CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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- 1. Art. 8 c.p.p. Regole generalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVAhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 23535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23535 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC LO nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LU RA;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23535 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RA LU Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 15 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato il riesame proposto da LO RC e confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022 di sequestro preventivo del saldo attivo di una post pay e della quota di 1/2 di un immobile in Pomezia, ritenendo sussistente il fumus del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 commesso dall'indagato quale legale rappresentante della East Europe food per l'omesso versamento dell'IVA indicata nella dichiarazioni per l'anno di imposta 2016 (commesso il 28 dicembre 2017). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione delle norme processuali stabilite a pena di decadenza rappresentate dagli art. 324 e 309 cod. proc. pen. nonché il vizio della motivazione. Il Pubblico ministero avrebbe tardivamente trasmesso gli atti alla cancelleria del Tribunale del riesame di Roma dopo circa 6 mesi dalla richiesta, a seguito del riesame proposto dal ricorrente, in violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe risposto all'eccezione difensiva richiamando la giurisprudenza sull'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che si riferisce al termine per la decisione ma non a quello per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine di 10 giorni per l'adozione della decisione. Gli atti trasmessi dal Pubblico ministero sarebbero pervenuti presso la cancelleria del Tribunale del riesame il 7 novembre 2022, sicché la decisione sarebbe dovuta pervenire entro il termine di 10 perentorio di giorni, previsto dall'art. 309, comma 10, che sarebbe richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.; l'ordinanza sarebbe stata depositata il 21 novembre 2022, senza il preventivo deposito del dispositivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 111 Cost, 321, 322 e 324 cod. proc. pen., in relazione al quarto motivo di riesame. Il precedente decreto di sequestro preventivo sarebbe stato annullato dal Tribunale del riesame per la mancanza di motivazione sul fumus commíssi delicb e sarebbe stato nuovamente disposto dal Giudice per le indagini preliminari con il decreto del 6 aprile 2022. Vi sarebbe la violazione del bis in idem cautelare poiché il primo decreto del 21 dicembre 2021 non sarebbe stato annullato per motivi formali ma per l'assenza del fumus commissi delicti e ciò precluderebbe una nuova valutazione sul punto;
il nuovo decreto si fonderebbe sugli stessi elementi di prova e sulle medesime esigenze cautelari. 2.4. Con il quarto motivo si deducono l'incompetenza territoriale, il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000; sussisterebbe la competenza dell'autorità giudiziaria di Verona perché il luogo di accertamento del reato coinciderebbe con quello di accertamento del fatto svolto dall'Agenzia delle Entrate di Verona. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito anche più volte dalle Sezioni Unite (cfr. in motivazione Sez. U, n.18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266790 -01), secondo cui, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01). Non vi sono ragioni per modificare tale orientamento. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. laddove si deduce il vizio della motivazione con riferimento a questioni di diritto. Oltre a ricordarsi che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il Tribunale del riesame ha deciso il 15 novembre 2021 con il dispositivo in atti, notificato anche al difensore, quindi entro il termine del 17 novembre 2021 individuato anche dal difensore. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, con l'ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il primo decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per la mancanza di motivazione e non per valutazioni di merito, con la conseguenza che il decreto di sequestro preventivo poteva essere riemesso con adeguata motivazione, come poi avvenuto. L'effetto preclusivo si verifica solo nel caso del cd. giudicato cautelare. 2. Il quarto motivo, allo stato degli atti, è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca. 2.1. La giurisprudenza ha affermato, in tema di delitto di omesso versamento dell'IVA, che ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942 - 01). La giurisprudenza ha, poi, chiarito che la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione essendo, invece, irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica;
nel caso esaminato, relativo a reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la Corte ha ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede;
così Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992 - 01. Anche Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03, in fattispecie diversa, ha identificato il luogo di accertamento ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. 2.2. Il Tribunale del riesame ha fatto specifico riferimento agli accertamenti concreti ed effettivi effettuati dalla Guardia di Finanza di Roma ed agli accertamenti su altra ditta effettuati a Verona. 2.3. Inoltre, allo stato non risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona abbia effettuato alcuna valutazione degli esiti delle indagini, 4 mentre le richieste di sequestro preventivo effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dimostrano che a seguito delle indagini della Guardia di Finanza è stata effettuata l'effettiva valutazione degli elementi posti a fondamento dell'informativa di reato. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023.
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23535 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RA LU Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 15 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato il riesame proposto da LO RC e confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022 di sequestro preventivo del saldo attivo di una post pay e della quota di 1/2 di un immobile in Pomezia, ritenendo sussistente il fumus del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 commesso dall'indagato quale legale rappresentante della East Europe food per l'omesso versamento dell'IVA indicata nella dichiarazioni per l'anno di imposta 2016 (commesso il 28 dicembre 2017). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione delle norme processuali stabilite a pena di decadenza rappresentate dagli art. 324 e 309 cod. proc. pen. nonché il vizio della motivazione. Il Pubblico ministero avrebbe tardivamente trasmesso gli atti alla cancelleria del Tribunale del riesame di Roma dopo circa 6 mesi dalla richiesta, a seguito del riesame proposto dal ricorrente, in violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe risposto all'eccezione difensiva richiamando la giurisprudenza sull'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che si riferisce al termine per la decisione ma non a quello per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine di 10 giorni per l'adozione della decisione. Gli atti trasmessi dal Pubblico ministero sarebbero pervenuti presso la cancelleria del Tribunale del riesame il 7 novembre 2022, sicché la decisione sarebbe dovuta pervenire entro il termine di 10 perentorio di giorni, previsto dall'art. 309, comma 10, che sarebbe richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.; l'ordinanza sarebbe stata depositata il 21 novembre 2022, senza il preventivo deposito del dispositivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 111 Cost, 321, 322 e 324 cod. proc. pen., in relazione al quarto motivo di riesame. Il precedente decreto di sequestro preventivo sarebbe stato annullato dal Tribunale del riesame per la mancanza di motivazione sul fumus commíssi delicb e sarebbe stato nuovamente disposto dal Giudice per le indagini preliminari con il decreto del 6 aprile 2022. Vi sarebbe la violazione del bis in idem cautelare poiché il primo decreto del 21 dicembre 2021 non sarebbe stato annullato per motivi formali ma per l'assenza del fumus commissi delicti e ciò precluderebbe una nuova valutazione sul punto;
il nuovo decreto si fonderebbe sugli stessi elementi di prova e sulle medesime esigenze cautelari. 2.4. Con il quarto motivo si deducono l'incompetenza territoriale, il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000; sussisterebbe la competenza dell'autorità giudiziaria di Verona perché il luogo di accertamento del reato coinciderebbe con quello di accertamento del fatto svolto dall'Agenzia delle Entrate di Verona. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito anche più volte dalle Sezioni Unite (cfr. in motivazione Sez. U, n.18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266790 -01), secondo cui, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01). Non vi sono ragioni per modificare tale orientamento. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. laddove si deduce il vizio della motivazione con riferimento a questioni di diritto. Oltre a ricordarsi che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il Tribunale del riesame ha deciso il 15 novembre 2021 con il dispositivo in atti, notificato anche al difensore, quindi entro il termine del 17 novembre 2021 individuato anche dal difensore. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, con l'ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il primo decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per la mancanza di motivazione e non per valutazioni di merito, con la conseguenza che il decreto di sequestro preventivo poteva essere riemesso con adeguata motivazione, come poi avvenuto. L'effetto preclusivo si verifica solo nel caso del cd. giudicato cautelare. 2. Il quarto motivo, allo stato degli atti, è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca. 2.1. La giurisprudenza ha affermato, in tema di delitto di omesso versamento dell'IVA, che ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942 - 01). La giurisprudenza ha, poi, chiarito che la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione essendo, invece, irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica;
nel caso esaminato, relativo a reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la Corte ha ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede;
così Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992 - 01. Anche Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03, in fattispecie diversa, ha identificato il luogo di accertamento ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. 2.2. Il Tribunale del riesame ha fatto specifico riferimento agli accertamenti concreti ed effettivi effettuati dalla Guardia di Finanza di Roma ed agli accertamenti su altra ditta effettuati a Verona. 2.3. Inoltre, allo stato non risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona abbia effettuato alcuna valutazione degli esiti delle indagini, 4 mentre le richieste di sequestro preventivo effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dimostrano che a seguito delle indagini della Guardia di Finanza è stata effettuata l'effettiva valutazione degli elementi posti a fondamento dell'informativa di reato. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023.