Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
L'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna, pur affetta da vizio di motivazione, che sia determinato dalla rilevazione di una causa estintiva del reato, comporta l'annullamento delle statuizioni civili, ivi comprese quelle relative a reati per i quali l'estinzione sia stata dichiarata nel giudizio di appello, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Commentari • 3
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Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (ud. 18/04/2019) 25-06-2019, n. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2010, n. 32577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32577 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1731
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 28208/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difesa di ET EL OL (nato il [...]);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione 4 penale, in data 04.02.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza.
OSSERVA
1. La difesa di ET EL OL ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Milano, che in data 04.02.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'08.06.2007 ha dichiarato tutti i reati estinti per intervenuta prescrizione, ad eccezione del reato di appropriazione indebita aggravata contestata al capo L), deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in ordine al mancato esame del motivo teso ad ottenere l'assoluzione dell'imputato nel merito, in relazione a tutti i reati per i quali è intervenuta pronuncia di prescrizione ed al mancato esame del preciso motivo di impugnazione relativo alla illegittimità della contestazione, per la medesima condotta, dei reati di truffa ed appropriazione indebita. Lamenta il ricorrente che l'affermazione della responsabilità dell'imputato è stata fatta con semplice rinvio alla motivazione della sentenza di prime cure anche per il reato di cui al capo L) e che non sono state considerate le specifiche censure avanzate con i motivi di appello, come per i reati in ordine ai quali vi è stata dichiarazione di prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I motivi di ricorso relativi alla motivazione con la quale i reati sono stati dichiarati prescritti in appello sono manifestamente infondati. 2.1 È,infatti, del tutto inappropriato il rinvio che il ricorrente fa alla isolata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3 n. 42519/2008) in merito alla ammissibilità del sindacato di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, se è stato omesso l'esame della richiesta assolutoria nel merito, e non solo perché la sentenza impugnata motiva in modo lineare ed in misura esaustiva in punto di responsabilità, indicando specificamente le fonti di prova sia documentali sia dichiarative che fondano il giudizio. Ma perché, in via principale ed assorbente, va rilevato che l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato , tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento Rv. 227098, Rv. 241317, Rv. 242959.
3. È fondato invece il motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo L : la Corte non ha esaminato lo specifico motivo di appello limitandosi ad affrontare, con motivazione apodittica e meramente apparente che "questo Corte può fare propria la motivazione dell'impugnata sentenza che ha evidenziato come a carico dell'imputato ET sussistano prove testimoniali e documentali inoppugnabili".
3.1 Tuttavia, essendosi il reato ascritto a ET al capo L, nel frattempo, prescritto già a marzo 2009, la sentenza va annullata sul punto senza rinvio.
4. Resta da decidere sulle statuizioni civili, in presenza di una sentenza di condanna che, in assenza della prescrizione del reato, sarebbe stata annullata con rinvio per vizio di motivazione.
4.1 L'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4.2 A tale proposito va rilevato che le statuizioni civili non riguardano soltanto il reato per il quale si è qui affermata la prescrizione, e che la decisione sulle statuizioni civili ha natura necessariamente unitaria non essendo individuabile, nei precedenti giudizi, un criterio di ripartizione.
4.3 Di conseguenza vanno annullate le statuizioni civili relative a tutti i reati ascritti al ET con rinvio.
4.4 Quanto alla individuazione del giudice competente per il rinvio, vi è contrasto nella giurisprudenza di questa Corte riguardo al caso che in sede di legittimità si riscontri la sopravvenuta prescrizione del reato ed anche il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, perché c'è una giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il rinvio deve essere disposto allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile. Altra pronuncia, tuttavia,in caso affatto identico a quello in esame ha ritenuto, invece, che: "...ove sussista invece un vizio di motivazione attinente alla (affermata, dal giudice del merito, in sede penale) responsabilità dell'imputato, ma non vi è più spazio alcuno per il giudice penale stante la rilevata (e dichiarata) estinzione del reato per prescrizione, altra soluzione non può essere adottata, ai fini delle determinazioni sulle statuizioni civili, se non quella del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non avendo più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione diparte civile. A voler seguire la tesi secondo cui il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. sarebbe previsto solo per le determinazioni sul quantum debeatur (sul presupposto della irrilevanza del rilevato vizio motivazionale e della competenza di detto giudice solo in presenza del consolidamento della pronunzia sull'an), e non potendo più essere investito per nuovo esame il giudice penale essendo ormai intervenuta la prescrizione (rilevata e dichiarata in sede di legittimità in conseguenza del ricorso dell'imputato), si perverrebbe alla conseguenza - che francamente appare contraria a qualsiasi logica giuridica e di equità - che il giudice civile sarebbe vincolato a pronunziarsi solo sul quantum, pur in presenza di un'affermazione sulla responsabilità basata, come nella concreta fattispecie, su di una sentenza lacunosamente motivata.....".
4.5 E questo collegio ritiene,invero, più opportuno e motivato il rinvio al giudice civile competente a decidere sia sull'an che sul quantum, senza limiti ne' inutili ed inopportuni comparti di giurisdizione.
5. L'impugnata sentenza deve,pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ET estinto per prescrizione, e devono essere altresì annullate le statuizioni civili, relative a tutti i reati, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvedere anche al regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo L) perché estinto per prescrizione.
Annulla inoltre le statuizioni civili relative a tutti i reati, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010