Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 L 3 . O N B ) , E E 1 E C 9 9 N A 1 O P I I Z H - D A "B' 1 R E 2 T S . C I I L G D E 9 3 R U I E REPUBBLICA ITALIANA A G D 6 4 E E T . N 0681 7/02 N T . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E T S R S E I A ( LA CORTE SUPREMA DI CAS NE Oggetto Risarcimento del danno da circolazione .mi Sigg i Magistrati: Composta a stradale R.G.N. 23947/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Cron.19380 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Antonio AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 18/03/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ORECCHIA, difeso dall'avvocato MICHELE MAUCERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IE AL, MAPFRE PROGRESS SPA;
intimati avverso la sentenza n. 5/00 del Giudice di pace di SIRACUSA, emessa il 05/01/00 e depositata il 05/01/00 2002 (R.G. 907/99); 701 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Siracusa ha parzialmente accolto la domanda proposta da SA BA nei confronti di SA NI e dell'assicuratrice Mapfre Progress s.p.a., volta al risarcimento dei danni subiti a segui- to dello scontro tra il proprio autoveicolo ed il ci- A clomotore condotto dal NI;
che è denunciata nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del contumace NI, evocato in giudizio personalmente benché fosse minorenne alla data della notifica dell'atto introduttivo;
RITENUTO che
dalla documentazione prodotta dal ri- corrente ai sensi dell'art. 372, comma 1, c.p.c. risul- ta che SA NI era minorenne alla data della notificazione dell'atto di citazione (7.5.1999), essen- do nato il [...]; che egli era dunque privo della capacità processua- le ed avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio in (expersona di chi ne aveva la legale rappresentanza art. 75, comma 2, c.p.c.) e non personalmente, com'è invece avvenuto secondo quanto risulta dall'atto di ci- tazione;
che a tanto consegue la nullità del giudizio per non essere stato il contraddittorio correttamente in- staurato nei confronti di un litisconsorte necessario, essendo stato il NI convenuto come "responsabile" per gli effetti di cui alla legge n. 990 del 1969; che il ricorso è, dunque, manifestamente fondato e che al suo accoglimento consegue la cassazione della sentenza con rinvio a diverso giudice di pace di Sira- cusa, innanzi al quale il giudizio dovrà essere rinno- vato;
che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate;
CRTE SUP visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito D I A dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e O 4 7 N rinvia ad altro giudice di pace di Siracusa;
3 O ) . D E N E , C 1 E compensa le spese del giudizio di legittimità. A 9 N P 9 O 1 I o I l l e i A Z a i D r a M A a 1 s s C . t t E - o E R Roma, 18 marzo 2002 D E 1 I L L C 2 E C I N I A C G D E 2 0 U . 9 consigliere estensore presiIl presidente R I 5 3 0 . A G 3 E 1 D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I É R ( 3 A IL CANCEL D esa MA AF