Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12499 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' for IN NOME DEL POP O IT ANG1 24.9 9 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro revocarione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 789/02 26381 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.18/03/03 Dott. Federico ROSELLI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente 97 SENTENZA sul ricorso proposto da: TE PA, elettivamente domiciliato in ROMA/ PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LE, elettivamente domiciliata in ROMA INGARGIOLA 18, presso lo studio dell'avvocato PIER VIA OTRANTO LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende unitamente FRANCESCO DI CIOLLO, giusta delega inall'avvocato 2003 atti;
controricorrente 1615 - -1- avversO la sentenza n. 1727/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/10/01 R.G.N. 4047/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VELLEBONA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 30 aprile 2001 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Latina il 13 giugno 2000, di accoglimento della domanda proposta da LE NG ed intesa alla dichiarazione di illegit- intimatole da Paolotimità del licenziamento TE il 2 febbraio 1998 ed alla condanna di questo a pagare le retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto di lavoro;
che, per quanto qui specificamente interessa, la Corte rigettava una domanda del TE, intesa alla restituzione di una somma pagata per retribuzione relativa al periodo successivo al 2 febbraio 1998, ossia successivamente ad un nuovo licenziamento;
che la Corte motivava affermando l'assoluto difetto di prova del detto pagamento;
che il TE impugnava questa sentenza per revocazione, asserendo l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte, la quale aveva trascurato la prova documentale del pagamento, versata in atti (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.); che la Corte territoriale, in diversa composi- zione, con sentenza del 15 ottobre 2001 rigettava 3 l'impugnazione, negando l'errore revocatorio;
che il TE ricorre ora per cassazione mentre la NG resiste con controricorso;
che il ricorrente ha presentato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo il ricor- rente lamenta la violazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che la trascuranza, da parte del giudice a quo, di documenti decisivi e regolarmente acquisiti agli atti integra un errore di fatto tale da portare alla revocazione della sentenza risultata dall'errore; che il motivo non è fondato poiché l'errore determinato dalla supposizione, da parte del giudice, di un fatto la cui verità è incontesta- bilmente esclusa oppure dalla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, può portare alla revocazione della sentenza soltanto se il fatto non costitui un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (così l'art. 395 n. 4 cit.); che il fatto deve perciò porsi al di fuori del giudizio, ancorchè ne abbia costituito un dato causale, mentre l'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali integra un errore del giudizio, rimediabile attraverso le impugnazioni 4 ordinarie ossia, se trattisi di sentenza d'appello, col ricorso per cassazione (Cass. 10 marzo 1992 n. 2884, 4 giugno 1992 n. 6876); che quest'ultima ipotesi si è realizzata nel caso di specie, in cui la Corte d'appello si espresse, nella sentenza poi impugnata per revocazione trascurando, ad avviso del ricorrente, prove ad essa ritualmente sottoposte ed apparte- nenti al thema decidendum;
che pertanto esattamente la sentenza qui impugnata ha escluso l'applicabilità dell'art. 395 cit.; che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 10,00 k oltre ad euro milleduecento per onorario, con distrazione in favore degli avvocati P.L. Panici e Francesco Di Ciollo, che dichiarano di averle anticipate. Così deciso in Roma il 18 marzo 2003 Il Consigliere est.: Federico Roselli H Presidente про натец, 5 Sandloello il Presidente: Cons estensore ve IL CANCELLIERE use Depositata in Cancelleria 26 AGO. 2003 Oggi, менеfa lle CANOJL. CANCELLIERE F R O C