Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 32 8/0 1 IN NOME EL COOL ITALIAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE INFOGHAZIENI CIVILI - - AffELLO - INTROCEDIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 2592/99 5050/99Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Cron. 1509 Consigliere Rep.1907 Dott. Francesco LO FIORE MAZZACANE - Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente 87 S E N TENZA И sul ricorso proposto da: CH LE, NA IL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. FAA' DI BRUNO 79, presso lo a studio studio dell'avvocato GARGIULO MARCELLO, che li difende do IL SOLE 24 ORE 600 unitamente all'avvocato CLEMENTE LUCIO, giusta delega 10 APR. 2001 in atti;
- ricorrenti
contro
CANCELLERIA SS NA;
intimata e sul 2° ricorso n° 05050/99 proposto da: SS NA, elettivamente domiciliata in ROMA DD674384 2001 VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE 61 -1- NO COP SANTIS MANGELLI SIMONETTA, che la difende unitamente PICH all'avvocato PEDRETTI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
de DesanctisSig. с ове 6000.per dia? - controricorrente e ricorrente incidentale از 1 010 2001HE
contro
RI LE, NA IL;
intimati avversO la sentenza n. 2119/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 31/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato MARCELLO GARGIULO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto di entrambi i ricorsi. C V D DD68454 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.12.1993 il Pretore di Breno respingeva il ricorso ex art. 1168 c.c. proposto da LE RI e da EN TA nei confronti di RE US, con riferimento ad un bidone della spazzatura da quest'ultima collocato su una stradella di sua proprietà in ordine alla quale i primi, proprietari di un terreno con annessO edificio sito in Comune di И Losine, erano titolari di una servitù di passaggio. Proposto gravame avverso tale decisione da parte del RI e della TA cui TROPOHEVA appello resisteva la US che proposero) incidentale, il Tribunale di Brescia con sentenza del 31.7.1998 dichiarava improcedibili sia l'appello principale che quello incidentale. Il Tribunale rilevava che gli appellanti principali, pur avendo ritirato il proprio fascicolo successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, non avevano peraltro provveduto a ridepositarlo al momento della assegnazione della causa a sentenza precludendo così al giudicante l'esame della impugnazione e della sua ritualità; alla medesima declaratoria di improcedibilità doveva poi 3 giungersi riguardo all'appello incidentale, avente ad oggetto soltanto la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non risultando copia della sentenza impugnata né nel fascicolo d'ufficio né in quello dell'appellata. Avverso tale sentenza il RI e la TA hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi;
resiste con controricorso la US che ha proposto altresì ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto procedere alla riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza. Preliminarmente deve poi essere esaminata l'eccezione della US di improcedibilità del ricorso principale per violazione dell'art. 369 primo comma c.p.c. non avendo provveduto i ricorrenti a depositare il loro fascicolo dei primi due gradi di giudizio. Tale eccezione è infondata, atteso che l'art. 369 c.p.c. non prevede espressamente tra i documenti che debbono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità i fascicoli dei gradi di merito;
è pur vero che tra "gli atti e i 4 documenti sui quali il ricorso si fonda" di cui al n.4 del citato art. 369 c.p.c. possono essere ricompresi i suddetti fascicoli, ma soltanto all'esito di una valutazione sulla necessità del loro esame per la decisione della causa, nella fattispecie non sussistente. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 Ч c.p.c., assumono di aver ritualmente depositato il proprio fascicolo di parte unitamente alla comparsa conclusionale in data 8.1.1998, come documentato dalla fotocopia della prima pagina di tale comparsa, recante il timbro di deposito apposto dalla cancelleria del Tribunale di Brescia e controfirmato da un collaboratore di cancelleria. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio; al riguardo essi lamentano che il Tribunale non ha considerato l'avvenuta produzione all'udienza del 29.1.1996 da parte dell'avvocato Bettoni per l'appellata di quattro fotografie e di 5 una lettera;
essi inoltre censurano la circostanza che il giudice di appello non abbia fatto alcun riferimento alla necessità o meno di procedere alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio ovvero di quello di parte appellante. Infine con il terzo motivo i ricorrenti si richiamano all'art. 111 della Costituzione per il quale il ricorso per cassazione è sempre ammissibile contro ogni sentenza e provvedimento avente natura definitiva;
invero il mancato reperimento del fascicolo di parte è attribuibile a cause non imputabili al RI ed alla TA che hanno proposto tempestiva denuncia di SOTTRAZIONE smarrimento e/o di sottoscrizione alle competenti autorità di polizia. I tre richiamati motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Premesso che nella fattispecie trova applicazione l'art.348 c.p.c. nella formulazione antecedente a quella attualmente vigente, trattandosi di un giudizio promosso in epoca anteriore al 30.4.1995, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti principali, non vi è prova della pretesa restituzione, dopo il precedente ritiro, del loro 6 fascicolo di parte e quindi della presenza in atti di quest'ultimo al momento della decisione;
a tal riguardo nessun rilievo può essere attribuito alla presenza in atti di una fotocopia e non dell'originale della comparsa conclusionale degli appellanti principali con timbro di deposito dell'8.1.1998 non solo perché trattasi di documento privo di attestato di conformità all'originale, ma И anche e soprattutto perché il deposito della comparsa conclusionale non è idoneo in radice a del fascicolo di parte,provare la restituzione configurandosi queste ultime come attività difensive distinte e regolate da diverse disposizioni (rispettivamente gli articoli 190 c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c. per la comparsa conclusionale e l'art. 77 disp. att. c.p.c. per il fascicolo di parte). Quanto poi alla censura relativa alla mancata valutazione da parte del giudice di appello della documentazione, costituita da quattro fotografie e da una lettera, prodotta dall'avvocato Bettoni, è agevole rilevare che il Tribunale di Brescia ha ritenuto, sia pure implicitamente, di non potere decidere sul merito dell'impugnazione sulla base degli atti legittimamente a sua disposizione. Neppure è fondata la doglianza in ordine al fatto che il giudice di appello, non essendo stato rinvenuto il fascicolo degli appellanti principali, non abbia ritenuto di disporre la ricostruzione del fascicolo d'ufficio ovvero del suddetto fascicolo di parte: infatti il giudice di appello deve disporre le opportune ricerche da parte del cancelliere e, in ipotesi di esito negativo, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, - qualora gli possesso non gli consentano di atti in suo tempestività e la ritualità controllare la - soltantodell'impugnazione e l'esame del merito, nel caso in cui manchi l'attenzione del cancelliere circa l'avvenuto ritiro del fascicolo e la controparte non fornisca la prova rigorosa e precisa di tale ritiro, nonostante la mancanza dell'annotazione (Cass. 19.11.1993 n.14440); nella fattispecie, invece, si è in presenza di un documentato ritiro del fascicolo di parte e della mancanza di una prova rigorosa in ordine alla sua successiva restituzione. Infine, premessa l'incongruenza del richiamo all'art. 111 della Costituzione, non essendo in discussione l'ammissibilità del ricorso per 8 cassazione ma la sua fondatezza, ed esaminando la doglianza secondo cui il mancato reperimento del fascicolo non sarebbe attribuibile а causa imputabile agli attuali ricorrenti principali, deve invece ritenersi, alla luce della mancata prova in ordine al nuovo deposito del fascicolo di parte del TA in precedenza RI e della avvenuto reperimento negli ritirato, che il non atti di causa di tale fascicolo è la conseguenza dell'inadempimento di un preciso onere posto a carico della parte. Esaminando ora il ricorso incidentale, si rileva che con il primo motivo la US deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1168, primo comma e 1170 primo comma C.C. e, comunque, omissione di motivazione su di un punto essenziale ai fini della decisione. In proposito la ricorrente incidentale assume di aver eccepito in primo grado la tardività del ricorso possessorio proposto dalle controparti per decorrenza del termine annuale dallo spoglio о dalla turbativa, e che il fondamento di tale dal giudice di appello eccezione era valutabile dall'esame della sentenza di indipendentemente primo grado. 9 La censura è inammissibile, avendo la US proposto appello incidentale soltanto con riferimento alla statuizione della sentenza di primo grado relativa alla parziale compensazione delle spese di giudizio. Con il secondo motivo la ricorrente violazione e/o falsaincidentale, denunciando applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 348 c.p.c. nella formulazione antecedente a quella attualmente vigente, assume che il giudice di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata senza fornire alcuna motivazione in ordine alla indispensabilità di tale documento ai fini della decisione. Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione o falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c." per aver il Tribunale di Brescia omesso l'esame dell'appello incidentale proposto dalla US con insufficiente e contraddittoria motivazione, essendosi richiamato alla mancanza in atti della sentenza impugnata;
l'esponente ritiene che l'appello incidentale, "se non altro perché il ricorso possessorio proposto dai coniugi RI-TA appariva con tutta evidenza 10 intempestivo, poteva e doveva essere dichiarato improcedibile perché non era stata offerta alcuna prova della sua tempestività”. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Invero correttamente il giudice di appello ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello incidentale non avendo rinvenuto copia della sentenza impugnata né nel fascicolo d'ufficio né in quello della US;
è infatti evidente che l'impossibilità di esaminare la sentenza di primo grado ha impedito al Tribunale di Brescia di valutare la fondatezza o meno del motivo articolato a sostegno della impugnazione incidentale: di qui la ritenuta, sia pure implicitamente, indispensabilità della suddetta sentenza. Resta infine di difficile comprensione la doglianza addotta con il terzo motivo, atteso che declaratoria di improcedibilitàsi lamenta la dell'appello incidentale, sostenendo poi contraddittoriamente che quest'ultimo doveva essere dichiarato improcedibile “perché non era stata offerta alcuna prova della sua tempestività"; se comunque la pretesa intempestività deve essere riferita al ricorso possessorio proposto dalle 11 controparti, debbono essere richiamate le considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo del ricorso incidentale per ritenere inammissibile tale censura. In definitiva quindi entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
atteso l'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 16.1.2001. A Vicen Танасяне енеци IL CANCELLITRE C1 LO CO LA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10.APR 2001 IL CANCELLIERE C1 lalazico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 60000 Registrato in 214 MAG. 200 4 ... 310000 24899 versate S. 310.000 trecentociecimila (lire p. Dirigente Area Servici 18 (Dott.ssa Maria G REIPFO O M I R D Il Responsabile Servizi Att uniziani! 20 (Dr. M. RACCICHINY W 2