CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24274 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI ZI nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato FABRIZIO MODONI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. El AI Aziz, per il tramite del proprio difensore, irnpugna la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2020 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 43 Legge n. 689 del 1981. Il motivo si rivolge al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, che la Corte di appello ha negato ritenendo che il 1 A •••I Penale Sent. Sez. 2 Num. 24274 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 03/02/2023 condannato non avesse le condizioni economiche per farvi fronte con conseguente possibilità che quello non potesse rispettare le prescrizioni. A tal proposito il ricorrente sostiene che la motivazione è discriminatoria e comunque che l'importo da pagare deve considerarsi ridimensionato all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, proprio in relazione al valore giornaliero da attribuire alla detenzione Lamenta altresì l'omessa motivazione con riguardo alla possibilità di ricorrere alle modalità esecutive di cui agli artt. 71 Legge n. 689 del 1981, in combinazione con l'art. 660 cod.proc.pen. e all'art. 133 ter cod.pen.. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria osservando che le condizioni economiche dell'imputato facevano escludere che quegli potesse adempiere alle prescrizioni, da individuarsi nel pagamento della somma di denaro costituente la pena pecuniaria. La motivazione della Corte di appello è in palese contrasl:o con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi, Rv. :247274 - 01) che ha chiarito che «la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche)», (nello stesso senso, tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639 - 01). Il ricorso è, dunque, fondato e la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. Va precisato che l'affermazione di responsabilità è oramai irrevocabile, non essendovi stata impugnazione a tale riguardo.
P.Q.M.
2 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato FABRIZIO MODONI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. El AI Aziz, per il tramite del proprio difensore, irnpugna la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2020 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 43 Legge n. 689 del 1981. Il motivo si rivolge al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, che la Corte di appello ha negato ritenendo che il 1 A •••I Penale Sent. Sez. 2 Num. 24274 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 03/02/2023 condannato non avesse le condizioni economiche per farvi fronte con conseguente possibilità che quello non potesse rispettare le prescrizioni. A tal proposito il ricorrente sostiene che la motivazione è discriminatoria e comunque che l'importo da pagare deve considerarsi ridimensionato all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, proprio in relazione al valore giornaliero da attribuire alla detenzione Lamenta altresì l'omessa motivazione con riguardo alla possibilità di ricorrere alle modalità esecutive di cui agli artt. 71 Legge n. 689 del 1981, in combinazione con l'art. 660 cod.proc.pen. e all'art. 133 ter cod.pen.. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria osservando che le condizioni economiche dell'imputato facevano escludere che quegli potesse adempiere alle prescrizioni, da individuarsi nel pagamento della somma di denaro costituente la pena pecuniaria. La motivazione della Corte di appello è in palese contrasl:o con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi, Rv. :247274 - 01) che ha chiarito che «la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche)», (nello stesso senso, tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639 - 01). Il ricorso è, dunque, fondato e la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. Va precisato che l'affermazione di responsabilità è oramai irrevocabile, non essendovi stata impugnazione a tale riguardo.
P.Q.M.
2 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore