), ha spiegato, anche richiamando la sentenza di primo grado, i motivi per i quali è configurabile la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e quelli per cui non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse di UG UE LO, quanto al secondo motivo. 4.1. Il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato, ai limiti della inammissibilità. Non è sostanzialmente in contestazione che: a) il fatto storico, nella sua materialità, sia stato sufficientemente descritto nella imputazione;
b) l'imputato sia stato posto a conoscenza di tutte le risultanze probatorie poste alla base della c:ontestazione del fatto 6 e che abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419). In tale contesto, Corte di appello ha descritto la genesi del gruppo mafioso per il quale si procede, le dinamiche criminali che condussero nel corso del tempo ad una evoluzione del c.d. clan Moccia - anche a seguito di contrasti interni - e a consolidare l'operatività di storici affiliati a detto clan, che continuarono ad usare la fama criminale storica del clan Moccia e modalità operative in linea di diretta continuità con il passato. L'inquadramento del gruppo in esame nell'ambito di dinamiche evolutiva della stesso storico gruppo mafioso non comporta affatto uno stravolgimento dell'imputazione originaria, non trovandosi il fatto ritenuto in sentenza in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità con quello contestato e non essendosi verificata alcuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, tale da determinare l'insorgenza di un fatto "nuovo", rispetto al quale l'imputato non abbia avuto alcuna possibilità di effettiva difesa. Nel caso in esame, piuttosto, si è verificata una esplicitazione, una specificazione del senso della imputazione, della denominazione del sodalizio, senza, tuttavia, alcuna frattura rispetto al fatto storico contestato e ricostruito, come detto, sulla base degli stessi elementi probatori con i quali l'imputato si era confrontato nel corso di tutte le fasi processuali (cfr., Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021. Dunque, non è obiettivamente chiaro perché sarebbe stato nella specie violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e quale sarebbe stata la prerogativa difensiva lesa. 4.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Il giudizio di responsabilità è stato formulato anche sulla base del contenuto della conversazione intercettata il 15.12.2018 all'interno dell'autovettura di AR Rosario che, nell'ambito di un dialogo con la moglie, indicò a questa l'organigramma del gruppo comprendendo anche "il nano". Quanto alla identificazione dell'imputato con il soggetto chiamato "nano" la stessa Corte di appello ha tuttavia spiegato come il collaboratore di giustizia IG abbia chiarito che all'interno del sodalizio vi fossero più soggetti con lo stesso appellativo "nano". Sulla base della dichiarazione del collaboratore di giustizia, che obiettivamente incide sul significato e sulla capacità dimostrativa della conversazione indicata in senso contrario alla prospettazione accusatoria, la Corte ha poi valorizzato, oltre alle stesse dichiarazioni del collaboratore - secondo cui l'imputato sarebbe stato "a disposizione" - la circostanza che UG avrebbe direttamente partecipato al tentato omicidio mafioso 7 di PP ON per il quale l'imputato sarebbe stato condannato all'esito del giudizio di primo grado il 12.2.2021. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato come nei giorni successivi all'agguato AR e TI parlassero dell'accaduto commentando il ruolo di killer assunto dall'imputato (cfr., pag. 57 sentenza impugnata). Si tratta di un fatto - quello relativo alla partecipazione del ricorrente al tentato omicidio - che, chiaramente, di per sé assumerebbe una valenza probatoria importante anche al fine del giudizio di responsabilità per il reato oggetto del presente processo e, tuttavia, ciò che non è chiaro nel ragionamento della Corte è: a) quali siano le conversazione comproverebbero il coinvolgimento dell'imputato nel fatto;
b) se dette conversazioni facciano parte del materiale probatorio del presente processo;
c) se la sentenza di condanna emessa all'esito del diverso processo sia stata acquisita e, in particolare, se la conoscenza delle conversazioni in questione sia stata tratta dal contenuto di quella sentenza che, tuttavia, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., non potrebbe essere utilizzato a fini probatori. Una motivazione poco chiara, un uso processuale di elementi di prova non spiegato, un giudizio di responsabilità instabile. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello, sulla base delle indicazioni esposte, verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità nei riguardi dell'imputato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, consegue la condanna di CA CI, TO EN, TO TO e TI RA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile S.O.S. impresa rete per la legalità - Coordinamento regionale per la Campania- che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge, nonché TO TO al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE HI CC, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Quanto alla parte civile EN CC, non si procede alla liquidazione delle spese, essendo stata accolta la domanda risarcitoria solo nei riguardi di altri imputati (cfr., dispositivo ma anche pag. 171 sentenza di primo grado) 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da CA CI, TO EN, TO TO e TI RA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,, nonché al pagamento in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile S.O.S. impresa rete per la legalità - Coordinamento regionale per la Campania- che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge, nonché TO TO al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE HI CC, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UG UE LO e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio Così deciso in Roma il 23 marzo 2023.